CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17633/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], StefanoSandri;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale SilviaCostruzioni e [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 3344/2020depositata il 18/12/2020;Numero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice della ditta individuale SilviaCostruzioni [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (‘[OSCURATO:PERSONA]’),conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona GiorginaGamberoni, al fine di accertare l'esistenza e l'entità del credito vantatonei confronti di quest’ultima da [OSCURATO:PERSONA], pure convenuta ingiudizio, alla data della notifica del pignoramento presso terzi.La vicenda si inseriva nell'ambito dell'esecuzione presso terzipromossa da [OSCURATO:SOCIETA]. che, quale creditrice di [OSCURATO:PERSONA],aveva chiesto il pignoramento delle somme dovute da GiorginaGamberoni al debitore esecutato in forza del contratto di appaltostipulato tra gli stessi in data 23.10.2007 per la realizzazione al grezzodi un annesso rustico, dietro corrispettivo a corpo pattuito per €.185.000,00, in quanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguito le operecommissionate oltre alle varianti richieste.[OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato, ex art. 547 c.p.c.,di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e diessere invece creditrice del medesimo, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva promossola procedura per l'accertamento dell'obbligo del terzo.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], debitore esecutato, chiedendo in viariconvenzionale che venisse dichiarato risolto il contratto di appalto perinadempimento della committente Gamberoni e venisse quantificato ilcorrispettivo residuo dovuto da quest’ultima per le varianti, in unasomma non inferiore a €. 55.557,53, oltre al rimborso del costo deinoleggi.Costituitasi, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva in via riconvenzionalel’accertamento del versamento, a cura della medesima, di sommeNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026superiori al corrispettivo dovuto, sicché il [OSCURATO:PERSONA] doveva esserecondannata alla restituzione dell'eccedenza, oltre al risarcimento deidanni conseguenti.Il Tribunale di Verona rigettava la domanda di accertamento delcredito proposta da parte attrice nei confronti della Gamberoni, terzapignorata. In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale,condannava [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la sommadi €. 4.238,98 (pari alla differenza tra il costo delle opere e dellevarianti, complessivamente ammontanti a €. 105.761,02 alla data diinterruzione dei lavori, e l’importo già corrisposto dalla committente,€. 110.000,00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha promosso appelloprincipale e la [OSCURATO:SOCIETA]. appello incidentale.La Corte di Appello di Venezia accoglieva l’appello principale e, inriforma della sentenza di primo grado, risolveva il contratto d'appaltodel 23.10.2007 per inadempimento della committente; condannavaTorrisi Fabio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi diGiorgina Gamberoni, a corrispondere, in solido tra loro, a GiuseppeSalzani il credito residuo riconosciuto a favore dell’appaltatore,quantificato in €. 45.071,42 (€. 27.221,42, al netto dello sconto del28%, cui si venivano aggiunti i costi dei noleggi pari a €. 17.850,00),oltre gli interessi dalla domanda al saldo – importo sul quale calcolarele somme dovute alla creditrice procedente, [OSCURATO:SOCIETA].; poneva acarico degli eredi Gamberoni le spese di entrambi i gradi di giudizio inbase ai parametri medi del d.m. 55/14, tenuto conto del valore dellacontroversia (€. 45.071,42) e delle fasi effettivamente svolte.A sostegno della sua decisione, osservava la Corte, per quantoancora qui di interesse:Numero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026- nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando ilcorrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo èdeterminato in una somma fissa ed invariabile che non può subiremodifiche, mentre le variazioni in corso d’opera vanno autonomamentecompensate;- sul corrispettivo delle opere in variante non può dirsi raggiuntoun accordo (siccome prevede il contratto) attraverso il documentoriepilogativo dei lavori aggiuntivi redatto in data 28.05.2009 dai tecnicidelle due parti;- secondo la quantificazione fatta in contabilità di cantiere, ritenutacongrua dal CTU che ne ha riscontrato la conformità ai prezzi unitariindicati nella stima lavori originaria, dette varianti ammontavano a €.37.807,53 (da cui si deve detrarre il 28% di sconto concordato).2. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TorrisiManuela propongono ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie.All’esito della camera di consiglio del 27.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza permotivazione meramente apparente e comunque al di sotto del c.d.«minimo costituzionale», in violazione dell'art. 132 c.p.c. e 111 Cost.in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.с. Osservano i ricorrenti che ilTribunale di Verona aveva fondato la sua decisione sulla valutazionedell’elaborato redatto da entrambi i tecnici delle parti in data28.05.2009, dal quale risulta il valore complessivo delle opere evarianti realizzate al momento della sospensione dei lavori, quantificatoNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026in €. 105.761,00. Avendo la committente già corrisposto €. 110.000,00il Tribunale aveva concluso nel senso della non sussistenza di alcuninadempimento a suo carico, disponendo perciò la restituzione di €4.238,98 a carico dell’appaltatrice. La Corte d'Appello di Venezia haribaltato la decisione di primo grado, ritenendo sussistentel'inadempimento della committente, incorrendo tuttavia, ad avviso deiricorrenti, in un deficit motivazionale assoluto. Nello specifico, la Corted'Appello si è limitata a dare atto dell'esistenza dell'elaborato valutativoredatto da entrambi i tecnici delle parti in data 28.05.2009, senzatuttavia spiegare le ragioni logico-giuridiche che l’hanno condotta ascartare del tutto la rilevanza di tale documento, e a recepireacriticamente le risultanze della CTU.2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 5) с.р.с. Parte ricorrente lamenta l'omesso/erroneoesame di un fatto storico principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ossial'elaborato tecnico del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ad avviso dei ricorrenti taledocumento – integralmente confermato dalle deposizioni testimoniali -era dotato di decisività in quanto cristallizzava lo stato dei luoghi,individuando con precisione le opere e le varianti effettivamenterealizzate fino alla sospensione del cantiere, e ne quantificava il valore(in € 105.761,02).I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perloro stretta connessione, e sono inammissibili, in quanto si traduconoin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento delgiudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (ex multis:Numero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cass. Sez. 2 n. 10927 del 23/4/2024, Rv. 670888-01; Cass. Sez. 2, n.19717 del 17/06/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).È opportuno ribadire che la riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5) c.p.c. (disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis) deveessere interpretata come riduzione al «minimo costituzionale» delsindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso che è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazionedi legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel«contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella«motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» dellamotivazione (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830).Si deve ulteriormente ribadire che l’apparenza della motivazionericorre allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (ex multis: Cass. Sez.3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 – 01; Sez. 2,Sentenza n. 15495 del 16.05.2022; Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazionenon risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pureNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso inesame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè unmodello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specificosindacato sul fatto.Infine, è utile altresì precisare che l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5)c.p.c. deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinatoun esito diverso della controversia), da intendersi riferito a un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni; sicché sonoinammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigmanormativo a quest'ultimo profilo, né l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbiadato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 – 01; Cass. 6-L, Ordinanza n.28887 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 655596 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n.14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 - 01).Nessuna delle censure spiegate nei due mezzi di gravame fa buongoverno dei principi sopra rammentati.La pronuncia della Corte d’Appello, oltre a contenere una precisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto (v. pagg. 6-12, ove nelriprendere l’intera vicenda giudiziaria il giudice d’appello delinea unquadro chiaro ed esauriente della situazione in fatto e delle questionisollevate in diritto), propone la sua ricostruzione attraverso un’attentaNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026lettura delle risultanze probatorie, spiegando le ragioni – in fatto e indiritto - per cui ha svalutato il documento del 28.05.2009 attenendosi,piuttosto, alle risultanze peritali.In punto di fatto, il secondo giudice osserva che, mentre l’appaltostabiliva un corrispettivo a corpo (art. 3 del contratto riportato insentenza, pag. 13 primi sei righi), pari a €. 257.375,99, cui andavaapplicato lo sconto del 28%, per un residuo di €. 185.000,00; per levarianti previste nel medesimo art. 3 del contratto non era statopattuito neanche il loro criterio di determinazione, lasciato all’accordodelle parti da concordare di volta in volta; era pacifico che l’impresaaveva eseguito talune varianti (descritte a pag. 8, ultimi due righi; pag.9, primi 4 righi) e, dopo la posa del primo solaio, aveva effettuato l’inviodella contabilità dei lavori, comprensiva delle varianti eseguite nonchédel noleggio della gru e del generatore, ricevendo il rifiuto dellacommittente di riconoscere il costo delle varianti; dopo aver tentato unaccordo, le parti avevano incaricato il direttore dei lavori, per lacommittente, e un geometra, per l’appaltatrice, di redigere incontraddittorio un riepilogo dei lavori eseguiti fino a quel momento,contenuto nel più volte menzionato documento del 28.05.2009, senzacon ciò raggiungere alcun accordo sui criteri di quantificazione deilavori aggiuntivi; con raccomandata del 18.06.2009 [OSCURATO:PERSONA], pertanto, contestato l'inadempimento alla Gamberonidichiarandolo ostativo alla prosecuzione dei lavori per il mancatopagamento delle varianti eseguite. Conclude, perciò, la Corte che alprezzo a corpo dell'appalto doveva essere aggiunto il corrispettivo delleopere in variante, in relazione alle quali non era stato raggiunto - comedetto - un accordo: il prezzo delle varianti realizzate, quantificato dallacontabilità di cantiere, era però ritenuto congruo dal CTU che ne avevaNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026riscontrato la conformità ai prezzi unitari indicati nella stima lavorioriginaria.Tale costruzione della motivazione (da pag. 12, ultimi tre righi apag. 16, primi sei righi) non solo esclude la rilevabilità del vizio dellasua apparenza, atteso che l’iter logico argomentativo è esistente,comprensibile ed ineccepibile sotto il profilo logico-giuridico; ma anche,in punto di diritto, è conforme a quanto pattuito dalle parti (art. 3 delcontratto di appalto), che avevano rimesso ad un diverso criterio dicalcolo la quantificazione delle varianti concordate, senza per questomodificare la definizione a corpo del prezzo delle opere eseguitesecondo il progetto, alle quali conseguentemente la Corte territorialeha imputato, nella misura del 60% del prezzo complessivo (€.185.000,00) il versamento già effettuato dalla committente (di €.110.000,00) (v. in tema di appalto privato, con riferimento allaquantificazione dei lavori non eseguiti in un appalto a corpo: Sez. 2,Ordinanza n. 8038 del 21/03/2023, Rv. 667305 – 01; Sez. 2,Ordinanza n. 21517 del 20/08/2019, Rv. 654634 - 01).In definitiva, alla ricostruzione prescelta dalla Corte d’Appello iricorrenti contrappongono una diversa lettura del compendioistruttorio, inammissibile in questa sede.4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell'art. 92 c.p.c. e degli art. 4 e 5 del D.M. 55/2014, in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. Evidenziano i ricorrenti come la Corteterritoriale, nel liquidare il compenso professionale in €. 6.615,00 infavore di ciascuna delle parti controinteressate, sia incorsa in un erroredi sussunzione e di applicazione dei parametri, in quanto, pur avendocorrettamente individuato lo scaglione applicabile, ha adottato in modoacritico e matematico i valori medi-massimi previsti, sommando perintero la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale, edNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026escludendo la sola fase istruttoria non svolta, senza operare alcunadeguamento al caso concreto. Per tali ragioni la Corte di appello èincorsa nella violazione delle regole di flessibilità e proporzionalità,avendo fatto un’applicazione rigida dei parametri medi, svincolata dalvalore concreto della lite.4.1. Anche il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bisn. 1) c.p.c.Questa Corte ha reiteratamente affermato che in tema di condannaalle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nelsenso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento dellespese stesse. Il sindacato di questa Corte è, pertanto, limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spesenon possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con laconseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunitàdi compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giustimotivi; sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti(minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (ex multis:Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12697 del 09/05/2024; Cass. Sez. U, n.32061 del 31/10/2022; Cass. Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020, Rv.658963 – 01; Cass. Sez. 1, n. 19613 del 04/08/2017).In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso nel suo coplesso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unNumero registro generale 4724/2021Numero sezionale 1449/2026Numero di raccolta generale 17633/2026Data pubblicazione 03/06/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 6.000,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso