Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:808
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
1º ottobre 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 18 TFUE e 21 TFUE – Principio di non discriminazione – Accesso all’istruzione superiore – Iscrizione al primo anno di studi in medicina – Contingentamento degli studenti non residenti – Candidato al corso di laurea in medicina che ha completato gli studi secondari nello Stato membro in questione pur risiedendo in un altro Stato membro »
Nella causa C‑131/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), con decisione del 28 gennaio 2025, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] della Comunità francese del Belgio,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: R. Şereş, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2026,
considerate le osservazioni presentate:
– per [OSCURATO:PERSONA], da lui stesso;
– per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistite da M. Nihoul, avocat;
– per la Commissione europea, da S. Delaude, M. Konstantinidis, E. Montaguti e H. van Vliet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 aprile 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 165, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo trattino, TFUE, nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino lussemburghese, e la Comunità francese del Belgio (in prosieguo: la «Comunità francese»), in merito alla delibera della commissione giudicatrice per l’esame di ammissione agli studi di primo ciclo in scienze mediche e odontoiatriche (in prosieguo: l’«esame di ammissione») che ha deciso di non rilasciargli l’attestato di superamento necessario per la sua iscrizione al primo anno di studi di primo ciclo in scienze mediche presso un’università della Comunità francese.
Contesto normativo
Diritto internazionale
3
L’accordo particolare relativo alla cooperazione universitaria in formazione medica tra il [OSCURATO:PERSONA] della Comunità francese del Belgio e il [OSCURATO:PERSONA] del Granducato di Lussemburgo, firmato a Bruxelles il 17 luglio 2017 [
Mémorial
A 2017, n
o
733; in prosieguo: l’«accordo tra il governo della Comunità francese e il governo del Granducato di Lussemburgo»], all’articolo 2 enuncia quanto segue:
«Ogni anno, un massimo di 15 studenti dell’Università del Lussemburgo, titolari di un diploma di maturità rilasciato da un istituto di istruzione secondaria superiore del Granducato di Lussemburgo e in possesso dei requisiti di ammissione comprovati da documentazione dell’Università del Lussemburgo, possono accedere al proseguimento del programma del primo ciclo del corso di laurea in scienze mediche e odontoiatriche presso un’università della Comunità francese.
Tali studenti sono scelti dall’Università del Lussemburgo tra coloro che, solo in quell’anno, hanno superato il primo anno del grado di “Bachelor académique en sciences de la vie – filière médecine” (titolo accademico di primo livello in scienze della vita – indirizzo medicina) e si sono classificati in posizione utile dopo l’esame di graduatoria di fine anno in cui i posti vengono assegnati in ordine di merito secondo la media complessiva.
Le modalità operative della cooperazione sono stabilite da accordi interuniversitari speciali conclusi tra l’Università del Lussemburgo e le università interessate della Comunità francese del Belgio».
Diritto dell
’
Unione
Trattato TFUE
4
L’articolo 18, primo comma, TFUE così dispone:
«Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
5
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE prevede quanto segue:
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».
Diritto
belga
Decreto del 16 giugno 2006
6
L’articolo 1 del decreto della Comunità francese, del 16 giugno 2006, che disciplina il numero di studenti in taluni corsi di istruzione superiore di primo livello (
Moniteur belge
del 6 luglio 2006, pag. 34055), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto del 16 giugno 2006»), così dispone:
«Per studente residente ai fini del presente decreto si intende lo studente che, al momento dell’iscrizione presso un istituto di istruzione superiore, dimostra che la sua residenza principale è in Belgio e che soddisfa una delle seguenti condizioni:
1 ha diritto di soggiornare a titolo permanente in Belgio;
2° ha avuto la propria residenza principale in Belgio per almeno 15 mesi prima dell’iscrizione presso un istituto di istruzione superiore, esercitandovi contemporaneamente un’attività professionale remunerata o non remunerata o beneficiandovi di redditi sostitutivi concessi dal servizio pubblico belga;
(…)
7° ha avuto la propria residenza principale in Belgio da almeno tre anni al momento dell’iscrizione presso un istituto di istruzione superiore;
(…)
Per “diritto di soggiorno permanente ai sensi del primo comma, punto 1”, si deve intendere per i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea il diritto riconosciuto dagli articoli 16 e 17 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri [, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2005, L 197, pag. 34)] (…)».
Decreto del 29 marzo 2017
7
L’articolo 1 del decreto della Comunità francese, del 29 marzo 2017, relativo agli studi in scienze mediche e odontoiatriche (
Moniteur belge
del 14 aprile 2017, pag. 51063), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto del 29 marzo 2017»), al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Sono ammessi agli studi del primo ciclo del corso di laurea in scienze mediche e agli studi del primo ciclo del corso di laurea in scienze odontoiatriche, finalizzati al conseguimento del titolo che li sancisce, solo gli studenti che soddisfano le condizioni generali di accesso agli studi del primo ciclo di cui all’articolo 107 del decreto [della Comunità francese] del 7 novembre 2013 che definisce il panorama dell’istruzione superiore e l’organizzazione accademica degli studi [(
Moniteur belge
del 18 dicembre 2013, pag. 99347)] e che sono in possesso di un attestato di superamento rilasciato in esito a un esame di ammissione agli studi di primo ciclo del corso di laurea in scienze mediche e/o agli studi di primo ciclo del corso di laurea in scienze odontoiatriche (in prosieguo: l’“esame di ammissione”)».
8
Il successivo articolo 6 così dispone:
«§ 1. Al più tardi entro il terzo giorno successivo alla deliberazione, il presidente della commissione giudicatrice per l’esame di ammissione comunica ai candidati i risultati dell’esame tramite l’[Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Accademia della ricerca e dell’istruzione superiore, Belgio) (ARES)] e trasmette l’elenco dei vincitori agli istituti universitari autorizzati ad organizzare e che organizzano studi di primo ciclo del corso di laurea in scienze mediche e/o studi di primo ciclo del corso di laurea in scienze odontoiatriche.
Al più tardi entro il decimo giorno successivo all’organizzazione dell’esame, la commissione giudicatrice per l’esame di ammissione rilascia tramite l’ARES ai candidati che hanno superato la prova un attestato di superamento dell’esame di ammissione. Fatte salve le altre condizioni di ingresso, lo studente in possesso di tale attestato è iscritto presso l’istituto universitario individuato al momento della sua iscrizione al test conformemente all’articolo 1, paragrafo 3.
Tale attestato di superamento del test è valido solo ai fini dell’iscrizione per l’anno accademico successivo. Esso è personale e non trasferibile. In caso di forza maggiore debitamente valutato dalla commissione giudicatrice per l’esame di ammissione, tale attestato può essere fatto valere nei due anni accademici successivi.
§ 2. In sede di deliberazione, la commissione giudicatrice dell’esame di ammissione applica il seguente sistema: per ciascun indirizzo è stabilito un numero T pari al numero totale di candidati che hanno superato l’esame di ammissione di cui all’articolo 1 nonché un numero NR per ciascun indirizzo pari al numero di candidati che hanno superato l’esame di ammissione e che non sono considerati studenti residenti ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 16 giugno 2006 (…).
Qualora il rapporto tra tale numero NR e il numero T risulti superiore al 30%, la commissione giudicatrice per il test di ammissione redige una graduatoria tra i candidati che hanno superato il test di ammissione che non possono considerarsi studenti residenti al fine di designare coloro ai quali verrà rilasciato un attestato di superamento. La commissione giudicatrice classifica tali candidati in ordine decrescente sulla base dei punteggi complessivi ottenuti da ciascuno di essi nell’esame di ammissione. Essa rilascia attestati di superamento ai candidati che hanno superato il test di ammissione classificati in posizione utile fino a quando la percentuale di candidati che non possono considerarsi studenti residenti corrisponde al 30% del numero totale dei candidati idonei.
Al termine di tale procedura è stabilito per ciascun indirizzo un numero L pari al numero di studenti che hanno conseguito un attestato di superamento del test».
9
Ai sensi dell’articolo 17
bis
di tale decreto:
«Gli articoli da 1 a 7 del presente decreto non si applicano agli studenti che, ai sensi dell’[accordo tra il governo della Comunità francese e il governo del Granducato di Lussemburgo], hanno accesso alla prosecuzione del programma del primo ciclo del corso di laurea in scienze mediche presso un’università».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un cittadino lussemburghese domiciliato in un comune del Granducato di Lussemburgo, situato in prossimità della frontiera con il Regno del Belgio. Egli ha effettuato i suoi studi secondari presso un istituto di istruzione situato ad Arlon (Belgio).
11
Il 5 luglio 2022 egli si è presentato all’esame di ammissione al corso di laurea in scienze mediche e odontoiatriche di cui all’articolo 1 del decreto del 29 marzo 2017, che ha superato.
12
Non potendo essere considerato studente residente, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 16 giugno 2006, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato assoggettato al contingentamento applicabile agli studenti non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6, paragrafo 2, del decreto del 29 marzo 2017 (in prosieguo: il «contingentamento degli studenti non residenti»), per quanto riguarda, in particolare, le iscrizioni al primo anno di studi universitari di primo ciclo in scienze mediche. Tenuto conto dei suoi risultati e della sua classificazione tra tali studenti, la commissione giudicatrice dell’esame di ammissione ha deciso di non rilasciargli il certificato di superamento necessario per la sua iscrizione in un’università della Comunità francese al fine di iniziare tali studi.
13
Il 12 settembre 2022 egli ha proposto un ricorso dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio), giudice del rinvio, diretto, in via principale, da un lato, alla sospensione, secondo la procedura di estrema urgenza, dell’esecuzione della decisione con cui gli si nega il rilascio dell’attestato di superamento e, dall’altro, all’annullamento di detta decisione. La sua domanda di sospensione è stata respinta con sentenza del 27 settembre 2022.
14
Dinanzi a tale giudice, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che, in quanto cittadino lussemburghese in possesso di un diploma di maturità rilasciato in Belgio, egli è oggetto di una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a tre categorie di studenti. Egli ritiene di essere discriminato, in primo luogo, rispetto ai cittadini lussemburghesi titolari di un diploma di maturità rilasciato in Lussemburgo che possono, per tale motivo, accedere al proseguimento del programma di primo ciclo in scienze mediche presso un’università della Comunità francese, in secondo luogo, rispetto agli studenti titolari di un diploma di maturità rilasciato in Belgio che, essendo considerati residenti, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 16 giugno 2006, non sono soggetti al contingentamento degli studenti non residenti e, in terzo luogo, rispetto agli studenti titolari di un diploma di maturità rilasciato in Lussemburgo che, essendo considerati residenti, ai sensi di tale articolo 1, non sono neanch’essi soggetti a tale contingentamento.
15
In secondo luogo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l’articolo 1 del decreto del 16 giugno 2006, gli articoli 1, 6 e 17
bis
del decreto del 29 marzo 2017 nonché il decreto del 20 dicembre 2017, che approva l’accordo tra il governo della Comunità francese e il governo del Granducato di Lussemburgo, violano, in particolare, l’articolo 18, primo comma, e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, in quanto tali disposizioni nazionali non terrebbero conto della situazione degli studenti transfrontalieri per quanto riguarda l’esame di ammissione, segnatamente alla luce del regime particolare previsto a favore degli studenti lussemburghesi.
16
A tale riguardo, secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, la sua situazione è simile a quella di uno studente lussemburghese che inizia un primo anno di medicina in Lussemburgo, poiché egli risponderebbe, al riguardo, a tutte le condizioni di ammissione.
17
Dall’altro lato, egli si troverebbe in una situazione analoga a quella degli studenti considerati residenti, ai sensi della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che egli ha compiuto l’insieme della sua formazione scolastica in Belgio e che i suoi principali legami, in particolare personali e sociali, si trovano in tale Stato membro.
18
Pur indicando che l’interesse del ricorrente nel procedimento principale a contestare il regime particolare previsto dall’accordo di cui al punto 15 della presente sentenza per gli studenti che hanno iniziato i loro studi di medicina presso l’Università del Lussemburgo presenta un carattere indiretto e ipotetico, il giudice del rinvio considera che occorre interrogare la Corte sulla questione se il contingentamento degli studenti non residenti, nella misura in cui si applica a candidati che si trovano in una situazione come quella del ricorrente nel procedimento principale, sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 18, primo comma, e con l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE.
19
In tali circostanze, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 18, primo comma, e 21, paragrafo 1, [TFUE], letti singolarmente o in combinato disposto con l’articolo 165, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, [TFUE] e con l’articolo 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano a un sistema di contingentamento degli studenti “non residenti” per l’accesso agli studi universitari di medicina come quello istituito dall’articolo 1 del decreto [del 16 giugno 2006] e dagli articoli 1, 6 e 17
bis
del decreto [del 29 marzo 2017] allo scopo di mantenere un servizio medico di qualità nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità del quadro didattico durante la formazione e di tutela della salute pubblica a causa dell’elevata percentuale di studenti non residenti che lasciano il territorio una volta completata la loro formazione medica».
Sulla questione pregiudiziale
20
Occorre ricordare preliminarmente, in primo luogo, che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere proficuamente alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 13 novembre 2025, Oti, C‑525/23, EU:C:2025:877, punto 38).
21
Nel caso di specie, nella parte in cui riguarda l’articolo 17
bis
del decreto del 29 marzo 2017, la questione pregiudiziale verte sulle condizioni di accesso di taluni studenti che hanno iniziato i loro studi in medicina all’Università del Lussemburgo al proseguimento del programma di primo ciclo in scienze mediche presso un’università della Comunità francese, disciplinate dall’accordo concluso tra il governo della Comunità francese del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo.
22
Orbene, come rilevato dal giudice del rinvio, tale situazione differisce da quella di cui trattasi nel procedimento principale, che riguarda le condizioni di iscrizione in un’università della Comunità francese sin dal primo anno di studi di primo ciclo in scienze mediche, disciplinate dall’articolo 1 del decreto del 16 giugno 2006 nonché dagli articoli 1 e 6 del decreto del 29 marzo 2017.
23
Di conseguenza, la questione pregiudiziale è irricevibile, nella parte in cui verte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della disposizione nazionale di cui al punto 21 della presente sentenza, la quale non è applicabile al procedimento principale.
24
In secondo luogo, occorre osservare che il giudice del rinvio è investito di un ricorso con il quale il ricorrente nel procedimento principale contesta l’applicazione alla sua situazione del contingentamento previsto per i candidati che siano studenti non residenti, mentre, pur risiedendo nel Lussemburgo, egli ha compiuto la sua formazione scolastica in Belgio e gli è stato rilasciato un diploma di maturità da parte di un istituto di istruzione belga.
25
In tali circostanze, si deve considerare che, con la sua questione, tale giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 18, primo comma, e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda l’iscrizione al primo anno di studi in medicina, assoggetta ad un contingentamento applicabile agli studenti non residenti i candidati che hanno compiuto una parte significativa della loro formazione scolastica in tale Stato membro e vi hanno ottenuto il diploma di maturità, pur risiedendo in un altro Stato membro.
26
A tal riguardo, occorre osservare che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 aprile 2010, Bressol e a. (C‑73/08; in prosieguo: la «sentenza Bressol e a.», EU:C:2010:181), la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in una versione precedentemente applicabile, che riguardava in particolare vari corsi medici e paramedici, diversi dagli studi di medicina di cui trattasi nella presente causa.
27
In tale sentenza e nella sua giurisprudenza successiva, la Corte ha ricordato che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano competenti, in forza dell’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei loro rispettivi sistemi di istruzione, essi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative al diritto di circolare e di soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri (v., in tal senso, sentenze Bressol e a., punto 28, nonché del 26 febbraio 2015, Martens, C‑359/13, EU:C:2015:118, punto 23 e giurisprudenza citata).
28
[OSCURATO:PERSONA] membri sono quindi liberi di optare o per un sistema di istruzione fondato sul libero accesso alla formazione – senza limiti di iscrizione del numero degli studenti –, oppure per un sistema fondato su un accesso regolato che selezioni gli studenti. Tuttavia, che essi optino per l’uno o per l’altro di tali sistemi ovvero per una combinazione dei medesimi, le modalità del sistema scelto devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (sentenza Bressol e a., punto 29).
29
A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che ogni cittadino dell’Unione può avvalersi dell’articolo 18 TFUE, che vieta qualsivoglia discriminazione fondata sulla nazionalità, in tutte le situazioni che ricadono nella sfera di applicazione
ratione materiae
del diritto dell’Unione, ove tali situazioni comprendono l’esercizio della libertà fondamentale di circolare e di soggiornare nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri conferita dall’articolo 21 TFUE (sentenze Bressol e a., punto 31 e giurisprudenza citata, e del 13 novembre 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, punto 44 e giurisprudenza citata).
30
Pertanto, studenti come il ricorrente nel procedimento principale possono avvalersi del diritto, sancito dagli articoli 18 e 21 TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro senza subire discriminazioni dirette o indirette in base alla loro nazionalità (sentenza Bressol e a., punto 33).
31
A tale riguardo, a meno che non sia obiettivamente giustificata e adeguatamente commisurata allo scopo perseguito, una disposizione di diritto nazionale dev’essere giudicata indirettamente discriminatoria e quindi vietata, quando, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri che su quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi (v., in tal senso, sentenza Bressol e a., punto 41 e giurisprudenza citata).
32
Nel caso di specie, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, assoggettando gli studenti non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e, pertanto, limitando l’accesso di tali studenti, in particolare, agli studi in medicina, crea una disparità di trattamento tra gli studenti residenti e gli studenti non residenti.
33
Orbene, un requisito di residenza è più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali, che hanno la loro residenza più frequentemente nello Stato membro di cui sono cittadini, nel caso di specie, in Belgio, che dai cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, la cui residenza è invece situata, di regola, in un altro Stato membro. Ciò vale a maggior ragione quando, al pari della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, la qualità di «studente residente» richieda non solo di avere la propria residenza principale in Belgio, ma anche di soddisfare una delle altre condizioni previste da tale normativa, in particolare quella di avere il diritto di soggiornare in Belgio in modo permanente. Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale è idonea, per sua stessa natura, ad incidere maggiormente sui cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal Regno del Belgio che sui cittadini di tale Stato membro e che essa risulta essere particolarmente sfavorevole nei confronti dei primi (v., in tal senso, sentenza Bressol e a., punti 45 e 46).
34
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni ricordate al punto 31 della presente sentenza, la disparità di trattamento istituita da una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità che è vietata, a meno che essa non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito. Orbene, per essere giustificata, essa dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo [v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, CU e ND (Assistenza sociale – Discriminazione indiretta ), C‑112/22 e C‑223/22, EU:C:2024:636, punto 53].
35
In primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale ha l’obiettivo di mantenere un servizio medico di qualità, di garantire la qualità dell’inquadramento nel corso di formazione e di tutelare la sanità pubblica.
36
A tale riguardo, occorre osservare che la versione anteriore di tale normativa, su cui, come ricordato al punto 26 della presente sentenza, la Corte ha dovuto pronunciarsi nella causa che ha dato luogo alla sentenza Bressol e a., mirava agli stessi obiettivi. A tale titolo, la Corte ha precisato che gli elementi di giustificazione relativi alla qualità della formazione coincidono con quelli connessi alla tutela della sanità pubblica quando il corso di cui trattasi rientra in tale settore, come nel caso degli studi in medicina oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza Bressol e a., punto 54).
37
Peraltro, la Corte ha dichiarato che una disparità di trattamento fondata indirettamente sulla nazionalità può essere giustificata dall’obiettivo diretto a mantenere un servizio medico-ospedaliero di qualità, equilibrato ed accessibile a tutti laddove contribuisca alla realizzazione di un livello elevato di tutela della sanità pubblica (sentenza Bressol e a., punto 62).
38
Dal momento che il contingentamento degli studenti non residenti previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale persegue un siffatto obiettivo legittimo, occorre, in secondo luogo, valutarne la proporzionalità rispetto a tale obiettivo alla luce dei principi ricordati al punto 34 della presente sentenza.
39
Sotto un primo profilo, occorre che sia dimostrata l’esistenza di rischi accertati per la tutela della sanità pubblica, dal momento che una siffatta constatazione costituisce la premessa da cui dipende il carattere eventualmente proporzionato di tale normativa.
40
A tale riguardo, per quanto concerne la disponibilità del servizio sanitario nel territorio interessato, la Corte ha dichiarato che occorre riconoscere che una carenza di professionisti sanitari porrebbe gravi problemi per la tutela della sanità pubblica e che la prevenzione di tale rischio richiede che un numero sufficiente di diplomati si stabilisca in tale territorio per esercitarvi la professione medica, alla quale gli studi superiori oggetto di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale li hanno formati (v., in tal senso, sentenza Bressol e a., punto 68).
41
Ciò premesso, spetta alle autorità nazionali dimostrare che un siffatto rischio per la tutela della sanità pubblica esiste effettivamente. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, spetta allo Stato membro che intende avvalersi di un obiettivo idoneo a legittimare una restrizione ad una libertà fondamentale provare che la misura di cui trattasi soddisfa effettivamente i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità, tenendo presente che le giustificazioni che possono essere addotte da tale Stato membro devono essere corredate di un’analisi dell’idoneità e della necessità di tale misura per raggiungere tale obiettivo nonché di elementi precisi che consentano di avvalorarne il ragionamento (v., in tal senso, sentenze Bressol e a., punto 71 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C‑254/23, EU:C:2025:569, punto 101 e giurisprudenza citata).
42
A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che, trattandosi di un rischio per la tutela della sanità pubblica, una siffatta analisi deve, in particolare, menzionare il numero richiesto di diplomati che devono stabilirsi all’interno della Comunità francese per esercitarvi una professione medica al fine di garantire una disponibilità sufficiente del servizio sanitario pubblico. Tale analisi non può limitarsi a menzionare, a seconda dello Stato di residenza degli studenti interessati prima che essi inizino i loro studi superiori, i dati relativi all’uno e all’altro gruppo di studenti basandosi, in particolare, sull’estrapolazione secondo la quale, al termine dei loro studi, tutti gli studenti non residenti si stabiliscono nello Stato in cui avevano la loro residenza prima di iniziare gli studi per esercitarvi la professione alla quale i loro studi li hanno formati. Conseguentemente, tale analisi dovrà prendere in considerazione l’impatto del gruppo degli studenti non residenti sul conseguimento dell’obiettivo diretto a garantire una disponibilità di operatori sanitari nell’ambito della Comunità francese. Inoltre, devono essere prese in considerazione, da un lato, la possibilità che studenti residenti decidano di esercitare la loro professione in uno Stato diverso dal Regno del Belgio al termine dei loro studi e, dall’altro, la misura in cui persone che non hanno studiato all’interno della Comunità francese vi si stabiliscano successivamente per esercitarvi una siffatta professione (v., in tal senso, sentenza Bressol e a., punti 72 e 73).
43
Sotto un secondo profilo, se si constatasse che un siffatto rischio per la tutela della sanità pubblica esiste effettivamente, occorrerebbe stabilire, conformemente ai principi ricordati al punto 34 della presente sentenza, se un contingentamento degli studenti non residenti previsto dalla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa essere considerato idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica, in quanto un siffatto contingentamento è effettivamente idoneo ad aumentare il numero di diplomati in grado di garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari nel territorio di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza Bressol e a., punti 75 e 76).
44
A tale riguardo, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, non sembra escluso che, come sostiene il governo belga, il corollario del contingentamento degli studenti non residenti, vale a dire l’accesso al primo anno di studi in medicina di un certo numero di studenti che soddisfano, prima di iniziare gli studi superiori, un requisito di residenza in grado di dimostrare l’esistenza di un grado reale ed effettivo di collegamento con la società belga, contribuisca alla realizzazione dell’obiettivo consistente nel garantire che, al termine dei loro studi in un’università della Comunità francese, un numero sufficiente di diplomati si stabilisca nel territorio di quest’ultima per esercitarvi la professione medica alla quale tali studi li hanno formati.
45
Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che è possibile presumere che la probabilità di un insediamento professionale in uno Stato membro al termine degli studi superiori sia maggiore nel caso degli studenti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’avvio degli studi superiori rispetto agli studenti non residenti (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 67).
46
Sotto un terzo profilo, come risulta dai principi ricordati al punto 34 della presente sentenza, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non deve eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo di tutela della sanità pubblica invocato.
47
Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio solleva la questione specifica se ciò si verifichi nel caso della normativa di uno Stato membro da cui deriva che nella categoria degli studenti non residenti soggetti a un regime di contingentamento come quello di cui trattasi nel procedimento principale rientrano i candidati che hanno compiuto una parte significativa della loro formazione scolastica in tale Stato membro e vi hanno ottenuto il diploma di maturità, pur risiedendo in un altro Stato membro.
48
A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un requisito di residenza può essere sproporzionato se presenta un carattere troppo esclusivo in quanto privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente l’unico elemento rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento con uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punto 72 e giurisprudenza citata).
49
A tale titolo, dai punti 61 e 62 della sentenza del 15 marzo 2005, Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169) risulta che il fatto che uno studente abbia effettuato una parte rilevante dei suoi studi secondari in uno Stato membro è idoneo a stabilire, per tale studente, un legame reale con la società di tale Stato membro.
50
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, l’integrazione, in quanto tale, nel sistema di istruzione di uno Stato membro, da un lato, nonché lo svolgimento di attività extrascolastiche e lo sviluppo di relazioni sociali che costituiscono il complemento inscindibile del proseguimento degli studi nell’ambito di tale sistema, dall’altro, sono idonei a stabilire un grado reale ed effettivo di collegamento dell’alunno o dello studente interessato con tale Stato membro.
51
In tale contesto, occorre precisare che tale grado reale ed effettivo di collegamento con uno Stato membro derivante dalla formazione scolastica compiuta in tale Stato membro non è rimesso in discussione per il solo fatto che gli studenti interessati, come il ricorrente nel procedimento principale, si recano da un altro Stato membro in cui risiedono nello Stato membro in cui seguono i loro studi secondari. Pertanto, lo stesso vale per la probabilità di un insediamento professionale in quest’ultimo Stato membro, al termine dei loro studi superiori, delle persone che hanno sviluppato un siffatto collegamento.
52
Infatti, a tal riguardo, occorre osservare che, nella sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C‑20/12, EU:C:2013:411), che riguardava una normativa nazionale che concedeva un sussidio economico agli studi superiori, la Corte ha dichiarato che il regime istituito da tale normativa era troppo esclusivo, in quanto, imponendo un requisito di previa residenza dello studente nel territorio dello Stato membro interessato, vale a dire il Granducato di Lussemburgo, detta normativa privilegiava un elemento che non è necessariamente l’unico elemento rappresentativo del grado reale di collegamento dell’interessato a tale Stato membro. La Corte ha ritenuto che l’esistenza di una ragionevole probabilità che uno studente beneficiario dell’aiuto di cui trattasi si stabilisca professionalmente in Lussemburgo, al termine di studi superiori condotti sia in Lussemburgo sia in un altro paese, possa essere dimostrata sulla base di un collegamento sufficiente di tale studente con il Lussemburgo derivante dal fatto che detto studente risiede in uno Stato membro frontaliero del Granducato di Lussemburgo, da solo o con i suoi genitori, i quali continuano a provvedere al suo mantenimento, e che, da un significativo periodo di tempo, i suoi genitori esercitano, in qualità di lavoratori frontalieri, le loro attività professionali in Lussemburgo e vivono in prossimità di quest’ultimo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a., C‑20/12, EU:C:2013:411, punti da 75 a 77 e 82, nonché giurisprudenza citata).
53
Siffatte considerazioni sono parimenti pertinenti quando il grado reale ed effettivo di collegamento con lo Stato membro interessato a causa delle attività ivi esercitate deriva dal fatto che gli studenti stessi si recano in detto Stato membro in cui, come il ricorrente nel procedimento principale, compiono una parte significativa della loro formazione scolastica e ottengono il diploma di maturità.
54
Orbene, dal fascicolo di cui dispone la Corte nonché dal dibattito svoltosi all’udienza dinanzi ad essa risulta che non è stato previsto, nell’ambito della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che, al fine di conseguire l’obiettivo di tutela della sanità pubblica, l’esistenza di un grado reale ed effettivo di collegamento con il Regno del Belgio possa essere dimostrata sulla base di un requisito diverso dal requisito della residenza contenuto in tale normativa.
55
Di conseguenza, una normativa di uno Stato membro come quella di cui trattasi nel procedimento principale che, per quanto riguarda l’iscrizione al primo anno di studi in medicina, introduce, sulla base esclusiva di un requisito di residenza, un contingentamento degli studenti non residenti e, a tale titolo, istituisce una differenza di trattamento tra, da un lato, gli studenti residenti e, dall’altro, gli studenti non residenti, senza che sia previsto, per quanto riguarda questi ultimi, tener conto del grado reale ed effettivo di collegamento con tale Stato membro derivante dal fatto che essi hanno compiuto una parte significativa della loro formazione scolastica in detto Stato membro, in cui agli stessi è stato rilasciato il diploma di maturità, eccede quanto necessario per conseguire un siffatto obiettivo legittimo.
56
Ne consegue che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfa i requisiti derivanti dal principio di proporzionalità.
57
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 18, primo comma, e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda l’iscrizione al primo anno di studi in medicina, assoggetta ad un contingentamento applicabile agli studenti non residenti i candidati che hanno compiuto una parte significativa della loro formazione scolastica in tale Stato membro, in cui hanno ottenuto il diploma di maturità, pur risiedendo in un altro Stato membro.
Sulle spese
58
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 18, primo comma, e l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda l’iscrizione al primo anno di studi in medicina, assoggetta ad un contingentamento applicabile agli studenti non residenti i candidati che hanno compiuto una parte significativa della loro formazione scolastica in tale Stato membro, in cui hanno ottenuto il diploma di maturità, pur risiedendo in un altro Stato membro.
Firme
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Lingua processuale: il francese.