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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 21403/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SBOT7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lyl OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che l'odierno ricorso è stato depositato il 14 gennaio 2025, oltre il termine di 45 giorni (30 più 15) decorrenti dal 27 novembre 2024 (data entro cui doveva essere depositata la sentenza di appello, tempestivamente depositata il 14 novembre 2024); rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 05SBOT7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lyl OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che l'odierno ricorso è stato depositato il 14 gennaio 2025, oltre il termine di 45 giorni (30 più 15) decorrenti dal 27 novembre 2024 (data entro cui doveva essere depositata la sentenza di appello, tempestivamente depositata il 14 novembre 2024); rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 21403/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris