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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 1991

Cassazione n. 37529/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1991 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso attraverso cui si contesta la responsabilità per la tentata evasione ed il concorso con altro detenuto, oltre che declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una diversa dinamica della vicenda facendo riferimento alle risultanze processuali già correttamente vagliate dai Giudici di merito nella descrizione della condotta tesa a scavalcare il muro di cinta della casa circondariale unitamente ad altro detenuto (per il quale si è proceduto separatamente), risulta anche riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello; ritenuto che il terzo motivo, attraverso cui si deduce il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione, risulta anche manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito una descrizione délla vicenda che ha interessato il ricorrente nel tentativo di fuga priva di lacune e, quindi, ossequiosa delle risultanze processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1991 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi di ricorso attraverso cui si contesta la responsabilità per la tentata evasione ed il concorso con altro detenuto, oltre che declinati in fatto nella parte in cui tentano di accreditare una diversa dinamica della vicenda facendo riferimento alle risultanze processuali già correttamente vagliate dai Giudici di merito nella descrizione della condotta tesa a scavalcare il muro di cinta della casa circondariale unitamente ad altro detenuto (per il quale si è proceduto separatamente), risulta anche riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello; ritenuto che il terzo motivo, attraverso cui si deduce il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione, risulta anche manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fornito una descrizione délla vicenda che ha interessato il ricorrente nel tentativo di fuga priva di lacune e, quindi, ossequiosa delle risultanze processuali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 37529/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris