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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 11007/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di CREMONAcl,ate-~e~-Parte" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del TRIBUNALE di CREMONAcl,ate-~e~-Parte" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Brescia, è inammissibile, a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione; Considerato che è giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che "alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Ordinanza n. 17317 del 19/08/2020 (Rv. 658641 - 01); Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris