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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26891/2026

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2/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta altresì la memoria depositata dalla difesa nell'interesse della stessa;ritenuto che il primo motivo che contesta l'affermazione di responsabilità per ildelitto di concorso in truffa è manifestamente infondato alla lucedell'interpretazione di questa Corte di cassazione secondo cui l'incameramentodel profitto confluito su una carta di credito intestata all'imputato costituisce, inassenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso delprocedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione diresponsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione delruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell'illecito (Cass. sez.2, 9 aprile 2026 n. 15091 P.M. c.

Rizzi);considerato che le ragioni esposte nella memoria insistono sul difetto di idoneitàprobatoria della condotta a fronte di elementi correttamente ricostruiti dalla cortedi merito con valutazione conforme al giudice di primo grado in ordine allaconsumazione di una decisiva frazione della condotta illecita;che in relazione al secondo motivo che lamenta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. la corte di merito ha fatto riferimento ad aspetti del fatto edell'intensità del dolo con argomenti non censurabili nella presente sede;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];letta altresì la memoria depositata dalla difesa nell'interesse della stessa;ritenuto che il primo motivo che contesta l'affermazione di responsabilità per ildelitto di concorso in truffa è manifestamente infondato alla lucedell'interpretazione di questa Corte di cassazione secondo cui l'incameramentodel profitto confluito su una carta di credito intestata all'imputato costituisce, inassenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso delprocedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione diresponsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione delruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell'illecito (Cass. sez.2, 9 aprile 2026 n. 15091 P.M. c. Rizzi);considerato che le ragioni esposte nella memoria insistono sul difetto di idoneitàprobatoria della condotta a fronte di elementi correttamente ricostruiti dalla cortedi merito con valutazione conforme al giudice di primo grado in ordine allaconsumazione di una decisiva frazione della condotta illecita;che in relazione al secondo motivo che lamenta la mancata applicazione dell'art.131 bis cod. pen. la corte di merito ha fatto riferimento ad aspetti del fatto edell'intensità del dolo con argomenti non censurabili nella presente sede;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris