CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi uditi i difensori degli imputati: L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 18.12.2019 all'esito di giudizio abbreviato il GUP del Tribunale di Arezzo condannava, per quanto qui interessa, [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni sei di reclusione (oltre pene e statuizioni accessorie) per i reati di porto illegale di un fucile automatico calibro 12, in violazione degli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, e di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante l'esplosione in direzione degli stessi, che l'imputato aveva scambiato per carabinieri, di due colpi in sequenza sparati col fucile di cui sopra, fatti commessi il 28.05.2019 in Sansepolcro nel piazzale antistante l'abitazione del Guidi; condannava altresì [OSCURATO:PERSONA], padre di Enrico, alla pena di euro 100 di ammenda per violazione dell'art. 650 cod.pen., consistita nell'inosservanza del decreto emesso il 31.05.2011 dal Prefetto di Arezzo, che vietava la detenzione di armi e munizioni presso l'abitazione in cui l'imputato conviveva col figlio o da questi frequentata, in relazione all'accertata presenza nel garage di casa di un fucile semiautomatico marca Franchi calibro 20 e di alcune cartucce. 2. A seguito di appello degli imputati, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 2.10.2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non sussiste, dall'accusa di porto illegale del fucile calibro 12, essendo stato commesso il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen. in luogo non aperto al pubblico, e per l'effetto riduceva la pena inflitta ad anni cinque mesi otto di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado; riqualificava il reato di cui all'art. 650 cod.pen. ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nella violazione degli artt. 17 e 39 T.U.L.P.S., confermando la pena irrogata dal primo giudice. Secondo la conforme ricostruzione dei fatti operata dalle sentenze di primo e secondo grado, era emerso che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver telefonato alle ore 15.10 del 28.05.2019 al maresciallo Borgogni presso la caserma dei carabinieri di Sansepolcro minacciando di "ammazzare tutti", aveva esploso due colpi di fucile verso i fratelli Amelio e [OSCURATO:PERSONA], i quali verso le 15.30 si erano recati a bordo della loro autovettura presso l'abitazione del Guidi; in particolare, al momento dell'arrivo dei due fratelli nel piazzale antistante l'abitazione, il Guidi era uscito di casa, svestito e in evidente stato di ubriachezza, imbracciando un fucile automatico calibro 12 col quale, da una distanza di circa due metri ; aveva sparato due colpi in sequenza in direzione delle persone offese, il primo dei quali aveva rasentato il tetto dell'autovettura ed era passato fischiando sopra la testa di [OSCURATO:PERSONA]; il Guidi, calmatosi, aveva comunicato ai due fratelli di non averli riconosciuti e di aver creduto che fossero carabinieri (nei riguardi dei quali nutriva ragioni di astio a seguito della revoca della patente di guida notificatagli ( i) 1 1/( alcuni giorni prima); il Guidi, contattato telefonicamente da altro ufficiale di p.g., era stato quindi accompagnato dal conoscente [OSCURATO:PERSONA] nel piazzale antistante l'ospedale di Sansepolcro, dove era stato arrestato; nel corso della conseguente perquisizione della sua abitazione, i carabinieri avevano rinvenuto in un cespuglio esterno un bossolo esploso calibro 12 marca Martignoni, nonché, all'interno della cantina sita al piano terra, un fucile semiautomatico Franchi calibro 20 unitamente a due bossoli esplosi dello stesso calibro e a quattro cartucce calibro 12, fucile e cartucce regolarmente denunciati da [OSCURATO:PERSONA], padre di Enrico, ma custoditi in violazione del decreto con cui il Prefetto di Arezzo gli aveva vietato, il 31.05.2011, di detenere armi e munizioni nell'abitazione in cui conviveva col figlio o da questi frequentata; non veniva invece rinvenuto il fucile calibro 12 col quale erano stati sparati i colpi in direzione dei fratelli Ridolfi, ma la consulenza balistica aveva riscontrato che il bossolo esploso marca Martignoni corrispondeva a un proiettile sparato con un fucile del medesimo calibro (12), incompatibile con il fucile calibro 20 sequestrato a [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito davano atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva negato l'addebito, dichiarando che i fratelli Ridolfi avevano più volte cercato di impossessarsi dei suoi cani, presentandosi armati di fucile presso l'abitazione di famiglia, anche sparando dei colpi in aria con un fucile calibro 12 alcuni giorni prima; egli aveva riferito al maresciallo Borgogni, dopo l'arresto, di non avercela con i carabinieri ma con i Ridolfi; e la versione difensiva era stata confermata dai genitori e dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza d'appello riteneva tuttavia credibili le dichiarazioni di Amelio e [OSCURATO:PERSONA], caratterizzate da costanza e conformità nel loro nucleo essenziale, e riscontrate da quanto riferito dal teste di p.g. [OSCURATO:PERSONA] sull'acrimonia nutrita da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei carabinieri a seguito della notifica della revoca della patente di guida, in termini idonei a confermare che la volontà dell'imputato era quella di sparare ai carabinieri, per i quali aveva scambiato i fratetli Ridolfi; svalutava l'attendibilità di quanto dichiarato dai familiari dell'imputato a supporto della tesi difensiva, perché non riferito nell'immediatezza del fatto, al momento dell'arresto del congiunto, ma soltanto a mesi di distanza; riteneva utilizzabile e valorizzava quanto spontaneamente dichiarato alla p.g. da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto, e riportato nel relativo verbale, sul fatto di aver gettato nel torrente Afro, prima di costituirsi, il fucile col quale aveva sparato ai Ridolfi; valorizzava il rinvenimento del bossolo calibro 12, compatibile col fucile descritto dallé persone offese, all'esterno dell'abitazione del Guidi in occasione della perquisizione; riteneva sussistente la volontà omicidiaria nella condotta di [OSCURATO:PERSONA], ricavabile dall'idoneità dell'arma utilizzata e dalla reiterazione dei colpi esplosi ad altezza d'uomo, così ( .) A, ponendo in essere un tentativo compiuto del delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen., rispetto al quale non era configurabile l'istituto della desistenza. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza d'appello, rilevata la natura sussidiaria del reato di cui all'art. 650 cod.pen., riqualificava il fatto a lui ascritto nella violazione dell'art. 39, sanzionata dall'art. 17 T.U.L.P.S.; dava atto che il ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni rinvenute a seguito della perquisizione era ricollegabile non già alla violazione del precedente decreto prefettizio del 31.05.2011, ma era conseguente al nuovo decreto emesso il 3.06.2019 dal Prefetto di Arezzo che vietava in via assoluta al Guidi di detenere armi, così che detto ritiro non rappresentava la sanzione per la violazione pregressa, sanzionata invece con la pena dell'ammenda nella misura confermata di 100 euro. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi presentati dal medesimo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce nove motivi di doglianza. 2.1.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla valutazione degli elementi probatori, censurando l'assenza di un separato apprezzamento dapprima singolo e successivamente complessivo di tali elementi rapportato alla prospettazione difensiva; deduce violazione dei criteri di validazione della prova indiziaria funzionali al superamento della regola del ragionevole dubbio, lamentando la valorizzazione da parte della Corte d'appello dell'unico elemento rappresentato dalle pretese dichiarazioni spontanee rilasciate dal ricorrente, travisando ogni altra risultanza istruttoria, in particolare svilendo le dichiarazioni della teste oculare [OSCURATO:PERSONA], omettendo di rilevare le contraddizioni in cui erano incorsi i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e omettendo di considerare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], nonché dando per scontata la presenza del fucile mai ritrovato e trascurando le incongruità evidenziate dalla difesa nella tempistica della vicenda e dei relativi antefatti. 2.1.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norme previste a pena di inutilizzabilità, con riguardo all'efficacia probatoria attribuita ai contenuti del verbale di arresto di [OSCURATO:PERSONA] redatto dalla p.g. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui riporta le dichiarazioni rese dall'imputato al momento dell'ingresso dei carabinieri nella proprietà del padre Ferruccio; il ricorrente lamenta che, in assenza di redazione di un verbale di dichiarazioni spontanee dell'indagato, il sunto del relativo dichiarato riportato in terza persona dalla p.g. procedente equivaleva a una testimonianza de relato assolutamente inutilizzabile. 2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta natura spontanea, contestata dalla difesa, delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di arresto, non potendo escludersi che le stesse fossero state/ sollecitate dalla p.g. procedente ed essendone la pretesa spontaneità comunque inficiata dallo stato di ubriachezza in cui versava l'indagato, così da renderle radicalmente inutilizzabili a fini diversi dal proseguimento delle indagini. 2.1.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo all'omesso esame dello stato dei luoghi, caratterizzato dall'assenza di un corso d'acqua nelle immediate vicinanze del fondo Guidi, in particolare del torrente Afro nel quale sarebbe stato gettato il fucile utilizzato dal ricorrente per commettere il reato di tentato omicidio. 2.1.5. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla valutazione della consulenza balistica, che non era stata in grado di stabilire se il bossolo di proiettile Màrtignoni rinvenuto sui luoghi, e risultato incompatibile con le armi e le altre munizioni sequestrate, fosse stato sparato a carica singola o a carica multipla, così da non.potersi escludere la formazione di una rosata di pallini. 2.1.6. Il sesto motivo censura la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen., sotto il profilo della direzione volitiva dell'azione posta in essere dal ricorrente ad uccidere i carabinieri, per i quali egli avrebbe scambiato i fratelli Ridolfi; l'accertata assenza di una volontà di uccidere questi ultimi era idonea a integrare un errore percettivo incidente sul fatto, tale da renderlo non punibile ai sensi dell'art. 47 cod.pen. 2.1.7. Il settimo motivo deduce violazione di legge con riguardo alla desistenza del ricorrente dalla pretesa volontà omicidiaria ex art. 56 comma terzo cod.pen., desistenza confermata dall'impossibilità di individuare i soggetti ai quali l'imputato intendeva sparare. 2.1.8. L'ottavo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della causa di non punibilità della legittima difesa, nonostante i numerosi reati risultanti dai certificati del casellario giudiziale a carico dei fratelli Ridolfi, idonei a convalidare l'attendibilità di quanto dichiarato dal ricorrente e dai suoi familiari. 2.1.9. Il nono motivo lamenta mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo all'omessa riapertura del dibattimento in appello per assumere la deposizione del teste di p.g. Borgogni sulle dichiarazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] circa la volontà dei fratelli Ridolfi di sottrargli un cane, idonee a confermarne la natura genuina. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce sette motivi di doglianza. 2.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riguardo alla natura impossibile del reato, ritenuto in appello, di cui agli artt. 17 e 39 T.U.L.P.S., rilevando che il ricorrente non poteva aver violato, mediante la detenzione del fucile semiautomatico Franchi cal. 20, accertata il 28.05.2019, il divieto assoluto, di detenere armi emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Arezzo con decreto del 3.06.2019, successivo alla supposta condotta criminosa; sussisteva una non consentita immutazione del fatto, in quanto la condotta per la quale il ricorrente era stato rinviato a giudizio consisteva nella violazione del diverso divieto, di natura relativa e condizionata, di detenere armi presso l'abitazione nella quale conviveva col figlio Enrico o da questi frequentata, oggetto di precedente decreto prefettizio emesso nel maggio 2011. 2.2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alla mancata coincidenza tra condanna e fatto contestato, ribadendo la censura formulata nella seconda parte del motivo che precede e rilevando che la violazione del divieto di detenere armi oggetto del primo decreto prefettizio era sanzionata solo in via amministrativa. 2.2.3. Il terzo motivo lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; premesso che la pubblica accusa non aveva chiesto la riqualificazione del fatto, contestato come violazione dell'art. 650 cod.pen., in quella degli artt. 39 e 17 T.U.L.P.S., il ricorrente deduce inosservanza del contraddittorio processuale essendo stata la riqualificazione operata per la prima volta nella sentenza d'appello; evoca la violazione dei principi espressi dalla CEDU nel caso Drassich vs. Italia, con conseguente nullità della sentenza ex artt. 521 e 521 bis del codice di rito. 2.2.4. Il quarto motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, rilevando che il ricorrente non era soggetto, al momento del fatto, a divieto assoluto di detenere armi, da ritenersi perciò legittimamente custodite presso la residenza del fratello Mario in via [OSCURATO:PERSONA] di Sansepolcro, dove era stato eseguito il sequestro cautelare, con conseguente insussistenza del reato. 2.2.5. Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione, censurando la contestazione di un fatto nuovo, e riqualificato nel merito, sotto il profilo dell'insussistenza dei requisiti della convivenza e frequentazione dell'abitazione del ricorrente da parte del figlio, cui il decreto prefettizio in vigore subordinava il divieto di detenere le armi; diverse erano infatti le residenze del padre (Sansepolcro, frazione Basilica 54) e del figlio (Sansepolcro, frazione Montagna 7), così da escludere la convivenza dei due soggetti, mentre la natura occasionale della presenza del figlio a casa del padre, dovuta a un pranzo di famiglia, non era inquadrabile nel concetto di frequentazione. 2.2.6. Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena, non essendo indicata l'incidenza della diminuzione per il rito abbreviato e per le mai valutate attenuanti generiche. 2.2.7. Il settimo motivo censura il mancato dissequestro delle armi con restituzione al legittimo proprietario. (ivj [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato e deve essere rigettato, per le ragioni e con le precisazioni che seguono. 1.1. Iniziando l'esame dei motivi di doglianza dalla censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato riportate nel verbale di arresto redatto dalla p.g. il 28.05.2019, oggetto del secondo motivo di ricorso, deve condividersi la deduzione difensiva secondo cui il mero richiamo di quanto riferito, sia pure in modo spontaneo, dall'indagato nell'immediatezza del fatto in un atto di polizia giudiziaria non sottoscritto dallo stesso, non consente di utilizzarne il relativo contenuto a fini probatori neppure nell'ambito del giudizio abbreviato: le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini, per acquisire il regime di (circoscritta) utilizzabilità probatoria stabilito dall'art. 350 comma 7 cod.proc.pen., devono infatti essere inserite in un atto sottoscritto personalmente dal dichiarante, in modo da assicurarne la consapevole assunzione di paternità (Sez. 6 n. 14843 del 17/02/2021, Rv. 280880; Sez. 1 n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176). La conseguente inutilizzabilità, sotto tale assorbente profilo, di quanto riportato nel verbale di arresto circa l'affermazione del Guidi di aver gettato in un torrente il fucile (calibro 12), non rinvenuto dagli inquirenti, utilizzato per commettere il reato di tentato omicidio ascritto in danno dei fratelli Ridolfi, rende superfluo lo scrutinio dell'ulteriore doglianza, dedotta nel terzo motivo di ricorso, riguardante l'effettiva spontaneità di quanto dichiarato dall'indagato a fronte dello stato di palese ebbrezza alcolica in cui versava il Guidi nel relativo contesto. 1.2. La rilevata inutilizzabilità del suddetto elemento a carico non è idonea, peraltro, ad inficiare la complessiva tenuta logica della motivazione che supporta il ragionamento probatorio in forza del quale la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrata la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto. Costituisce principio consolidato, nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, quello per cui, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità della doglianza, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze istruttorie risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2 n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218; Sez. 3 n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011); di conseguenza il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di ( vi resistenza" applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2 n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303, riguardante proprio un caso, speculare a quello in esame, di contestazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni rese dall'indagato in assenza del difensore in flagranza di arresto). 1.3. La sentenza d'appello ha fondato la conferma della condanna dell'imputato per il tentato omicidio dei fratelli Ridolfi non già sull'unico elemento costituito dalle dichiarazioni (inutilizzabili) dell'indagato, o comunque su un compendio di esclusiva natura indiziaria che sarebbe stato inadeguatamente valutato alla stregua dei criteri indicati nell'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., così come dedotto nel primo motivo di ricorso, ma ha operato una puntuale ricostruzione del fatto e della responsabilità del Guidi sulla scorta delle risultanze della prova dichiarativa rappresentata dalle dichiarazioni delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], testimoni diretti della condotta realizzata in loro danno dall'imputato, che sono state scrutinate dalla Corte territoriale nella loro costanza temporale e nella loro sostanziale concordanza e uniformità di contenuti e ritenute pienamente attendibili col supporto di una motivazione adeguata e logicamente coerente, che non si presta a censure in sede di legittimità. Pur non necessitando la testimonianza delle persone offese dal reato (nel caso di specie neppure costituite parti civili) di elementi di riscontro esterno che ne confermino l'attendibilità, potendo perciò legittimamente essere poste anche da sole a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214), la sentenza impugnata ha comunque valorizzato gli ulteriori - e convergenti - elementi di prova dichiarativa esistenti a carico dell'imputato, provenienti dagli ufficiali di p.g. Borgogni e Chimenti, i quali, nel medesimo contesto fattuale, avevano ricevuto la telefonata del Guidi minacciante di "ammazzare tutti" (il Borgogni) e le prime dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] subito dopo essere scampato ai colpi di fucile esplosi dall'imputato (il Chimenti) apprezzando direttamente lo stato di spavento e agitazione in cui versava il teste; nonché il dato di riscontro oggettivo costituito dal rinvenimento in sede di perquisizione all'esterno dell'abitazione della famiglia Guidi, dove si era appena svolto il fatto, di un bossolo esploso calibro 12, corrispondente a quello del fucile che i Ridolfi (entrambi cacciatori e conoscitori delle armi) avevano visto imbracciare dall'imputato all'atto degli spari. La sentenza d'appello si è confrontata anche con la versione difensiva dell'imputato, supportata dalle dichiarazioni dei suoi familiari (in particolare dalla sorella [OSCURATO:PERSONA]), volta a smentire l'esplosione dei colpi di fucile verso i fratelli Ridolfi - che si sarebbero invece resi protagonisti di ripetute provocazioni e intimidazioni in danno della famiglia Guidi - svalutandone la genuinità e la credibilità con argomentazioni incensurabili nella loro congruità logica, avendo la, Corte di merito valorizzato il dato rappresentato dalla tardività di tali allegazioni difensive, meditatamente rilasciate dai prossimi congiunti a distanza di mesi dal fatto, dopo essersi inizialmente avvalsi della facoltà di non rendere dichiarazioni prevista dall'art. 199 del codice di rito. 1.4. Il giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova costituisce,- invero, esplicazione di un tipico apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito al quale spetta la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti risultanti dall'espletamento della prova testimoniale, secondo una valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta - come verificato nella fattispecie - da una congrua e logica motivazione (Sez. 4 n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609; Sez. 5 n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362). I pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata dedotti nel primo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso finiscono dunque per risolversi, in realtà, in altrettante censure di merito dirette a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e delle relative modalità e circostanze spaziotemporali, basata su un'interpretazione alternativa delle emergenze probatorie che non compete a questa Corte di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge e non del contenuto e del significato della prova, essendole normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione, o all'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dal ricorrente come - in tesi - maggiormente plausibili (Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella)i sotto tale profilo, le doglianze del ricorrente si rivelano perciò inammissibili. 1.5. Manifestamente infondata è la censura dedotta nel sesto motivo di ricorso con riguardo alla sussistenza del dolo di omicidio nella condotta dell'imputato consistita nello sparare due colpi di fucile, in immediata successione, ad altezza d'uomo e da distanza ravvicinata, in direzione dei fratelli Ridolfi intenti a scendere dall'autovettura dopo aver fatto ingresso nel cortile antistante la casa da cui era uscito il Guidi. La sentenza impugnata ha fatto corretta e coerente applicazione del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui la prova dell'animus necandi è legittimamente ricavabile mediante un procedimento logico d'induzione dalle concrete modalità e circostanze dell'azione (Sez. 1 n. 35006 del 18/04/2013, Rv. 257208; Sez. 1 n. 30466 del 7/07/2011, Rv. 251014; Sez. 1 n. 28175 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 237177), da apprezzarsi ex ante con riferimento alla situazione che si presentava all'agente al momento della condotta, modalità tra le quali rileva specialmente l'impiego di un'arma - il fucile calibro 12 - 8 VI potenzialmente letale, caricata con munizionamento idoneo a provocare la morte delle vittime: sul punto si rivelano incensurabili le conclusioni dei giudici di merito secondo cui il fucile imbracciato dal Guidi aveva sparato proiettili singoli, e non già rosate di pallini (come sostenuto dall'imputato e ribadito nel ricorso), perché fondate sulle risultanze della consulenza balistica effettuata sul bossolo del proiettile esploso rinvenuto in loco, e trovanti ulteriore conferma nella riscontrata presenza nella cantina dell'abitazione del Guidi di quattro cartucce a palla singola dello stesso calibro 12 (evidentemente destinate all'impiego su quel fucile). Nessuna incidenza sulla sussistenza del dolo omicidiario, e dunque sulla punibilità del fatto a titolo di tentato omicidio, può attribuirsi all'errore percettivo in cui sarebbe incorso l'imputato con riguardo alle persone destinatarie della condotta offensiva, nel senso che egli aveva sparato ai fratelli Ridolfi nella convinzione che si trattasse di carabinieri, verso i quali era diretta la volontà omicida motivata dal risentimento scaturito dalla recente notifica del provvedimento di revoca della patente di guida: l'errore sulla persona dell'offeso non è idoneo, infatti, a produrre alcuna efficacia scriminante, potendo incidere, eventualmente, soltanto sul regime di imputabilità delle circostanze riguardanti le condizioni e le qualità delle persone effettivamente offese, o i rapporti delle stesse con l'agente, in conformità al dettato dell'art. 60 cod.pen., ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui il delitto di cui agli artt. 56 e 575 cod.pen. è stato contestato al Guidi in forma semplice e non circostanziata. 1.6. Del pari manifestamente infondata è la doglianza riproposta nel settimo motivo di ricorso circa la configurabilità di una desistenza dall'azione delittuosa, avendo l'imputato cessato di sparare una volta accortosi che le persone offese non erano carabinieri, così da escludere la punibilità del tentativo ai sensi dell'art. 56 terzo comma cod.pen.: sul punto, la censura omette completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente evidenziato l'incompatibilità dell'istituto della desistenza col tentativo compiuto, quale certamente è quello realizzato dal Guidi in danno dei fratelli Ridolfi, avendo posto in essere tutti gli atti da cui è originato il meccanismo causale capace di produrre l'evento (Sez. 5 n. 18322 del 30/01/2017, Rv. 269797; Sez. 1 n. 30336 del 14/06/2013, Rv. 256797). 1.7. La palese inconfigurabilità dei presupposti dell'art. 52 cod.pen. nella condotta dell'imputato, sostanziatasi in un volontario attentato alla vita delle persone offese, rende inammissibile la censura dedotta sul punto nell'ottavo motivo di ricorso, peraltro articolato in termini del tutto generici, a nulla rilevando l'eventuale esistenza di precedenti penali a carico dei fratelli Ridolfi. 1.8. Inammissibile, infine, è anche l'ultimo motivo di doglianza riguardante l'omessa rinnovazione parziale dell'istruttoria per assumere la testimonianza dell'ufficiale di p.g. M.[OSCURATO:PERSONA], sia perché il teste dovrebbe riferire su circostanze apprese dall'imputato dopo il fatto mentre si trovava in stato di arresto, ciò che non è consentito dall'art. 62 cod.proc.pen., sia perché la Corte d'appello ha dato puntualmente atto dell'assenza di decisività di una prova finalizzata a riproporre i contenuti di una tesi difensiva - quella della responsabilità dei fratelli Ridolfi nella genesi dell'accaduto - che è stata ritenuta motivatamente incompatibile con le complessive risultanze istruttorie. 1.9. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono anzitutto infondati i motivi di doglianza oggetto dei primi tre motivi di impugnazione, che denunciano l'impossibilità del reato ritenuto dalla sentenza impugnata, nonché la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e l'illegittima riqualificazione del reato originariamente contestato in violazione del principio del contraddittorio processuale. 2.1. Come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza d'appello (punto 2.14 della motivazione), la Corte territoriale non è incorsa in alcun vizio di immutazione del fatto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo 5 della rubrica, ma si è limitata a riqualificare - correttamente - il medesimo fatto, costituito dalla violazione del divieto di detenere armi o munizioni presso l'abitazione interessata dalla convivenza o frequentazione del figlio Enrico, oggetto del provvedimento prefettizio emesso il 31.05.2011, ed originariamente rubricato come violazione dell'art. 650 cod.pen., in quella dell'art. 39 (primo comma) T.U.L.P.S., sanzionata dall'art. 17 (primo comma) del medesimo testo unico -con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a 206 euro. La sanzione penale di 100 euro di ammenda, confermata per il titolo di reato così riqualificato dalla sentenza d'appello, riguarda dunque la violazione del suddetto provvedimento del 31.05.2011, accertata dai carabinieri in occasione della perquisizione eseguita presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito del grave delitto contro la persona commesso dal figlio Enrico, che aveva consentito di appurare la detenzione da parte dell'imputato del fucile calibro 20 e delle cartucce risultate nella immediata disponibilità (anche) del figlio, contestualmente presente nell'abitazione: la pena così inflitta non sanziona, dunque, una pretesa inosservanza del diverso e successivo provvedimento emesso dal prefetto (proprio a seguito del fatto verificatosi il 28.05.2019) il 3.06.2019, avente ad oggetto il divieto assoluto per [OSCURATO:PERSONA] di detenere armi e che ha determinato il ritiro cautelativo delle armi presenti nell'abitazione dell'imputato, mai contestata - come chiarito dalla Corte territoriale - nel presente processo (anche perché l'avvenuto sequestro del fucile e delle munizioni ha fatto venir meno lo stesso oggetto materiale della condotta inosservante). 2.2. Neppure sussiste alcuna violazione dei principi, anche sovranazionali, in materia di tutela del contraddittorio processuale, evocata nel terzo motivo di ricorso, alla stregua dell'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, da un lato, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato e il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (Sez. 2 n. 46786 del 24/10/2014, Rv. 261052; Sez. 5 n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Rv. 254649); e, dall'altro, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), consentendo all'imputato di contestarla con il ricorso per cassazione (Sez. 6 n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093; Sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204). Nel caso di specie, la riqualificazione nella violazione della norma speciale del T.U.L.P.S., che sanziona specificamente la violazione del divieto prefettizio imposto in materia di detenzione di armi e munizioni, della violazione della norma generale (e sussidiaria) contenuta nel codice penale (art. 650) che sanziona l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in materia di sicurezza pubblica costituiva uno sviluppo certamente prevedibile - e doveroso - dell'esito giudiziale, e la difesa del Guidi ha potuto ampiamente interloquire su tale diversa configurazione giuridica nel giudizio di legittimità, proponendo un apposito (quanto infondato) motivo di ricorso sul punto. 2.3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] introducono delle inammissibili censure di merito, prive altresì del requisito dell'autosufficienza per quanto riguarda l'allegata esistenza di residenze diverse di padre e figlio all'epoca dei fatti e l'indicazione del luogo di materiale custodia delle armi, nonché la denegata sussistenza di un rapporto di convivenza tra i due soggetti; i motivi si connotano perciò di un'evidente inammissibilità, anche perché privi di qualsiasi rilevanza decisiva al fine di contraddire la correttezza della statuizione di condanna per il reato sub 5), bastando ad integrare la violazione del decreto prefettizio del 31.05.2011 l'accertata frequentazione dell'abitazione del genitore ( da parte di [OSCURATO:PERSONA].2.4. E' invece parzialmente fondato il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui censura la quantificazione della pena inflitta, anche se per una ragione diversa da quella dedotta dal ricorrente. Premesso che le attenuanti generiche sono state negate a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza d'appello con motivazione congrua e incensurabile, di tal che nessun vizio di legittimità sussiste sul punto, va rilevato che la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato prevista dall'art. 442 comma 2 cod.proc.pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, deve essere operata nella misura della metà, e non di un terzo, stante la natura contravvenzionale del reato ascritto all'imputato: sul punto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, potendo procedere direttamente questa Corte alla rideterminazione della pena finale, sulla base di un semplice calcolo aritmetico, nella misura di euro 75,00 di ammenda (partendo dalla base di euro 150,00, irrogata dal GUP e confermata dalla Corte d'appello, ridotta della metà). 2.5. Inammissibile, infine, è la doglianza riguardante l'omesso dissequestro delle armi ritirate in via cautelativa all'imputato in esecuzione del decreto prefettizio del 3.06.2019, afferente un provvedimento di natura amministrativa che esula completamente dall'oggetto del presente giudizio penale. P.Q.M.