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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 00474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Rilevato che la ricorrente lamenta, a mezzo del difensore, l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata, lamentando il vizio di motivazione sul punto.

Considerato che il motivo proposto nel ricorso non ha formato oggetto di doglianza nell'atto di appello.

Ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresideA. , e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Rilevato che la ricorrente lamenta, a mezzo del difensore, l'erroneo riconoscimento dell'aggravante contestata, lamentando il vizio di motivazione sul punto. Considerato che il motivo proposto nel ricorso non ha formato oggetto di doglianza nell'atto di appello. Ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PresideA. , e
Sentenza Cassazione n. 00474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris