CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 13756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG T. E' LL-Q— c-ciLuj" rtre 5.(4A-ttlarLtuutìo (-cm Yt' ,..t.el ìo ottasz_ °Lite-104MA_ I ittoszl„ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 22 febbraio 2022 la Corte di Appello di Milano - in procedura di prevenzione - ha confermato il decreto emesso in primo grado (il 5 ottobre del 2021) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La misura di prevenzione oggetto di applicazione è quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno) per la durata di un anno. 2. In motivazione, quanto al tema dell'inquadramento tipico del proposto in una delle ipotesi di pericolosità, la Corte di merito basa - essenzialmente - le proprie argomentazioni sull'esito di un correlato procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] risulta raggiunto da condanna in primo grado per più episodi di acquisto di sostanze stupefacenti al fine di rivendita. I fatti risalgono al 2018 e sono, in tesi, evocativi di una tendenza a impiegare i profitti illeciti per sostenere il proprio tenore di vita (anche in ragione dei non modesti quantitativi che risultano trattati). Si ritiene attuale la condizione soggettiva di pericolosità. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 3.1 Si evidenzia, in sintesi, che la condanna penale riguarda esclusivamente tre episodi di spaccio, avvenuti nell'anno 2018 (con assoluzione dalla ipotesi associativa su cui si basava l'originaria proposta applicativa della misura di prevenzione). Mancherebbe, pertanto, la necessaria base fattuale dell'inquadramento tipico del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria soggettiva di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, per come detta disposizione risulta interpretata negli arresti di questa Corte di legittimità. Le condotte del 2018 sarebbero una 'parentesi estemporanea' della vita del [OSCURATO:PERSONA], il quale annovera un solo precedente per reato lucrogenetico (truffa) relativo al 2009. Si contestano, inoltre, le argomentazioni in punto di attualità della condizione di pericolosità. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 La decisione non realizza un corretto inquadramento soggettivo del [OSCURATO:PERSONA] nella categoria tipica di riferimento che, per quanto emerge dal testo della decisione, va identificata in quella prevista dall'art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.Come è noto, a seguito della evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni sul tema della «tassatività» delle previsioni di legge descrittive delle categorie soggettive di pericolosità - recepita da Corte Cost. sent. n.24 del 2019 - l'iscrizione del soggetto proposto nella categoria in esame può essere realizzata solo quando gli elementi di prova siano idonei a rappresentare l'avvenuta commissione di delitti ed il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (tra le molte, v. Sez. V, n.182 del 30.11.2020, dep. 2021, rv 280145). Nel caso in esame vi è un sintetico riferimento alle condotte di acquisto e successiva rivendita di sostanze stupefacenti (condotte che possono avere una sicura ricaduta in termini di profitto illecito) ma non si affronta il tema della 'abitualità' delle condotte (a fronte di una allegazione difensiva specifica su tale punto) e della avvenuta produzione - in concreto - di una redditività idonea a rappresentare una rilevante fonte di sostentamento in un arco temporale consistente. Va pertanto disposto, su tale preliminare e assorbente aspetto, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (v. Sez. U. Gattuso). P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano. Così deciso il 22 novembre 2022