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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06034/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 08/10/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia in data 19/09/2019, ha condannato BEVILACQUA Marco in ordine al delitto di cui all'art. 75 co. 1 e 2 D.L. 159/2011.

Il BEVILACQUA, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la predetta sentenza di condannai successivamente il difensore del ricorrente, in data 3 gennaio 2023, ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di impugnazione.

Il ricorso è inammissibile in quanto i quattro motivi addotti sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello.

Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 54 cod. pen. e 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e l'erronea esclusione della scriminante dello stato di necessità, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno confutato la versione difensiva secondo cui il BEVILACQUA avrebbe violato la misura di prevenzione a causa di un attacco di panico che lo induceva ad uscire dal comune di residenza per recarsi presso l'ospedale di Assisi, evidenziando che quanto sostenuto dall'imputato è stato smentito dalla deposizione dal teste FARINA e dal referto del presidio sanitario di Assisi, prove ritenute idonee a dimostrare l'insussistenza del presupposto fattuale dell'invocato stato di necessità (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questo Collegio di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

Il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt.42, 49 cod. pen., 125, 132 e 133 cod. proc. pen. e 2, 3, 15, 17 Cost. ed il vizio di motivazione in ordine alla concreta offensività della condotta è aspecifico.

Il ricorso non si confronta con il logico percorso argomentativo con il quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato era idonea a menomare «l'esigenza di costante controllo della persona soggetta a misura di prevenzione» (pag. 4 della sentenza impugnata), limitandosi ad affermare che il BEVILACQUA si sarebbe allontanato dal comune di residenza per motivi di salute e così venendo meno all'onere di specificità che grava sul ricorrente.

Il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 cod. pen., 132 e 133 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato.

Il riconoscimento della recidiva è basato su motivazione coerente con le risultanze processuali e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva e, quindi, è insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una perdurante inclinazione a delinquere di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza.

Il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto è generico e manifestamente infondato.

I giudici di appello, con percorso argomentativo conforme agli orientamenti giurisprudenziali in tema di tenuità del fatto ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della mancanza del requisito della non abitualità della condotta criminosa desumibile dai precedenti specifici che gravano il ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata).

La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), sicché deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità la pregressa commissione di due reati della stessa indole diversi da quello oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza emessa in data 08/10/2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia in data 19/09/2019, ha condannato BEVILACQUA Marco in ordine al delitto di cui all'art. 75 co. 1 e 2 D.L. 159/2011. Il BEVILACQUA, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso avverso la predetta sentenza di condannai successivamente il difensore del ricorrente, in data 3 gennaio 2023, ha depositato memoria con la quale ha insistito nei motivi di impugnazione. Il ricorso è inammissibile in quanto i quattro motivi addotti sono meramente reiterativi di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. Il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 54 cod. pen. e 125, 192 e 546 cod. proc. pen. e l'erronea esclusione della scriminante dello stato di necessità, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità manifeste e conforme alle risultanze processuali, hanno confutato la versione difensiva secondo cui il BEVILACQUA avrebbe violato la misura di prevenzione a causa di un attacco di panico che lo induceva ad uscire dal comune di residenza per recarsi presso l'ospedale di Assisi, evidenziando che quanto sostenuto dall'imputato è stato smentito dalla deposizione dal teste FARINA e dal referto del presidio sanitario di Assisi, prove ritenute idonee a dimostrare l'insussistenza del presupposto fattuale dell'invocato stato di necessità (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questo Collegio di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive, motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di appello incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. Il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt.42, 49 cod. pen., 125, 132 e 133 cod. proc. pen. e 2, 3, 15, 17 Cost. ed il vizio di motivazione in ordine alla concreta offensività della condotta è aspecifico. Il ricorso non si confronta con il logico percorso argomentativo con il quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato era idonea a menomare «l'esigenza di costante controllo della persona soggetta a misura di prevenzione» (pag. 4 della sentenza impugnata), limitandosi ad affermare che il BEVILACQUA si sarebbe allontanato dal comune di residenza per motivi di salute e così venendo meno all'onere di specificità che grava sul ricorrente. Il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 cod. pen., 132 e 133 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva è manifestamente infondato. Il riconoscimento della recidiva è basato su motivazione coerente con le risultanze processuali e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva e, quindi, è insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una perdurante inclinazione a delinquere di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l'evidenza della loro sussistenza. Il quarto motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131- bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto è generico e manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argomentativo conforme agli orientamenti giurisprudenziali in tema di tenuità del fatto ed ineccepibile in punto di logica, hanno ritenuto inapplicabile l'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della mancanza del requisito della non abitualità della condotta criminosa desumibile dai precedenti specifici che gravano il ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), sicché deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere la causa di esclusione della punibilità la pregressa commissione di due reati della stessa indole diversi da quello oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Sciammacca, Rv. 270637 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a
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