CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 11/09/2019 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Cremona, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 19 marzo 2010, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato in cinque anni la durata delle pene accessorie fallimentari, e revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso precedentemente. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge sostanziale e processuale e correlati vizi della motivazione. In particolare, si duole il ricorrente che il Tribunale ha acquisito atti di altro procedimento penale a suo carico (richiesta di rinvio a giudizio, verbale di udienza preliminare, ordinanza applicativa della misura cautelare), in violazione degli artt. 234 e 238 cod. proc. pen., senza acquisire il consenso della difesa dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto. La violazione di legge prospettata dal ricorrente viene portata all'attenzione del Giudice di legittimità senza essere stata dedotta con i motivi di appello, con i quali erano stati chiesti l'assoluzione, anche con la formula di cui all'art. 530 cpv. cod. proc. pen. ,e, in subordine, il riconoscimento, delle circostanze attenuanti generiche, con attenuazione della pena. 3.1.Va, dunque, ribadito l'orientamento costante di questa Corte ( Sez. 1 n. 2176 del 20/12/1993, Rv. 196414; Sez. U. n. del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. 2 n. 40240 del 22/11/2006, Rv. 235504;) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202). 3.2. Giova aggiungere che, in ogni caso, il motivo è manifestamente infondato, dal momento che contrariamente a quanto dedotto, la acquisizione di cui si discute non ha avuto riguardo a 'prove' di altro processo - nel qual caso, ai sensi dell'art. 238 cod. proc. pen., sarebbe stato necessario il consenso delle parti - giacchè, invece, si è trattato della acquisizione di 'atti valutativi' provenienti da altro processo, e , in tal caso, viene in rilievo il diverso principio, riferibile alla disciplina di cui all'art. 234 cod. proc. pen., a tenore del quale, in tema di prova documentale, le sentenze, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzati come prova per i fatti documentali in esse rappresentati (Sez. 6, n. 10258 del 07/07/1999 Rv. 215266). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]->mt,t, CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPO