CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30376/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1988avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] applicato la disciplina della continuazione, in ordine ai reati oggetto delleseguenti sentenze di condanna: 1) sentenza n. 737/2006, emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica il 27.05.2006,divenuta irrevocabile il 28.06.2006, che ha applicato la pena della reclusionedi mesi 2 e giorni 20 ed euro 80,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 56,110, 624, 625 n. 2) cod. pen., commesso il 27.05.2006 (pena già ridotta aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen.); 2) sentenza n. 1116/2006, emessa dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica il 25.10.2006,divenuta irrevocabile in data 23.11.2006, che ha applicato la pena di mesi13 e giorni 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa (pena già ridotta aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen.) per i delitti di cui agli artt. 56 e 628,primo e secondo comma, cod. pen. (capo a), commesso il 24.10.2006 e dicui agli artt. 582 e 585 cod. pen., (capo b) commesso il 24.10.2006; 3)sentenza n. 1075/2008, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] incomposizione monocratica il 25.09.2008, divenuta irrevocabile il21.04.2009, che ha applicato la pena della reclusione di anni 2 ed euro400,00 di multa per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., fattocommesso in data 02.04.2006.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rideterminato la pena complessiva finale inanni 3 di reclusione ed euro 850,00 di multa.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione AlessandroBevilacqua per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo, la violazione delle disposizioni di cui agliartt. 671, 442 e 444 cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, secondo comma,cod. pen., per l’erronea determinazione degli aumenti della pena in relazioneai reati satellite oggetto delle sentenze emesse a seguito di patteggiamentoe di giudizio abbreviato.Deduce la difesa che il provvedimento impugnato non contiene alcunaesplicitazione in ordine all’operata riduzione, né dalla motivazione si deduceche sia stata effettuata in quanto gli aumenti determinati in relazione ai reatigiudicati con rito speciale sono stati applicati utilizzando gli stessi criteriseguiti in relazione all’aumento per il reato giudicato con decreto penale dicondanna.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MarcoMolino, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena a seguito delriconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui allaistanza del ricorrente, ha individuato la violazione più grave in quella di cuiall’art. 624-bis cod. pen., accertata con la sentenza sub n. 3); su tale penabase di anni 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa ha effettuato i seguentiaumenti in continuazione: 1 mese di reclusione ed euro 50,00 di multa (inrelazione al reato di cui alla sentenza n. 1); mesi 8 di reclusione ed euro200,00 di multa [in relazione al reato di cui al capo a), di cui alla sentenzasub n. 2]; 1 mese di reclusione ed euro 80,00 di multa [in relazione al capob), di cui alla sentenza sub n. 2]; euro 20,00 di multa (in relazione al reatogiudicato con decreto penale sub n. 4); mesi 2 di reclusione ed euro 100,00 dimulta (in relazione al reato di cui alla sentenza sub n. 5). Così pervenendoalla pena complessiva finale di anni 3 di reclusione ed € 850,00 di multa.3. Secondo i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questaCorte, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con ritoordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, neldeterminare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato conil rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove,invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento allapena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito(Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, Dinari, Rv. 281679 - 01; Sez. 1, n. 21808del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643 - 01: nella motivazione di tale ultimoarresto, la Corte ha aggiunto che analogo criterio deve essere applicato anchenel caso in cui i reati satellite oggetto della sentenza di patteggiamentorisultino, a loro volta, già unificati sotto il vincolo della continuazione,specificando che, in tal caso, l'aumento per il reato che in fase di cognizione erastato considerato più grave va commisurato, non alla pena stabilita comeoriginaria base di calcolo, ma a quella ridotta nella misura percentualmentecorrispondente alla riduzione a suo tempo apportata per il rito).Tale principio si pone in linea di continuità con Sez. U, n. 35852 del22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01, secondo cui l'applicazione dellacontinuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il ritoabbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reaticd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essereapplicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2,cod. proc. pen.Giova, altresì, ricordare che in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave estabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena inmodo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01: la Corte ha precisato che il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapportodi proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene - Conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv.201549 - 01).4. Tanto premesso, rileva il Collegio che, come dedotto dal ricorrente, dalprovvedimento impugnato non risulta se gli operati aumenti per i reati satellitegiudicati con i riti speciali siano comprensivi o no della riduzione conseguente,non essendovi alcuna motivazione sul punto; né, peraltro, risulta alcunamotivazione in ordine agli aumenti stessi.Di conseguenza, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnatarelativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché ridetermini la pena in conformitàai principi enunciati.Nel resto il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nelresto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]