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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13376/2026

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[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale diSalerno, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-resistente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella CAMPANIA n. 5406/2024 depositata il 18/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (hinc:CGT2), con la sentenza n. 5406/2024 depositata in data 18/09/2024, harigettato – nell’ambito del giudizio riassunto a seguito dell’ordinanza n.13188/2023, con la quale questa Corte, in data 15/05/2023, aveva cassatocon rinvio la sentenza n. 10961/12/18, depositata il 18 dicembre 2018 dalla(allora) Commissione tributaria regionale della Campania - l’appelloproposto contro la sentenza n. 6531/2016, con cui la Commissionetributaria provinciale di Salerno aveva respinto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno (hinc: lacontribuente o la società contribuente) contro tre avvisi di accertamentorelativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, aventi per oggetto le ripresea titolo di IRAP, IRES ed IVA.Le contestazioni nei confronti della contribuente riguardavano sia l’indebitadetrazione dell’IVA riconducibile all’uso di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, sia l’emissione di fatture senza IVA,asseritamente emesse nei confronti di (altri) operatori comunitari, ma inrealtà relative a cessioni nell’ambito del territorio della Repubblica.2.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 13188/2023, aveva accolto, in parte, ilsecondo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, evidenziando, conriferimento alle operazioni di cessione all’esportazione, la necessità che ilgiudice di seconde cure valutasse, sulla scorta della documentazioneacquisita e dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, l’assolvimentodell’onere probatorio in capo al cedente, secondo il principio per il quale«ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relativea merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro dellaUE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nelterritorio dello Stato in cui risiede il cessionario» (Cass. n. 29498 del24/12/2020).

Era stata, invece, ritenuta corretta la motivazione relativa alleNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026riprese relative all’indebita detrazione dell’IVA per operazionisoggettivamente inesistenti.3.

La CGT2, nell’ambito del giudizio riassunto, ha ritenuto che, a provare labuona fede della contribuente, non fossero sufficienti i documenti ditrasporto (CMR) regolarmente firmati e timbrati dai cedenti, cessionari etrasportatori, né la circostanza che la stessa si fosse fatta carico di verificarel'iscrizione delle cessionarie al sistema VIES.

Emergevano, infatti, elementinon adeguatamente considerati dal consulente tecnico, che confermavanoil carattere fittizio delle operazioni.

In particolare, la CGT2 rileva che:- quanto alla [OSCURATO:PERSONA] gmbh (Austria), la stessa merceceduta è stata "tal quale" fatturata alla società GA.PI. con sede in Romania,con trasporto cartolarmente effettuato dalla stessa ditta della quale sisarebbe avvalsa la ricorrente e con operazione effettuata "presso un centrologistico di Milano", avvalorando la tesi che la merce non sia stata nemmenoportata all'estero e tantomeno alla Agora, ma piuttosto portata nell'areamilanese per essere ceduta in ambito nazionale;- quanto alla ditta [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), le autorità elleniche nonhanno rivenuto presso la sede della ditta documenti di alcun genere e hannoriferito che il titolare della stessa era tale [OSCURATO:PERSONA],sanzionato in quanto dedito a dichiarare transazioni fittizie; tale impresaha, peraltro, operato solo tra il 23.3.2009 ed il 31.12.2009, a ulterioreconferma della sua inconsistenza imprenditoriale;- quanto alla ditta [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), non è stata rinvenutaalcuna documentazione né struttura; inoltre, l’impresa non ha presentatoalcun listings relativo agli acquisiti documentati dalla società battipagliese,né dichiarazioni di transazioni intracomunitarie per gli anni 2007, 2008 e2009, durante i quali ha formalmente operato (sintomaticamente, propriogli stessi anni della frode carosello in questione);- la ditta Fast business trading, unipes.

Ida (zona franca di Madeira -Portogallo) è risultata avere un mero indirizzo di comodo senza alcunaNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026struttura fisica ovvero di personale; risulta intestata all'unico socio Di MiccoArmando di Caivano (CE), nonché seguita da [OSCURATO:PERSONA], cittadinoitaliano (della provincia di Caserta), noto per frodi fiscali; la merce risultavenduta a due società albanesi con pagamento in contanti, sì da configurareverosimilmente "un mero circolo cartolare" inattendibile;- la ditta "[OSCURATO:PERSONA] trading Ida (zona franca da Madeira - Portogallo),parimenti è risultata avere un mero indirizzo di comodo senza alcunastruttura fisica ovvero di personale; risulta intestata a [OSCURATO:PERSONA];gli acquisti sarebbero stati effettuati da tale impresa con pagamento incontanti senza esibizione degli ordini e dei documenti di trasporto e senzaalcuna attività in Portogallo, sì da configurare verosimilmente "un merocircolo cartolare" inattendibile;- la società Tambal 3t [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (Romania) ha negato di avereeffettuato acquisti presso la ricorrente;- la società Sjada S.r.o. (Slovacchia) avrebbe immediatamente rivenduto"tal quale" la stessa merce "alla società italiana BIKE E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(società cartiera già oggetto di indagini fiscali), peraltro senza disporre diautomezzi e senza produrre alcun documento di trasporto;- la società Vikinga S.r.o. (Slovacchia), è risultata essere di fatto inesistenteed avere "presentato solo i c.d. listings, quali elenchi informativi" sul meropiano cartolare;- la società [OSCURATO:PERSONA] color (Lettonia) è risultata non attiva nel triennio2007-2009, né in possesso di unità strutturali né tantomeno automezzi peril trasporto.3.1.

La CGT2 ha, poi, rilevato che la ricorrente non aveva fornito i riscontridocumentali dai quali evincere le modalità con le quali sarebbe riuscita afarsi conoscere sui mercati esteri e quelle mediante le quali vi sarebbe statoil contatto e la contrattazione con i supposti clienti: ciò rafforzaulteriormente il convincimento che la ricorrente non si sia limitata - comegià definitivamente accertato - a partecipare a frodi carosello dietro loNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026schermo cartolare di documentazione in realtà inattendibile solo qualeacquirente, bensì abbia operato con analoghe modalità anche conriferimento alle cessioni in questione.4.

Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con un motivo.5.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, limitandosia depositare memoria di costituzione, per l’eventuale partecipazioneall’udienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti e carenza di motivazione.1.1.

Con tale motivo il ricorrente - richiamata l’ordinanza n. 13188 del2023 – censura la sentenza impugnata, evidenziando che per provare iltrasporto intracomunitario, ai sensi dell’art. 45-bis Regolamento UE n.282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altroStato membro, se il cedente è in possesso di almeno due elementi di provanon contraddittori, rilasciati da soggetti indipendenti tra loro e cioè: ildocumento di trasporto (CMR firmato) e la fattura di trasporto rilasciata dalvettore.

In alternativa, il cedente può provare l’effettivo traspostodel cedente, la dichiarazione del cessionario attestante l'avvenuta ricezionedei beni nello Stato membro di destinazione, i documenti assicurativi relativialla spedizione e i documenti bancari che provano il pagamento deltrasporto.Nel caso in cui il trasporto sia curato dal cessionario (acquirente),quest'ultimo deve fornire al cedente una dichiarazione scritta in cui attestal'avvenuto trasporto dei beni e il loro arrivo a destinazione.

L’art. 41 d.l. n.331 del 1993 disciplina le cessioni intracomunitarie, prevedendo che sianonon imponibili IVA se sussistono tre condizioni essenziali e cioè: la cessioneNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026a titolo oneroso, il trasferimento fisico dei beni da uno Stato membro a unaltro e lo status di soggetto passivo IVA del cessionario.La CGUE ha affrontato diverse volte la questione della provadell’effettivo trasporto intracomunitario, con pronunce che hanno chiarito laportata dell’onere probatorio a carico del cedente, ribadendo che, in ognicaso, è sempre il cedente a dover dimostrare che il trasferimento fisico deibeni (Sentenza "Plöckl; Sentenza "VSTR GmbH”; Sentenza "[OSCURATO:PERSONA] BV"(C-21/16, 19 ottobre2017).

Tuttavia, la dottrina ha evidenziato come lerigidità del sistema probatorio previsto dall’art. 45-bis Regolamento UE n.282 del 2011 penalizzino i cedenti che, pur avendo effettivamente spedito ibeni, non riescono a ottenere i documenti richiesti, con la conseguentepossibilità di ammettere prove alternative, come e-mail con il cessionario,GPS del mezzo di trasporto, o altri strumenti digitali.Ad avviso della ricorrente la CGT2 ha fatto cattivo uso della normativaunionale e non ha correttamente valutato la consulenza tecnica in atti.Rileva di aver prodotto, nei precedenti gradi di giudizio, i documentiinternazionale denominato CMI tutti regolarmente firmati e timbrati daicedenti, cessionari e trasportatori, fornendo, in tal modo, la provainconfutabile dell'effettività dell'operazione di cessione.

La CGT2 ha,tuttavia, attribuito maggior valore al processo verbale di constatazione,senza un vero esame critico della consulenza tecnica, in contrasto quantoprescritto da Cass., n. 13188 del 2023.2.

Il motivo di ricorso è infondato: non solo, secondo questa Corte, ilfatto decisivo menzionato dall’art. 360, primo comma 5, c.p.c. è daintendere in senso storico-naturalistico (e non attiene, quindi, allavalutazione della risultanze processuali o argomentazioni delle parti, v.Cass., 22/01/2022, n. 2268), ma non risulta, invero, che la CGT2 sia incorsain alcuna omissione, avendo dato conto del proprio convincimento in ordineal fatto rilevante ai fini della presente controversia, i.e. la mancanza diNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026prova della fuoriuscita dei beni oggetto di cessione all’esportazione dalterritorio della Repubblica.3.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizionesulle spese di lite, considerata la mancata costituzione dell’Agenzia delleEntrate con controricorso.

P.Q.Mrigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale diSalerno, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]-resistente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADOdella CAMPANIA n. 5406/2024 depositata il 18/09/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/20261. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (hinc:CGT2), con la sentenza n. 5406/2024 depositata in data 18/09/2024, harigettato – nell’ambito del giudizio riassunto a seguito dell’ordinanza n.13188/2023, con la quale questa Corte, in data 15/05/2023, aveva cassatocon rinvio la sentenza n. 10961/12/18, depositata il 18 dicembre 2018 dalla(allora) Commissione tributaria regionale della Campania - l’appelloproposto contro la sentenza n. 6531/2016, con cui la Commissionetributaria provinciale di Salerno aveva respinto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno (hinc: lacontribuente o la società contribuente) contro tre avvisi di accertamentorelativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, aventi per oggetto le ripresea titolo di IRAP, IRES ed IVA.Le contestazioni nei confronti della contribuente riguardavano sia l’indebitadetrazione dell’IVA riconducibile all’uso di fatture per operazionisoggettivamente inesistenti, sia l’emissione di fatture senza IVA,asseritamente emesse nei confronti di (altri) operatori comunitari, ma inrealtà relative a cessioni nell’ambito del territorio della Repubblica.2. Questa Corte, con l’ordinanza n. 13188/2023, aveva accolto, in parte, ilsecondo motivo di ricorso proposto dalla contribuente, evidenziando, conriferimento alle operazioni di cessione all’esportazione, la necessità che ilgiudice di seconde cure valutasse, sulla scorta della documentazioneacquisita e dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, l’assolvimentodell’onere probatorio in capo al cedente, secondo il principio per il quale«ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relativea merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro dellaUE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nelterritorio dello Stato in cui risiede il cessionario» (Cass. n. 29498 del24/12/2020). Era stata, invece, ritenuta corretta la motivazione relativa alleNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026riprese relative all’indebita detrazione dell’IVA per operazionisoggettivamente inesistenti.3. La CGT2, nell’ambito del giudizio riassunto, ha ritenuto che, a provare labuona fede della contribuente, non fossero sufficienti i documenti ditrasporto (CMR) regolarmente firmati e timbrati dai cedenti, cessionari etrasportatori, né la circostanza che la stessa si fosse fatta carico di verificarel'iscrizione delle cessionarie al sistema VIES. Emergevano, infatti, elementinon adeguatamente considerati dal consulente tecnico, che confermavanoil carattere fittizio delle operazioni. In particolare, la CGT2 rileva che:- quanto alla [OSCURATO:PERSONA] gmbh (Austria), la stessa merceceduta è stata "tal quale" fatturata alla società GA.PI. con sede in Romania,con trasporto cartolarmente effettuato dalla stessa ditta della quale sisarebbe avvalsa la ricorrente e con operazione effettuata "presso un centrologistico di Milano", avvalorando la tesi che la merce non sia stata nemmenoportata all'estero e tantomeno alla Agora, ma piuttosto portata nell'areamilanese per essere ceduta in ambito nazionale;- quanto alla ditta [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), le autorità elleniche nonhanno rivenuto presso la sede della ditta documenti di alcun genere e hannoriferito che il titolare della stessa era tale [OSCURATO:PERSONA],sanzionato in quanto dedito a dichiarare transazioni fittizie; tale impresaha, peraltro, operato solo tra il 23.3.2009 ed il 31.12.2009, a ulterioreconferma della sua inconsistenza imprenditoriale;- quanto alla ditta [OSCURATO:PERSONA] (Grecia), non è stata rinvenutaalcuna documentazione né struttura; inoltre, l’impresa non ha presentatoalcun listings relativo agli acquisiti documentati dalla società battipagliese,né dichiarazioni di transazioni intracomunitarie per gli anni 2007, 2008 e2009, durante i quali ha formalmente operato (sintomaticamente, propriogli stessi anni della frode carosello in questione);- la ditta Fast business trading, unipes. Ida (zona franca di Madeira -Portogallo) è risultata avere un mero indirizzo di comodo senza alcunaNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026struttura fisica ovvero di personale; risulta intestata all'unico socio Di MiccoArmando di Caivano (CE), nonché seguita da [OSCURATO:PERSONA], cittadinoitaliano (della provincia di Caserta), noto per frodi fiscali; la merce risultavenduta a due società albanesi con pagamento in contanti, sì da configurareverosimilmente "un mero circolo cartolare" inattendibile;- la ditta "[OSCURATO:PERSONA] trading Ida (zona franca da Madeira - Portogallo),parimenti è risultata avere un mero indirizzo di comodo senza alcunastruttura fisica ovvero di personale; risulta intestata a [OSCURATO:PERSONA];gli acquisti sarebbero stati effettuati da tale impresa con pagamento incontanti senza esibizione degli ordini e dei documenti di trasporto e senzaalcuna attività in Portogallo, sì da configurare verosimilmente "un merocircolo cartolare" inattendibile;- la società Tambal 3t [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (Romania) ha negato di avereeffettuato acquisti presso la ricorrente;- la società Sjada S.r.o. (Slovacchia) avrebbe immediatamente rivenduto"tal quale" la stessa merce "alla società italiana BIKE E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.(società cartiera già oggetto di indagini fiscali), peraltro senza disporre diautomezzi e senza produrre alcun documento di trasporto;- la società Vikinga S.r.o. (Slovacchia), è risultata essere di fatto inesistenteed avere "presentato solo i c.d. listings, quali elenchi informativi" sul meropiano cartolare;- la società [OSCURATO:PERSONA] color (Lettonia) è risultata non attiva nel triennio2007-2009, né in possesso di unità strutturali né tantomeno automezzi peril trasporto.3.1. La CGT2 ha, poi, rilevato che la ricorrente non aveva fornito i riscontridocumentali dai quali evincere le modalità con le quali sarebbe riuscita afarsi conoscere sui mercati esteri e quelle mediante le quali vi sarebbe statoil contatto e la contrattazione con i supposti clienti: ciò rafforzaulteriormente il convincimento che la ricorrente non si sia limitata - comegià definitivamente accertato - a partecipare a frodi carosello dietro loNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026schermo cartolare di documentazione in realtà inattendibile solo qualeacquirente, bensì abbia operato con analoghe modalità anche conriferimento alle cessioni in questione.4. Contro la sentenza della CGT2 la contribuente ha proposto ricorso incassazione con un motivo.5. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, limitandosia depositare memoria di costituzione, per l’eventuale partecipazioneall’udienza pubblica.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggettodi discussione tra le parti e carenza di motivazione.1.1. Con tale motivo il ricorrente - richiamata l’ordinanza n. 13188 del2023 – censura la sentenza impugnata, evidenziando che per provare iltrasporto intracomunitario, ai sensi dell’art. 45-bis Regolamento UE n.282/2011, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altroStato membro, se il cedente è in possesso di almeno due elementi di provanon contraddittori, rilasciati da soggetti indipendenti tra loro e cioè: ildocumento di trasporto (CMR firmato) e la fattura di trasporto rilasciata dalvettore. In alternativa, il cedente può provare l’effettivo traspostodel cedente, la dichiarazione del cessionario attestante l'avvenuta ricezionedei beni nello Stato membro di destinazione, i documenti assicurativi relativialla spedizione e i documenti bancari che provano il pagamento deltrasporto.Nel caso in cui il trasporto sia curato dal cessionario (acquirente),quest'ultimo deve fornire al cedente una dichiarazione scritta in cui attestal'avvenuto trasporto dei beni e il loro arrivo a destinazione. L’art. 41 d.l. n.331 del 1993 disciplina le cessioni intracomunitarie, prevedendo che sianonon imponibili IVA se sussistono tre condizioni essenziali e cioè: la cessioneNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026a titolo oneroso, il trasferimento fisico dei beni da uno Stato membro a unaltro e lo status di soggetto passivo IVA del cessionario.La CGUE ha affrontato diverse volte la questione della provadell’effettivo trasporto intracomunitario, con pronunce che hanno chiarito laportata dell’onere probatorio a carico del cedente, ribadendo che, in ognicaso, è sempre il cedente a dover dimostrare che il trasferimento fisico deibeni (Sentenza "Plöckl; Sentenza "VSTR GmbH”; Sentenza "[OSCURATO:PERSONA] BV"(C-21/16, 19 ottobre2017). Tuttavia, la dottrina ha evidenziato come lerigidità del sistema probatorio previsto dall’art. 45-bis Regolamento UE n.282 del 2011 penalizzino i cedenti che, pur avendo effettivamente spedito ibeni, non riescono a ottenere i documenti richiesti, con la conseguentepossibilità di ammettere prove alternative, come e-mail con il cessionario,GPS del mezzo di trasporto, o altri strumenti digitali.Ad avviso della ricorrente la CGT2 ha fatto cattivo uso della normativaunionale e non ha correttamente valutato la consulenza tecnica in atti.Rileva di aver prodotto, nei precedenti gradi di giudizio, i documentiinternazionale denominato CMI tutti regolarmente firmati e timbrati daicedenti, cessionari e trasportatori, fornendo, in tal modo, la provainconfutabile dell'effettività dell'operazione di cessione. La CGT2 ha,tuttavia, attribuito maggior valore al processo verbale di constatazione,senza un vero esame critico della consulenza tecnica, in contrasto quantoprescritto da Cass., n. 13188 del 2023.2. Il motivo di ricorso è infondato: non solo, secondo questa Corte, ilfatto decisivo menzionato dall’art. 360, primo comma 5, c.p.c. è daintendere in senso storico-naturalistico (e non attiene, quindi, allavalutazione della risultanze processuali o argomentazioni delle parti, v.Cass., 22/01/2022, n. 2268), ma non risulta, invero, che la CGT2 sia incorsain alcuna omissione, avendo dato conto del proprio convincimento in ordineal fatto rilevante ai fini della presente controversia, i.e. la mancanza diNumero registro generale 7267/2025Numero sezionale 1886/2026Numero di raccolta generale 13376/2026Data pubblicazione 09/05/2026prova della fuoriuscita dei beni oggetto di cessione all’esportazione dalterritorio della Repubblica.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizionesulle spese di lite, considerata la mancata costituzione dell’Agenzia delleEntrate con controricorso. P.Q.Mrigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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