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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 19548/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 29645/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, RG 29645/17Imprepar-ENAS Est.

Cons.

Marulli presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 898/2016 depositata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Imprepar - Impregilo partecipazioni s.p.a. ricorre per cassazione avverso la soprariportata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari adottata a definizione del contenzioso insorto tra detta ricorrente e l'E.N.A.S.-[OSCURATO:PERSONA], nonché con la Regione Sardegna, in merito all'appalto conferito alla prima dall'[OSCURATO:PERSONA] del Flumendosa, ora divenuto E.N.A.S., avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori di derivazione e di utilizzazione delle risorse del [OSCURATO:PERSONA].

Accogliendo il gravame svolto in via principale dall'E.N.A.S., la Corte distrettuale ha riformato l'impugnata decisione di primo grado laddove questa aveva accolto la domanda risarcitoria esercitata dall'impresa con la riserva 1 intesa a conseguire il ristoro dei danni subiti a titolo di mancata produzione di utili e maggiori costi di gestione in conseguenza della tardata consegna dei lavori, a ciò determinandosi sul presupposto che, stante la pacifica applicabilità alla specie del rimedio rappresentato dall'art. 10, comma 8, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, il mancato esercizio della facoltà di richiedere il recesso dal contratto lasciava presumere che l'appaltatrice, proseguendo nel rapporto contrattuale e accettando la consegna dei lavori, avesse considerato come eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico della Amministrazione, con un comportamento perciò definitivamente acquiescente al quale non RG 29645/17Imprepar-ENAS Est.

Cons.

Marulli poteva perciò seguire l'iscrizione della riserva per maggiori oneri derivanti dal ritardo nella consegna, peraltro nella specie non configurabile.

Respingendo al contrario il gravame incidentale della Imprepar, che si era doluta del disconoscimento della riserva 2, motivata dall'impresa a cagione dei maggiori oneri, sempre sostenuti a causa del ritardo nell'avvio dei lavori, per la defezione di una subappaltatrice, la Corte distrettuale ha rinnovato le medesime argomentazioni svolte a sostegno dell'accoglimento dell'appello principale, osservando altresì che la riserva in questione era stata formulata tardivamente e che in ogni caso era infondata in quanto nell'aggiornamento dei prezzi si era tenuto conto anche di eventuali affidamenti in subappalto.

Il proposto mezzo di impugnazione si vale di tre motivi, seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorso l'E.N.A.S. e con controricorso e memoria la Regione Sardegna. [OSCURATO:PERSONA]

2. I p rimi due motivi del ricorso Imprepar deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.P.R. 1063/1962 in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa sotto un duplice concorrente profilo tanto in relazione alle contestazioni sollevate con la riserva 1 quanto in relazione alle contestazioni sollevate con la riserva

2. In dettaglio, con il primo motivo si rimprovera alla Corte d'Appello, da un lato, di avere ritenuto pacificamente applicabile alla specie la norma richiamata, quantunque essa vincoli le sole Amministrazioni dello Stato e non, in difetto di una specifica norma di legge e di una conforme norma pattizia, nella specie non rinvenibili, gli altri enti pubblici; e dall'altro, di non aver considerato che nella specie si era in presenza di un appalto integrato, a cui non sarebbe applicabile la norma anzidetta, risultando l'appalto integrato di introduzione RG 29645/17Imprepar-ENAS Est.

Cons.

Marulli successiva.

Con il secondo motivo si insiste su questo secondo profilo sull'assunto che la norma in parola non sarebbe appunto applicabile all'appalto integrato per una radicale distinzione della morfologia e della funzione di detta tipologia contrattuale rispetto all'appalto tradizionale.

3. Entrambe le allegazioni, ove riferite alla riserva 1, sono affette da pregiudiziale inammissibilità.

Si ricorderà, infatti, tornando alla narrativa che, sebbene la Corte d'Appello abbia accolto il proposto motivo di gravame sul rilievo che, non avendo esercitato la facoltà di richiedere il recesso dal contratto, era precluso all'impresa accampare la riserva di che trattasi, in quanto la prosecuzione nel rapporto lasciava intendere come essa avesse considerato eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, nondimeno, dandosi cura di esaminare il merito della riserva, si è indotta, alle pagg. 12 e 13 del proprio deliberato a rilevarne pure l'infondatezza all'esito di un motivato giudizio non interessato da contestazioni avversarie.

Risultando perciò la decisione impugnata fondata su una duplice equivalente ratio decidendi, l'intangibilità di quella non aggredita con l'odierna impugnazione, idonea comunque di per sè sola a sorreggerla, la mette al riparo da ogni altra ragione di censura, evidenziando, secondo una nota chiave di lettura emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, il difetto di interesse dell'impugnante (Cass., Sez.

I, 27/07/2017, n. 18641) ovvero, che dir si voglia. il giudicato sulla ratio non censurata (Cass., Sez.

III, 6/07/2020, n. 13880).

4. Analogo rilievo va svolto con riferimento alla riserva

2. E' ben vero che qui l a ricorrente si è premur ata di censurare il deliberato d'appello non solo sotto i profili intesi ad evidenziarne l'erroneità per aver ritenuto applicabile alla specie la norma dell'art. 10, malgrado le riserve di cui si è detto illustrando il primo ed il RG 29645/17Imprepar-ENAS Est.

Cons.

Marulli secondo motivo di ricorso, ma anche, per mezzo del terzo motivo di ricorso, sotto il diverso e concorrente profilo della ril evata intempestività della riserva.

Così impostando il proprio ragionamento il ricorrente non si è tuttavia avveduto che il giudizio espresso dal decidente in parte qua è sorretto anche , qui, da un ulteriore ratio decidendi, non censurata dal motivo, giacché nel chiudere la disamina sul punto –che si ricorderà era stata sollecitata riguardo ai maggiori costi sostenuti dall'impresa per la defezione, a causa della tardata consegna del cantiere, di una subappaltatrice – la sentenza pure si perita di svolgere, alla pag. 15 del proprio deliberato , l'ulteriore seguente argomento : «Infine, l'infondatezza del motivo deriva anche dalla circostanza che, come il Tribunale ha correttamente rilevato, in sede di esame della prima riserva è stato riconosciuto l'aggiornamento dei prezzi sull'intero importo contrattuale e a copertura, quindi, anche gli eventuali affidamenti in subappalto», che non essendo oggetto di confutazione con la proposta impugnazione vale a preservare la decisione, per quanto già si è osservato innanzi, da ogni ulteriore censura.

5. Resta con ciò assorbito anche l'esame del terzo motivo di ricorso, che va dunque dichiarato inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra la ricorrente ed ENAS, mentre possono essere integralmente compensata in relazione alla Regione Sardegna, non essendovi contestazione ricorrente nei confronti della medesima.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

RG 29645/17Imprepar-ENAS Est.

Cons.

Marulli P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di l'E.N.A.S.-[OSCURATO:PERSONA] euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio in relazione alla Regione Sardegna.

Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.4.2023. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 29645/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, RG 29645/17Imprepar-ENAS Est. Cons. Marulli presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 898/2016 depositata il 23/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Imprepar - Impregilo partecipazioni s.p.a. ricorre per cassazione avverso la soprariportata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari adottata a definizione del contenzioso insorto tra detta ricorrente e l'E.N.A.S.-[OSCURATO:PERSONA], nonché con la Regione Sardegna, in merito all'appalto conferito alla prima dall'[OSCURATO:PERSONA] del Flumendosa, ora divenuto E.N.A.S., avente ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori di derivazione e di utilizzazione delle risorse del [OSCURATO:PERSONA]. Accogliendo il gravame svolto in via principale dall'E.N.A.S., la Corte distrettuale ha riformato l'impugnata decisione di primo grado laddove questa aveva accolto la domanda risarcitoria esercitata dall'impresa con la riserva 1 intesa a conseguire il ristoro dei danni subiti a titolo di mancata produzione di utili e maggiori costi di gestione in conseguenza della tardata consegna dei lavori, a ciò determinandosi sul presupposto che, stante la pacifica applicabilità alla specie del rimedio rappresentato dall'art. 10, comma 8, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, il mancato esercizio della facoltà di richiedere il recesso dal contratto lasciava presumere che l'appaltatrice, proseguendo nel rapporto contrattuale e accettando la consegna dei lavori, avesse considerato come eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico della Amministrazione, con un comportamento perciò definitivamente acquiescente al quale non RG 29645/17Imprepar-ENAS Est. Cons. Marulli poteva perciò seguire l'iscrizione della riserva per maggiori oneri derivanti dal ritardo nella consegna, peraltro nella specie non configurabile. Respingendo al contrario il gravame incidentale della Imprepar, che si era doluta del disconoscimento della riserva 2, motivata dall'impresa a cagione dei maggiori oneri, sempre sostenuti a causa del ritardo nell'avvio dei lavori, per la defezione di una subappaltatrice, la Corte distrettuale ha rinnovato le medesime argomentazioni svolte a sostegno dell'accoglimento dell'appello principale, osservando altresì che la riserva in questione era stata formulata tardivamente e che in ogni caso era infondata in quanto nell'aggiornamento dei prezzi si era tenuto conto anche di eventuali affidamenti in subappalto. Il proposto mezzo di impugnazione si vale di tre motivi, seguiti da memoria, ai quali resistono con controricorso l'E.N.A.S. e con controricorso e memoria la Regione Sardegna. [OSCURATO:PERSONA] 2. I p rimi due motivi del ricorso Imprepar deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.P.R. 1063/1962 in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa sotto un duplice concorrente profilo tanto in relazione alle contestazioni sollevate con la riserva 1 quanto in relazione alle contestazioni sollevate con la riserva 2. In dettaglio, con il primo motivo si rimprovera alla Corte d'Appello, da un lato, di avere ritenuto pacificamente applicabile alla specie la norma richiamata, quantunque essa vincoli le sole Amministrazioni dello Stato e non, in difetto di una specifica norma di legge e di una conforme norma pattizia, nella specie non rinvenibili, gli altri enti pubblici; e dall'altro, di non aver considerato che nella specie si era in presenza di un appalto integrato, a cui non sarebbe applicabile la norma anzidetta, risultando l'appalto integrato di introduzione RG 29645/17Imprepar-ENAS Est. Cons. Marulli successiva. Con il secondo motivo si insiste su questo secondo profilo sull'assunto che la norma in parola non sarebbe appunto applicabile all'appalto integrato per una radicale distinzione della morfologia e della funzione di detta tipologia contrattuale rispetto all'appalto tradizionale. 3. Entrambe le allegazioni, ove riferite alla riserva 1, sono affette da pregiudiziale inammissibilità. Si ricorderà, infatti, tornando alla narrativa che, sebbene la Corte d'Appello abbia accolto il proposto motivo di gravame sul rilievo che, non avendo esercitato la facoltà di richiedere il recesso dal contratto, era precluso all'impresa accampare la riserva di che trattasi, in quanto la prosecuzione nel rapporto lasciava intendere come essa avesse considerato eseguibile il contratto senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, nondimeno, dandosi cura di esaminare il merito della riserva, si è indotta, alle pagg. 12 e 13 del proprio deliberato a rilevarne pure l'infondatezza all'esito di un motivato giudizio non interessato da contestazioni avversarie. Risultando perciò la decisione impugnata fondata su una duplice equivalente ratio decidendi, l'intangibilità di quella non aggredita con l'odierna impugnazione, idonea comunque di per sè sola a sorreggerla, la mette al riparo da ogni altra ragione di censura, evidenziando, secondo una nota chiave di lettura emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, il difetto di interesse dell'impugnante (Cass., Sez. I, 27/07/2017, n. 18641) ovvero, che dir si voglia. il giudicato sulla ratio non censurata (Cass., Sez. III, 6/07/2020, n. 13880). 4. Analogo rilievo va svolto con riferimento alla riserva 2. E' ben vero che qui l a ricorrente si è premur ata di censurare il deliberato d'appello non solo sotto i profili intesi ad evidenziarne l'erroneità per aver ritenuto applicabile alla specie la norma dell'art. 10, malgrado le riserve di cui si è detto illustrando il primo ed il RG 29645/17Imprepar-ENAS Est. Cons. Marulli secondo motivo di ricorso, ma anche, per mezzo del terzo motivo di ricorso, sotto il diverso e concorrente profilo della ril evata intempestività della riserva. Così impostando il proprio ragionamento il ricorrente non si è tuttavia avveduto che il giudizio espresso dal decidente in parte qua è sorretto anche , qui, da un ulteriore ratio decidendi, non censurata dal motivo, giacché nel chiudere la disamina sul punto –che si ricorderà era stata sollecitata riguardo ai maggiori costi sostenuti dall'impresa per la defezione, a causa della tardata consegna del cantiere, di una subappaltatrice – la sentenza pure si perita di svolgere, alla pag. 15 del proprio deliberato , l'ulteriore seguente argomento : «Infine, l'infondatezza del motivo deriva anche dalla circostanza che, come il Tribunale ha correttamente rilevato, in sede di esame della prima riserva è stato riconosciuto l'aggiornamento dei prezzi sull'intero importo contrattuale e a copertura, quindi, anche gli eventuali affidamenti in subappalto», che non essendo oggetto di confutazione con la proposta impugnazione vale a preservare la decisione, per quanto già si è osservato innanzi, da ogni ulteriore censura. 5. Resta con ciò assorbito anche l'esame del terzo motivo di ricorso, che va dunque dichiarato inammissibile. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto tra la ricorrente ed ENAS, mentre possono essere integralmente compensata in relazione alla Regione Sardegna, non essendovi contestazione ricorrente nei confronti della medesima. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. RG 29645/17Imprepar-ENAS Est. Cons. Marulli P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di l'E.N.A.S.-[OSCURATO:PERSONA] euro 12200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Compensa integralmente le spese del presente giudizio in relazione alla Regione Sardegna. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.4.2023. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]
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