Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 20090/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8113-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la reiscrizione della Lombardo negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza da cui era stata cancellata per gli anni dal 2007 al 2012; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Agostini, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva, compensando tra le parti le spese di lite; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lombardo, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione ai quali l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156 e 92 c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite ("al rigetto nel merito non fa seguito la condanna alle spese processuali in ragione delle integrazioni alla sentenza di primo grado resesi necessarie anche a seguito dell'appello e della disamina del quadro probatorio raccolto"); che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ribadisce con riferimento all'interpretazione della disciplina invocata accolta da questa Corte espressasi di recente con la sentenza n. 31288/2019 nel senso che la compensazione potrebbe esser disposta solo in caso di soccombenza reciproca; che il primo motivo merita accoglimento tenuto conto del regime di compensazione delle spese applicabile ratione temporis alla fattispecie, atteso che, a seguito della novella di cui alla

I. 69/2009, modificativa del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che ammette disporsi la compensazione, non più per "giusti motivi", ma solo "per gravi ed eccezionali ragioni", così configurando la compensazione quale statuizione meramente eccezionale, la motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta soltanto apparente rispetto all'indicato presupposto; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, per quanto di ragione, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8113-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 622/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 27 novembre 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la reiscrizione della Lombardo negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza da cui era stata cancellata per gli anni dal 2007 al 2012; - che, per la cassazione di tale decisione ricorre il D'Agostini, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva, compensando tra le parti le spese di lite; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lombardo, affidando l'impugnazione a due motivi, in relazione ai quali l'[OSCURATO:PERSONA], pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che la ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 156 e 92 c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione su cui la Corte territoriale ha fondato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite ("al rigetto nel merito non fa seguito la condanna alle spese processuali in ragione delle integrazioni alla sentenza di primo grado resesi necessarie anche a seguito dell'appello e della disamina del quadro probatorio raccolto"); che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ribadisce con riferimento all'interpretazione della disciplina invocata accolta da questa Corte espressasi di recente con la sentenza n. 31288/2019 nel senso che la compensazione potrebbe esser disposta solo in caso di soccombenza reciproca; che il primo motivo merita accoglimento tenuto conto del regime di compensazione delle spese applicabile ratione temporis alla fattispecie, atteso che, a seguito della novella di cui alla I. 69/2009, modificativa del secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che ammette disporsi la compensazione, non più per "giusti motivi", ma solo "per gravi ed eccezionali ragioni", così configurando la compensazione quale statuizione meramente eccezionale, la motivazione addotta dalla Corte territoriale risulta soltanto apparente rispetto all'indicato presupposto; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, per quanto di ragione, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consi
Decreto Cassazione n. 20090/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris