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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22460/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 21.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo ligure, in data 18.9.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di riciclaggio di cui al capo a) riferiti ad una WV Tiguan provento di furto commesso in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e ad una WV Golf provento di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], con le quali, entrambe munite di targhe riferite ad altro autoveicolo e contraffatte, aveva nel primo caso impegnato l'area di imbarco del Porto di Genova per imbarcarsi alla volta di Tangeri e, nel secondo caso, si era effettivamente imbarcato nel porto di Genova raggiungendo Tangeri dove il veicolo era stato sdoganato; l'imputato era stato inoltre condannato per la contraffazione delle targhe di cui i due veicoli erano muniti; ritenute le diverse violazioni di legge riunite nel vincolo della continuazione, il Tribunale aveva infine condannato il Lasga alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 8.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva disposto per il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva;

2. ricorre per cassazione il difensore del Lasga lamentando: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità della documentazione di provenienza estera: rileva che dalla documentazione "italiana" relativa alla Golf risulta soltanto che una vettura con quella targa era stata trasportata in Marocco laddove soltanto dalla documentazione acquisita tramite Interpol era emerso che la vettura giunta in Marocco era quella provento di furto; segnala che la informativa proveniente dal Marocco era stata sollecitata da una nota del Ministero dell'Interno con conseguente sua inutilizzabilità in quanto non offerta spontaneamente ma fornita su richiesta al di fuori della disciplina delle rogatorie e che la questione era stata sollevata sia nel corso del giudizio di primo grado che con l'atto di appello; rileva, ancora, che sul contenuto della nota dell'Interpol aveva riferito il teste di PG che non era stato in grado di indicare chi avesse materialmente effettuato gli accertamenti, con conseguente utilizzabilità ex art.195 comma 7 cod. proc. pen.; sottolinea, quindi, la carenza della motivazione che, sul punto, ha sostanzialmente taciuto e la sua illogicità per avere ritenuto irrilevante l'eccezione; 2.2 erronea applicazione della legge penale e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione: richiama la clausola di riserva contenuta nell'art. 648bis cod. pen. e segnala il travisamento del fatto in cui è incorsa la Corte di Appello nel respingere il motivo subordinato trascurando il dato del brevissimo lasso di tempo intercorso tra i furti delle due vetture, l'emissione dei biglietti e le date di imbarco; evidenzia, perciò, l'esistenza di elementi concreti su cui fondare il concorso del ricorrente nel delitto presupposto e che è stato escluso per effetto di un mancato approfondimento delle indagini; sottolinea, dunque, come fosse ben più probabile che il ricorrente si fosse reso responsabile o fosse stato coinvolto nei furti delle vetture;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso ritenendo i motivi ivi articolati non fondati e la sentenza impugnata immune da censure;

4. la difesa ha trasmesso una memoria con cui ha ripercorso i motivi di censura insistendo per l'accoglimento del ricorso;

5. la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ha trasmesso le proprie conclusioni con cui ha insistito per la conferma della sentenza impugnata unitamente alle statuizioni civili ed insiste per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1 II fatto è stato ricostruito nei due gradi di merito nel senso che il giorno 13.10.2016, mentre la M/N Fantastic era in procinto di salpare dal porto di Genova alla volta di Tangeri, personale della Polizia di Stato aveva notato una vettura VW Tiguan ferma nell'area terminal con il finestrino bloccato; dai controlli eseguiti era emerso che si trattava di una vettura rubata a Milano il 7.10.2016 su cui era stata apposta una targa diversa dall'originale e risultata interamente contraffatta.

Successive verifiche avevano permesso di appurare che il veicolo era stato "prenotato" per essere imbarcato per Tangeri e risultava "abbinato" all'odierno ricorrente nei cui confronti erano stati perciò attivati ulteriori accertamenti che avevano consentito di apprendere che il medesimo Lasgha aveva acquistato, presso la medesima agenzia, il transito da Genova a Tangeri - tramite motonave del giorno 2.6.2016 - con una autovettura Golf, targata [OSCURATO:TARGA], a bordo della quale era sbarcato nel porto di arrivo il giorno 4.6.2016; nella occasione, le autorità di polizia marocchine avevano constatato che quel veicolo recava un numero di telaio corrispondente alla vettura risultata provento di furto in danno di tale Daniele mi commesso tra il 21 ed il 22.5.2016 su cui era stata apposta una targa diversa dall'originale e frutto di contraffazione in quanto abbinata ad altro veicolo.

Sulla scorta di tali emergenze il Tribunale aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di riciclaggio con riguardo tanto alla VW Tiguan che alla VW Golf ritenendolo integrato dal trasferimento dei veicoli in uno Stato estero ove i veicoli sarebbero stati reimmatricolati con dati identificativi diversi dagli originali (cfr., per un caso simile in cui la Corte ha ritenuto il delitto di riciclaggio, Sez. 2 - , Sentenza n. 23774 del 13/07/2020, AAtifi Faycal, Rv. 279586) ma, ancor prima, ed in termini già autonomamente sufficienti a realizzare la fattispecie tipica, con la sostituzione delle targhe originali con la apposizione di targhe contraffatte (cfr., per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553). 1.2 Con l'atto di appello, la difesa, con esclusivo riguardo alla condotta relativa alla VW Golf effettivamente trasferita in Marocco, aveva dedotto la violazione dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni dell'ufficiale di PG che era stato chiamato a riferire sugli accertamenti eseguiti dalle autorità marocchine ed acquisiti tramite Interpol da ritenersi a loro volta in quanto acquisiti al processo indipendentemente dalla attivazione di una rogatoria nelle forma previste dal codice di rito.

Si tratta, invero, delle medesime censure articolate in questa sede con il primo motivo del ricorso ma che, tuttavia, e come anticipato, sono manifestamente infondate.

3. La Corte di Appello, infatti, ha precisato che non era controverso e contestato il dato fattuale consistito nella conduzione al porto di Genova di due vetture provento di furto per essere imbarcate alla volta di Tangeri e che la responsabilità dell'imputato era in realtà fondata su elementi autonomi rispetto a quelli trasmessi tramite Interpol "onde è irrilevante l'eccezione della difesa sugli accertamenti svolti in Marocco ..." (cfr., in tal senso, pag. 2 della sentenza in verifica).

Ed in effetti, dalla ricostruzione della vicenda restituita dalla lettura delle due sentenze di merito risulta pacifico che la VW Golf venne "imbarcata" nel porto di Genova con una targa che non era abbinata ad un veicolo di quella marca e di quel tipo; e, tuttavia, che la vettura fosse proprio quella provento di furto in danno di Daniele mi era emerso dal controllo sul numero di telaio che era stato eseguito in Marocco.

Come risulta dalla lettura delle due sentenze di merito, dalle indagini svolte a carico del Lasgha era emerso che il furto della VW Golf denunziato da Daniele mi era avvenuto tra il 21 ed il 22 di maggio del 2016; il giorno 24.5.2016 il Lasgha aveva acquistato, presso una agenzia marocchina, il viaggio ed il trasporto alla volta di Tangeri di una Golf con targa diversa ed effettivamente il giorno 2.6.2016 era transitato nel porto di Genova con un biglietto per l'imbarco della VW con targa [OSCURATO:TARGA] risultata invece appartenere ad un veicolo diverso e perciò certamente contraffatta; il giorno 4.6.2016 il ricorrente era quindi sbarcato a Tangeri con la medesima autovettura targata [OSCURATO:TARGA] e numero di telaio che, all'esito di un controllo effettuato dalle autorità locati in data 11.8.2016, era risultato identico a quello della vettura provento di furto in danno dell'Ini.

I "passaggi" del Lasgha tra Italia e Marocco avevano infine trovato riscontro dall'esame del passaporto del ricorrente. 3.1 Con riguardo, allora, alla questione di (in)utilizzabilità sollevata dalla difesa in appello e ribadita in questa sede, è necessario richiamare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre considerato utilizzabili le informative redatte e gli accertamenti eseguiti dalla polizia estera e da questa consegnati direttamente ad autorità di polizia italiane, sia pure al di fuori di procedure formali di rogatoria, attese l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012, Domizi ed altri, Rv. 254889; Sez. 2, Sentenza n. 32623 del 04/06/2010, Mazzocca, Rv. 248030 - 01; conf., non massimate, Sez.

F, 25.8.2020 n. 32176, Greco; Sez. 6, 26.9.2018 n. 2001, Golubovic ed altro; Sez. 3, 18.2.2016 n. 8661, Dragojevic; Sez. 2, 8.1.2014 n. 3240, Lucursi ed altri).

Altrettanto manifestamente infondata è l'eccezione difensiva legata alla circostanza che sul contenuto della nota dell'Interpol era stato sentito il teste di PG che non era stato tuttavia in grado di riferire chi avesse materialmente effettuato gli accertamenti ivi compendiati, deducendo perciò l'utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 195 cod. proc. pen; anche in tal caso è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato secondo cui il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto dell'esame non si applica nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati come nel caso di specie non è contestato (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 4844 del 14/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275046 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 14239 del 15/12/2003, Farina, Rv. 231457 - 01; Sez.

F, Sentenza n. 34180 del 18/08/2009, Er., Rv. 245375 - 01). 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Da sempre questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione (come, anche, di quello di riciclaggio) non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 4434 del 24/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.).

Vero che, secondo altre decisioni, per ritenere il delitto di ricettazione (o di riciclaggio), occorre la prova dell' estraneità dell'imputato al reato presupposto ma, come non si è mancato di precisare, tale esigenza si pone allorché questi deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 - 01).Nel caso di specie, tuttavia, mai il ricorrente ha personalmente dedotto di essersi reso responsabile del furto dei veicoli poi trasferiti in Marocco trattandosi perciò di una ipotesi che è rimasta affidata ad affermazioni meramente difensive asseritamente sorrette su una consecuzione temporale dalla valenza del tutto neutra.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile alcuna ragione di esonero. [OSCURATO:PERSONA] va infine condannato a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa che, vista la notula, sono liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 21.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo ligure, in data 18.9.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di riciclaggio di cui al capo a) riferiti ad una WV Tiguan provento di furto commesso in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e ad una WV Golf provento di furto commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], con le quali, entrambe munite di targhe riferite ad altro autoveicolo e contraffatte, aveva nel primo caso impegnato l'area di imbarco del Porto di Genova per imbarcarsi alla volta di Tangeri e, nel secondo caso, si era effettivamente imbarcato nel porto di Genova raggiungendo Tangeri dove il veicolo era stato sdoganato; l'imputato era stato inoltre condannato per la contraffazione delle targhe di cui i due veicoli erano muniti; ritenute le diverse violazioni di legge riunite nel vincolo della continuazione, il Tribunale aveva infine condannato il Lasga alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 8.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva disposto per il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva; 2. ricorre per cassazione il difensore del Lasga lamentando: 2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio di motivazione in ordine alla utilizzabilità della documentazione di provenienza estera: rileva che dalla documentazione "italiana" relativa alla Golf risulta soltanto che una vettura con quella targa era stata trasportata in Marocco laddove soltanto dalla documentazione acquisita tramite Interpol era emerso che la vettura giunta in Marocco era quella provento di furto; segnala che la informativa proveniente dal Marocco era stata sollecitata da una nota del Ministero dell'Interno con conseguente sua inutilizzabilità in quanto non offerta spontaneamente ma fornita su richiesta al di fuori della disciplina delle rogatorie e che la questione era stata sollevata sia nel corso del giudizio di primo grado che con l'atto di appello; rileva, ancora, che sul contenuto della nota dell'Interpol aveva riferito il teste di PG che non era stato in grado di indicare chi avesse materialmente effettuato gli accertamenti, con conseguente utilizzabilità ex art.195 comma 7 cod. proc. pen.; sottolinea, quindi, la carenza della motivazione che, sul punto, ha sostanzialmente taciuto e la sua illogicità per avere ritenuto irrilevante l'eccezione; 2.2 erronea applicazione della legge penale e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione: richiama la clausola di riserva contenuta nell'art. 648bis cod. pen. e segnala il travisamento del fatto in cui è incorsa la Corte di Appello nel respingere il motivo subordinato trascurando il dato del brevissimo lasso di tempo intercorso tra i furti delle due vetture, l'emissione dei biglietti e le date di imbarco; evidenzia, perciò, l'esistenza di elementi concreti su cui fondare il concorso del ricorrente nel delitto presupposto e che è stato escluso per effetto di un mancato approfondimento delle indagini; sottolinea, dunque, come fosse ben più probabile che il ricorrente si fosse reso responsabile o fosse stato coinvolto nei furti delle vetture; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso ritenendo i motivi ivi articolati non fondati e la sentenza impugnata immune da censure; 4. la difesa ha trasmesso una memoria con cui ha ripercorso i motivi di censura insistendo per l'accoglimento del ricorso; 5. la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] spa ha trasmesso le proprie conclusioni con cui ha insistito per la conferma della sentenza impugnata unitamente alle statuizioni civili ed insiste per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese come da nota allegata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 1.1 II fatto è stato ricostruito nei due gradi di merito nel senso che il giorno 13.10.2016, mentre la M/N Fantastic era in procinto di salpare dal porto di Genova alla volta di Tangeri, personale della Polizia di Stato aveva notato una vettura VW Tiguan ferma nell'area terminal con il finestrino bloccato; dai controlli eseguiti era emerso che si trattava di una vettura rubata a Milano il 7.10.2016 su cui era stata apposta una targa diversa dall'originale e risultata interamente contraffatta. Successive verifiche avevano permesso di appurare che il veicolo era stato "prenotato" per essere imbarcato per Tangeri e risultava "abbinato" all'odierno ricorrente nei cui confronti erano stati perciò attivati ulteriori accertamenti che avevano consentito di apprendere che il medesimo Lasgha aveva acquistato, presso la medesima agenzia, il transito da Genova a Tangeri - tramite motonave del giorno 2.6.2016 - con una autovettura Golf, targata [OSCURATO:TARGA], a bordo della quale era sbarcato nel porto di arrivo il giorno 4.6.2016; nella occasione, le autorità di polizia marocchine avevano constatato che quel veicolo recava un numero di telaio corrispondente alla vettura risultata provento di furto in danno di tale Daniele mi commesso tra il 21 ed il 22.5.2016 su cui era stata apposta una targa diversa dall'originale e frutto di contraffazione in quanto abbinata ad altro veicolo. Sulla scorta di tali emergenze il Tribunale aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il delitto di riciclaggio con riguardo tanto alla VW Tiguan che alla VW Golf ritenendolo integrato dal trasferimento dei veicoli in uno Stato estero ove i veicoli sarebbero stati reimmatricolati con dati identificativi diversi dagli originali (cfr., per un caso simile in cui la Corte ha ritenuto il delitto di riciclaggio, Sez. 2 - , Sentenza n. 23774 del 13/07/2020, AAtifi Faycal, Rv. 279586) ma, ancor prima, ed in termini già autonomamente sufficienti a realizzare la fattispecie tipica, con la sostituzione delle targhe originali con la apposizione di targhe contraffatte (cfr., per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553). 1.2 Con l'atto di appello, la difesa, con esclusivo riguardo alla condotta relativa alla VW Golf effettivamente trasferita in Marocco, aveva dedotto la violazione dell'art. 195 comma 7 cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni dell'ufficiale di PG che era stato chiamato a riferire sugli accertamenti eseguiti dalle autorità marocchine ed acquisiti tramite Interpol da ritenersi a loro volta in quanto acquisiti al processo indipendentemente dalla attivazione di una rogatoria nelle forma previste dal codice di rito. Si tratta, invero, delle medesime censure articolate in questa sede con il primo motivo del ricorso ma che, tuttavia, e come anticipato, sono manifestamente infondate. 3. La Corte di Appello, infatti, ha precisato che non era controverso e contestato il dato fattuale consistito nella conduzione al porto di Genova di due vetture provento di furto per essere imbarcate alla volta di Tangeri e che la responsabilità dell'imputato era in realtà fondata su elementi autonomi rispetto a quelli trasmessi tramite Interpol "onde è irrilevante l'eccezione della difesa sugli accertamenti svolti in Marocco ..." (cfr., in tal senso, pag. 2 della sentenza in verifica). Ed in effetti, dalla ricostruzione della vicenda restituita dalla lettura delle due sentenze di merito risulta pacifico che la VW Golf venne "imbarcata" nel porto di Genova con una targa che non era abbinata ad un veicolo di quella marca e di quel tipo; e, tuttavia, che la vettura fosse proprio quella provento di furto in danno di Daniele mi era emerso dal controllo sul numero di telaio che era stato eseguito in Marocco. Come risulta dalla lettura delle due sentenze di merito, dalle indagini svolte a carico del Lasgha era emerso che il furto della VW Golf denunziato da Daniele mi era avvenuto tra il 21 ed il 22 di maggio del 2016; il giorno 24.5.2016 il Lasgha aveva acquistato, presso una agenzia marocchina, il viaggio ed il trasporto alla volta di Tangeri di una Golf con targa diversa ed effettivamente il giorno 2.6.2016 era transitato nel porto di Genova con un biglietto per l'imbarco della VW con targa [OSCURATO:TARGA] risultata invece appartenere ad un veicolo diverso e perciò certamente contraffatta; il giorno 4.6.2016 il ricorrente era quindi sbarcato a Tangeri con la medesima autovettura targata [OSCURATO:TARGA] e numero di telaio che, all'esito di un controllo effettuato dalle autorità locati in data 11.8.2016, era risultato identico a quello della vettura provento di furto in danno dell'Ini. I "passaggi" del Lasgha tra Italia e Marocco avevano infine trovato riscontro dall'esame del passaporto del ricorrente. 3.1 Con riguardo, allora, alla questione di (in)utilizzabilità sollevata dalla difesa in appello e ribadita in questa sede, è necessario richiamare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre considerato utilizzabili le informative redatte e gli accertamenti eseguiti dalla polizia estera e da questa consegnati direttamente ad autorità di polizia italiane, sia pure al di fuori di procedure formali di rogatoria, attese l'assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla consuetudine internazionale (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012, Domizi ed altri, Rv. 254889; Sez. 2, Sentenza n. 32623 del 04/06/2010, Mazzocca, Rv. 248030 - 01; conf., non massimate, Sez. F, 25.8.2020 n. 32176, Greco; Sez. 6, 26.9.2018 n. 2001, Golubovic ed altro; Sez. 3, 18.2.2016 n. 8661, Dragojevic; Sez. 2, 8.1.2014 n. 3240, Lucursi ed altri). Altrettanto manifestamente infondata è l'eccezione difensiva legata alla circostanza che sul contenuto della nota dell'Interpol era stato sentito il teste di PG che non era stato tuttavia in grado di riferire chi avesse materialmente effettuato gli accertamenti ivi compendiati, deducendo perciò l'utilizzabilità delle dichiarazioni ex art. 195 cod. proc. pen; anche in tal caso è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato secondo cui il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto dell'esame non si applica nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati come nel caso di specie non è contestato (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 4844 del 14/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275046 - 02; Sez. 6, Sentenza n. 14239 del 15/12/2003, Farina, Rv. 231457 - 01; Sez. F, Sentenza n. 34180 del 18/08/2009, Er., Rv. 245375 - 01). 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Da sempre questa Corte ha affermato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione (come, anche, di quello di riciclaggio) non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 4434 del 24/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.). Vero che, secondo altre decisioni, per ritenere il delitto di ricettazione (o di riciclaggio), occorre la prova dell' estraneità dell'imputato al reato presupposto ma, come non si è mancato di precisare, tale esigenza si pone allorché questi deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098 - 01).Nel caso di specie, tuttavia, mai il ricorrente ha personalmente dedotto di essersi reso responsabile del furto dei veicoli poi trasferiti in Marocco trattandosi perciò di una ipotesi che è rimasta affidata ad affermazioni meramente difensive asseritamente sorrette su una consecuzione temporale dalla valenza del tutto neutra. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile alcuna ragione di esonero. [OSCURATO:PERSONA] va infine condannato a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa che, vista la notula, sono liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel prese
Sentenza Cassazione n. 22460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris