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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 13.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 01.04.2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di furto, in concorso, aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; per violazione di cui all'art.581 comma 1-ter cod. proc. pen.; non risulta dagli atti il conferimento della procura speciale, ma solamente il conferimento di procura - non speciale - datata 10.11.2016.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 13.09.2022 con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della medesima città in data 01.04.2021 che aveva condannato l'imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di furto, in concorso, aggravato dall'esposizione del bene alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso articolato, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione adeguata ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; per violazione di cui all'art.581 comma 1-ter cod. proc. pen.; non risulta dagli atti il conferimento della procura speciale, ma solamente il conferimento di procura - non speciale - datata 10.11.2016. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 43051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris