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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 1965

Cassazione n. 27080/2026

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pe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1965 avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte Suprema di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese (come da nota); [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 settembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia emessa il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Locri, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, commi 2 e 3, cod. pen.), condannandolo alla 1pena di euro 516,00 di multa, oltre a pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale e con condanna alla rifusione delle spese di lite.

Il fatto ascritto all'imputato è l'attribuzione alla persona offesa, mediante manifesti e comunicazioni sui social network, della mancata restituzione all'ASP di [OSCURATO:PERSONA] di somme indebitamente percepite, in realtà già restituite.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in ordine all'esclusione della scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 cod. pen.

La Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente applicabili i più rigorosi criteri del diritto di cronaca, incentrandosi sulla falsità del dato diffuso dall'imputato e trascurando, come già il primo Giudice, plurimi elementi indicati nell'atto di appello.

Piuttosto, le espressioni in imputazione si inserirebbero in un contesto di critica politica e sociale di interesse pubblico (in particolare, in una più ampia critica del funzionamento del sistema sanitario calabrese), connotato da toni interrogativi e satirici; e la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare plurimi elementi emersi nel dibattimento (la protratta sottoscrizione dei cedolini stipendiali e le anomalie informatiche presso l'ASP; la pendenza di accertamenti della Corte dei conti quando il fatto ha avuto luogo e le risultanze rappresentate in una relazione di una commissione di inchiesta; le dichiarazioni della persona offesa; il contesto politico-istituzionale e l'interesse pubblico della critica, non limitata alla persona offesa; per l'appunto, la forma dubitativa, satirica e interrogativa delle espressioni e i chiarimenti dell'imputato).

2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen., che la Corte di appello avrebbe fondato su argomentazioni generiche e contraddittorie, senza specificare quali ulteriori condotte successive al fatto giustificherebbero il giudizio di non meritevolezza, né considerare che uno dei post conterrebbe una rettifica (il che avrebbe imposto una valutazione più favorevole).

2.3. Il ricorso ha poi dedotto il decorso di sette anni e sei mesi tra il fatto e la sentenza di secondo grado, così in sostanza deducendo la prescrizione del reato.

23. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo che entrambi i motivi sarebbero generici e reiterativi di censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale.

Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, in quanto la sentenza impugnata sarebbe conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione e diritto di critica e l'impugnazione solleciterebbe una rivalutazione del merito.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe correttamente escluso la scriminante invocata, accertando la falsità del fatto attribuito alla persona offesa e ritenendo integrata la condotta diffamatoria, nonché motivato in modo adeguato sul trattamento sanzionatorio e sul diniego del beneficio della non menzione della condanna.

Non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato.

In seguito all'invio dell'atto di ricorso in luogo di una memoria (il 17 marzo 2026), la difesa ha fatto pervenire memoria difensiva il 20 marzo 2026, adducendo - senza precisare e documentare alcunché - «un errore tecnico di trasmissione».

Di quest'ultimo atto non deve tenersi conto in quanto, pur qualificandola memoria di replica, è stata presentata tardivamente, ossia quando era già spirato il termine di cinque giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è nel complesso infondato.

Per costante giurisprudenza, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01).

Difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle 3opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; cfr. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando Corte EdU, 27/10/2005, Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c.

Austria, e 29/11/2005, caso Rodrigues c.

Portogallo, ric. n 75088/01)»).

Difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit., che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721/2017 - dep. 2018, cit.; Sez. 1, n. 40930/2013, cit.).

Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha rigetto il gravame, condividendo quanto esposto già dal primo Giudice, in ragione dell'accertato difetto di veridicità della ricostruzione di quanto esposto dal ricorrente: e ciò in quanto, al momento del fatto, la persona offesa aveva da tempo restituito all'ASP di [OSCURATO:PERSONA] somme a lei erogattindebitamente.

Il che rende privi di rilievo gli ulteriori elementi che, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto essere apprezzati, non occorrendo dilungarsi oltre.

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha escluso i presupposti della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., indicando in maniera congrua e logica - dunque, qui non sindacabile - i parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. che ha ritenuto preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01), in particolare rimarcando non solo la particolare diffusività degli specifici mezzi di comunicazione utilizzati per veicolare le espressioni diffamatorie ma anche la condotta tenuta dall'imputato in seguito, allorché ha posto una condotta del medesimo tenore.

E l'impugnazione contiene censure prive di specificità poiché affidate a enunciati del tu ir assertivi, 4inidonei a costituire un'effettiva critica alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01)

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi osservare che - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - non è spirato il termine di prescrizione del reato, di sette anni e sei mesi (considerata l'interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.).

Il reato è stato commesso il 13 febbraio 2018.

Deve, anzitutto, tenersi conto di 166 giorni di sospensione (119 per il differimento dell'udienza del 27 novembre 2019 al 25 marzo 2020; nonché da tale ultima data al giorno 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per ulteriori 47 giorni; cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02).

A tali sospensioni, in forza delle quali il termine sarebbe spirato il 26 gennaio 2026, deve aggiungersi quella prevista dall'art. 159 nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, perché il fatto si colloca tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024 - dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); devono, dunque, considerarsi un anno e sei mesi (alla luce del tempo trascorso tra lo spirare del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello); e l'ulteriore sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di secondo grado sino alla pronuncia della presente sentenza.

5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si stima equo liquidare in complessivi euro 3167,00, oltre accessori di legge.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1965 avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte Suprema di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese (come da nota); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 settembre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia emessa il 9 giugno 2022 dal Tribunale di Locri, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, commi 2 e 3, cod. pen.), condannandolo alla 1pena di euro 516,00 di multa, oltre a pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, con concessione di una provvisionale e con condanna alla rifusione delle spese di lite. Il fatto ascritto all'imputato è l'attribuzione alla persona offesa, mediante manifesti e comunicazioni sui social network, della mancata restituzione all'ASP di [OSCURATO:PERSONA] di somme indebitamente percepite, in realtà già restituite. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in ordine all'esclusione della scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 cod. pen. La Corte di merito avrebbe ritenuto erroneamente applicabili i più rigorosi criteri del diritto di cronaca, incentrandosi sulla falsità del dato diffuso dall'imputato e trascurando, come già il primo Giudice, plurimi elementi indicati nell'atto di appello. Piuttosto, le espressioni in imputazione si inserirebbero in un contesto di critica politica e sociale di interesse pubblico (in particolare, in una più ampia critica del funzionamento del sistema sanitario calabrese), connotato da toni interrogativi e satirici; e la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare plurimi elementi emersi nel dibattimento (la protratta sottoscrizione dei cedolini stipendiali e le anomalie informatiche presso l'ASP; la pendenza di accertamenti della Corte dei conti quando il fatto ha avuto luogo e le risultanze rappresentate in una relazione di una commissione di inchiesta; le dichiarazioni della persona offesa; il contesto politico-istituzionale e l'interesse pubblico della critica, non limitata alla persona offesa; per l'appunto, la forma dubitativa, satirica e interrogativa delle espressioni e i chiarimenti dell'imputato). 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen., che la Corte di appello avrebbe fondato su argomentazioni generiche e contraddittorie, senza specificare quali ulteriori condotte successive al fatto giustificherebbero il giudizio di non meritevolezza, né considerare che uno dei post conterrebbe una rettifica (il che avrebbe imposto una valutazione più favorevole). 2.3. Il ricorso ha poi dedotto il decorso di sette anni e sei mesi tra il fatto e la sentenza di secondo grado, così in sostanza deducendo la prescrizione del reato. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, deducendo che entrambi i motivi sarebbero generici e reiterativi di censure già dedotte in appello e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso, in quanto la sentenza impugnata sarebbe conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione e diritto di critica e l'impugnazione solleciterebbe una rivalutazione del merito. In particolare, la Corte territoriale avrebbe correttamente escluso la scriminante invocata, accertando la falsità del fatto attribuito alla persona offesa e ritenendo integrata la condotta diffamatoria, nonché motivato in modo adeguato sul trattamento sanzionatorio e sul diniego del beneficio della non menzione della condanna. Non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse dell'imputato. In seguito all'invio dell'atto di ricorso in luogo di una memoria (il 17 marzo 2026), la difesa ha fatto pervenire memoria difensiva il 20 marzo 2026, adducendo - senza precisare e documentare alcunché - «un errore tecnico di trasmissione». Di quest'ultimo atto non deve tenersi conto in quanto, pur qualificandola memoria di replica, è stata presentata tardivamente, ossia quando era già spirato il termine di cinque giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del 25 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è nel complesso infondato. Per costante giurisprudenza, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01). Difatti, «la critica postula [...] fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle 3opinioni e delle valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che ha richiamato Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; cfr. Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534, e osservato che «come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale", richiamando Corte EdU, 27/10/2005, Wirtshafts-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] c. Austria, e 29/11/2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n 75088/01)»). Difatti, «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito» - per quel che qui importa - «trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit., che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721/2017 - dep. 2018, cit.; Sez. 1, n. 40930/2013, cit.). Nel caso in esame, la Corte distrettuale ha rigetto il gravame, condividendo quanto esposto già dal primo Giudice, in ragione dell'accertato difetto di veridicità della ricostruzione di quanto esposto dal ricorrente: e ciò in quanto, al momento del fatto, la persona offesa aveva da tempo restituito all'ASP di [OSCURATO:PERSONA] somme a lei erogattindebitamente. Il che rende privi di rilievo gli ulteriori elementi che, ad avviso della difesa, avrebbero dovuto essere apprezzati, non occorrendo dilungarsi oltre. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha escluso i presupposti della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., indicando in maniera congrua e logica - dunque, qui non sindacabile - i parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen. che ha ritenuto preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01), in particolare rimarcando non solo la particolare diffusività degli specifici mezzi di comunicazione utilizzati per veicolare le espressioni diffamatorie ma anche la condotta tenuta dall'imputato in seguito, allorché ha posto una condotta del medesimo tenore. E l'impugnazione contiene censure prive di specificità poiché affidate a enunciati del tu ir assertivi, 4inidonei a costituire un'effettiva critica alla decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi osservare che - contrariamente a quanto asserito dalla difesa - non è spirato il termine di prescrizione del reato, di sette anni e sei mesi (considerata l'interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.). Il reato è stato commesso il 13 febbraio 2018. Deve, anzitutto, tenersi conto di 166 giorni di sospensione (119 per il differimento dell'udienza del 27 novembre 2019 al 25 marzo 2020; nonché da tale ultima data al giorno 11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per ulteriori 47 giorni; cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). A tali sospensioni, in forza delle quali il termine sarebbe spirato il 26 gennaio 2026, deve aggiungersi quella prevista dall'art. 159 nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, perché il fatto si colloca tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 - dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); devono, dunque, considerarsi un anno e sei mesi (alla luce del tempo trascorso tra lo spirare del termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello); e l'ulteriore sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di secondo grado sino alla pronuncia della presente sentenza. 5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve, altresì, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si stima equo liquidare in complessivi euro 3167,00, oltre accessori di legge. P.Q. P.Q.M
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