CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03124/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i delitti ascrittigli, non è consentito in sede di legittimità non essendo deducibili le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; segnatamente la Corte d'appello ribadiva la capacità probatoria dell'esame tecnico sull'impronta papillare e rilevava che la conferma della responsabilità veniva confermata anche dall'assenza di qualsivoglia alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, che non ha offerto alcun elemento idoneo a smentire l'ipotesi accusatoria: veniva dunque persuasivamente ritenuto che le impronte rinvenute sul frammento di guanto di lattice e sul nastro adesivo attaccato al ciclomotore fossero indicativi della responsabilità per il reato contestato in presenza di 16 punti di comparazione coincidenti pagine quattro e 5 della sentenza impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d