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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 31648/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere in ordine ai fatti antecedenti al 9 dicembre 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza nel resto; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria depositata in data 19 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno del secondo; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è generico per difetto di specificità, in quanto fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, tale da rendere particolarmente disagevole la lettura e da escludere una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063), e, comunque, non consentito in questa sede, poiché costituito da doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, conforme in punto di responsabilità, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si insta per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, decorsa dopo la sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo il quale: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., ha dichiarato il non doversi procedere in ordine ai fatti antecedenti al 9 dicembre 2014, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando la sentenza nel resto; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria depositata in data 19 maggio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed ha meglio lumeggiato le ragioni a sostegno del secondo; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è generico per difetto di specificità, in quanto fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, tale da rendere particolarmente disagevole la lettura e da escludere una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 259063), e, comunque, non consentito in questa sede, poiché costituito da doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale probatorio, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale, conforme in punto di responsabilità, che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si insta per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, decorsa dopo la sentenza di appello, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo il quale: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266), come nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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