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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2000

Cassazione n. 46206/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna dell'11/06/2024 che ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U.

Stup., è inammissibile perché volto a censurare l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 che prevede la ulteriore riduzione di 1/6 della pena per il solo rito abbreviato in sede di esecuzione nel caso di mancata impugnazione e non anche per il patteggiannento.

Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, senza dedurre alcuna violazione di legge ma solo per denunciare l'illegittimità costituzionale di una normativa che è priva di rilevanza nella fase di cognizione, essendo in ogni caso di competenza del giudice di esecuzione, oltre ad essere manifestamente infondata per la diversità dei riti processuali messi a confronto, considerato il diverso regime di impugnazione, atteso che le sentenze di patteggiamento non sono mai appellabili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/07/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna dell'11/06/2024 che ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., è inammissibile perché volto a censurare l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 che prevede la ulteriore riduzione di 1/6 della pena per il solo rito abbreviato in sede di esecuzione nel caso di mancata impugnazione e non anche per il patteggiannento. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, senza dedurre alcuna violazione di legge ma solo per denunciare l'illegittimità costituzionale di una normativa che è priva di rilevanza nella fase di cognizione, essendo in ogni caso di competenza del giudice di esecuzione, oltre ad essere manifestamente infondata per la diversità dei riti processuali messi a confronto, considerato il diverso regime di impugnazione, atteso che le sentenze di patteggiamento non sono mai appellabili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46206/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris