CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e del Ministero dell'Economia e delle Finanze [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in stato di custodia cautelare in carcere per il periodo compreso tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 6/12/2002 e agli arresti domiciliari per quello compreso da tale ultima data sino al 16/1/2003, nell'ambito del procedimento avente n.3856/1998 R.G. GIP del Tribunale di Bari, in riferimento a un'imputazione provvisoria ipotizzante i reati previsti dagli artt. 416-bis cod.pen. e 73 e 74 del d.P.R. n.309/1990. Con sentenza del Tribunale di Bari emessa il 10/12/2014, divenuta irrevocabile il 24.6.2018, l'Esposto era stato assolto dalle imputazioni contestate ai sensi dell'art.416-bis cod.pen. e dall'art.74 del d.P.R. n.309/1990 per non aver commesso il fatto; mentre, in relazione agli addebiti contestati ai sensi dell'art.73 del d.P.R. n.309/1990, la relativa imputazione era stata considerata nulla (con conseguente restituzione degli atti al Pubblico ministero) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso subito la custodia cautelare anche per propria grave colpa. In particolare, ha osservato che l'ordinanza applicativa emessa dal GIP aveva valorizzato le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, dai quali era stato dedotto che l'Esposto fosse un soggetto inserito nel contesto associativo gestito dal cognato [OSCURATO:PERSONA], a propria volta indicato come uno dei promotori, organizzatori e dirigenti di un'unità operativa armata operante nelle province di Bari e Matera dalla metà degli anni ottanta al 2000; ha quindi rilevato che, in sede dibattimentale, erano stati escussi solo alcuni dei predetti collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni solo in parte erano state considerate di valenza accusatoria e che erano peraltro state ritenute dal Giudice come vaghe e generiche, con conseguente e ritenuta mancanza di prova certa in ordine alla partecipazione dell'Esposto al sodalizio criminale. La Corte ha evidenziato come, per ragioni di ordine processuale, il Tribunale non avesse potuto scandagliare le dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che in sede di indagini preliminari avevano univocamente indicato l'Esposto come soggetto pienamente inserito nel sodalizio e come le imputazioni ascritte ai sensi dell'art.73 del d.P.R. n.309/1990, come sopra evidenziato, non fossero state esaminate per un difetto patologico della contestazione; ha osservato altresì come il Tribunale avesse escluso l'inclusione dell'Esposto nel contesto associativo ma non avesse negato la sussistenza di episodiche attività svolte dal predetto con singoli componenti della famiglia Mangione, tra cui il soggetto apicale dell'organizzazione; ha quindi ritenuto che tali dichiarazioni avrebbero potuto sostanzialmente rafforzare almeno il quadro delle frequentazione di ambienti delinquenziali da parte del ricorrente, con riferimento alle attività illegali svolte dal cognato e che comunque emergevano ugualmente dal contesto tipologie di comportamenti obliqui ed anomali, conseguendone che lo stesso istante aveva contribuito a generare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale era scaturita la detenzione sofferta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. e la violazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.314 cod. proc. pen.. Ha dedotto che il ricorrente aveva escluso, sin dall'interrogatorio di garanzia, di essere soggetto intraneo rispetto al contesto criminale e che il provvedimento impugnato si basava sull'accertamento di circostanze escluse dal giudice della cognizione ovvero non provate; ha specificamente rilevato come la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA], ritenuto organizzatore del sodalizio criminale, fosse dovuta esclusivamente a motivi familiari e che non erano desumibili ulteriori elementi sintomatici di colpa, anche sotto il profilo del comportamento processuale. Ha argomentato altresì che il giudice della riparazione avrebbe erroneamente dedotto il presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave; tanto in considerazione della intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto in ordine alla fattispecie afferente all'ipotesi associativa; ha specificamente dedotto che il dato rappresentato dalla accertata sussistenza di relazioni interpersonali con altri soggetti coinvolti nella vicenda, ritenute come apparentemente dimostrative della esplicitazione di ruoli esecutivi, risultasse attestato sulla base di un ragionamento meramente assertivo e comunque avulso dal contesto di merito in cui la condotta stessa era emersa, atteso che questa era stata ritenuta come priva di valore probatorio ai fini del delitto associativo e comunque non tale da configurare una ipotesi di connivenza passiva idonea ad essere valutata ai fini del diritto alla riparazione.3. Si è costituita nel presente giudizio l'Avvocatura dello Stato, depositando memoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto. Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411). Ancora più specificamente - e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie - costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, 18/12/2014, n.8914/2015; Dieni, Rv. 26243601; Sez.4, 21/11/2018, n.53361, Puro, RV. 274498; Sez.4, 28/9/2021, n.850/2022, Denaro, RV. 282565). 3. Ciò premesso, in punto di elementi valutabili da parte del giudice adito in sede di domanda di riconoscimento dell'indennizzo, va richiamato il principio in base al quale il giudice, per ritenere se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia poi stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez.4, 18/2/2016, n.19180, Buccini, RV. 266808), dovendo quindi esaminare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez.4, 15/9/2016, n.41396, Piccolo, RV. 268238) e ciò in quanto la sinergia della condotta dolosa o gravemente colposa deve essere misurata sulla base degli elementi di prova utilizzabili nella fase delle indagini, la cui effettività e legittimità non resti espressamente esclusa al dibattimento, solo in quest'ultimo caso venendo meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale. 4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto complessivo buon governo dei suddetti principi nella parte in cui ha ritenuto, da un lato, valorizzabili gli elementi desumibili dalla decisione del Tribunale di Bari, nella parte in cui questo aveva comunque ritenuto comprovate - pur in presenza della ritenuta genericità delle dichiarazioni eteroaccusatorie utilizzabili in dibattimento in ordine alla partecipazione dell'Esposto al sodalizio criminale - l'esistenza di episodiche attività svolte dal predetto con soggetti posti in posizione apicale e in particolare con [OSCURATO:PERSONA]. Ma, in particolare, deve ritenersi che correttamente la Corte abbia valorizzato le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da parte di tre collaboratori di giustizia, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nella fase procedimentale avevano concordemente indicato l'Esposto come soggetto perfettamente inserito nel contesto criminale, con dichiarazioni che non sono state utilizzate da parte del giudice del dibattimento, vertendosi, nel caso in esame, in una tipologia di ínutilizzabilità unicamente "fisiologica". Difatti, come dato atto in sede di motivazione, il Chimenti era stato escusso in dibattimento e il P.m. aveva chiesto l'acquisizione delle informazioni rese in sede di indagini, con istanza rigettata non essendo stata ravvisata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art.500, comma 4, cod.proc.pen.; il Coletta non era stato ascoltato in quanto non tempestivamente inserito nelle liste testimoniali mentre il Loglisci, quale coimputato, aveva unicamente reso dichiarazioni spontanee. Deve quindi complessivamente ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi desumibili dai citati arresti giurisprudenziali; e che, in particolare, abbia coerentemente ritenuto provata una condotta caratterizzata da colpa grave consistente in una prolungata frequentazione con uno dei soggetti apicali dell'organizzazione e nel concorso nel perfezionamento di attività illecite, comportamenti legittimamente dedotti sulla base di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nella fase delle indagini preliminari e non valutate dal Giudice del dibattimento per profili non inquadrabili nell'inutilizzabilità patologica. 5. In base alle superiori considerazioni deve pertanto essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della genericità delle argomentazioni spiegate dal Ministero dell'Economia e della Finanze in sede di memoria di costituzione, ricorrono giusti motivi per nulla disporre sulle spese in ordine al relativo rapporto processuale. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag