CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28291/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00ZNDW4 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Imperia, ne ha confermato la condanna per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, rimodulando, a seguito dell'eliminazione della recidiva e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante, il trattamento sanzionatorio precedentemente determinato. Ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta ed esaustiva sul punto oggetto di doglianza, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a fa