Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 25287/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpe- vole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'im- putato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata.

Il giudice di appello, in ragione del rito abbreviato prescelto, ha fatto riferimento ai contenuti della CNR, per affermare che dalla relazione di servizio si evinceva chiaramente che l'imputato era stato visto indicare inequivo- cabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti liberi all'interno di un posteggio, dove lasciare l'autovettura.

L'imputato, già denunciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di aver accettato somme per elemosina, in quella giornata.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'erroneità della decisione impugnata, e già corret- tamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito.

Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto appa- renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 10 giugno 2025 La consi li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpe- vole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'im- putato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello, in ragione del rito abbreviato prescelto, ha fatto riferimento ai contenuti della CNR, per affermare che dalla relazione di servizio si evinceva chiaramente che l'imputato era stato visto indicare inequivo- cabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti liberi all'interno di un posteggio, dove lasciare l'autovettura. L'imputato, già denunciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di aver accettato somme per elemosina, in quella giornata. 4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'erroneità della decisione impugnata, e già corret- tamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto appa- renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 10 giugno 2025 La consi li
Sentenza Cassazione n. 25287/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris