CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 18921/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alla pena; rigetto nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/12/2019 la Corte d'appello di Brescia: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (e il coimputato [OSCURATO:PERSONA]) dall'imputazione di cui al capo c), perché il fatto non sussiste; b) ha confermato la sentenza di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità del Tascedda in relazione al reato di cui al capo a); c) ha provveduto alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, è stato attribuito il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., in relazione all'art. 476 dello stesso codice, per avere, quale vice brigadiere della stazione dei Carabinieri di Limone del Garda, falsamente attestato nell'ordine di servizio giornaliero n. 5/8 del 04/06/2014, di avere eseguito alle ore 22,05 un controllo presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA], ristretto agli arresti domiciliari. 2. Nell'interesse del Tascedda è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, sottolineando che la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] posta dalla Corte territoriale a fondamento dell'affermazione di responsabilità, era stata caratterizzata da contraddizioni che minavano l'efficacia dimostrativa delle dichiarazioni e della relazione di servizio redatta dal militare. Si osserva: a) che il teste Castagnaro non aveva affatto confermato la propria relazione, poiché aveva dovuto ammettere che il controllo presso l'[OSCURATO:PERSONA] non era stato eseguito nello stesso orario indicato come dedicato al controllo del Botturi (ore 22,05), ma più tardi, alle ore 2:2,40, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta alle 22,19. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione in ordine alla istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta con l'atto di appello, con riguardo all'audizione del Botturi, indicato dal Castagnaro come soggetto che avrebbe potuto confermare la versione dei fatti indicata nella relazione di servizio posta a base dell'affermazione di responsabilità del Tascedda. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione, con riguardo alle doglianze difensive che avevano investito la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva, al riguardo che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che non fosse stata impugnata la decisione di primo grado, quanto alla determinazione aritmetica della pena, laddove l'atto di appello aveva censurato sia tale profilo che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si concentra SII un profilo della relazione di servizio del Castagnaro individuato da quest'ultimo come mera conferma della sua affermazione, assolutamente priva di equivocità, quanto al fatto che il controllo registrato dell'ordine di servizio sottoscritto dal Tascedda non fosse stato effettuato. [OSCURATO:PERSONA], infatti, nella relazione che il ricorrente allega all'atto di impugnazione chiarisce di avere riferito al comandante della stazione dei carabinieri di Limone «che il citato controllo non era mai stato eseguito anche [corsivo di chi scrive] in ragione del fatto che a quell'ora eravamo impegnati presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Limone sul Garda [...]». Il fatto che quest'ultimo intervento sia stato eseguito in orario astrattamente compatibile con quello registrato nei confronti del Botturi, se, da un lato, priva di efficacia confermativa l'argomento utilizzato dal Castagnaro, dall'altro non incrina affatto, sul piano logico - razionale, l'affermazione per la quale il controllo non è stato eseguito. Insomma, il fatto che il Castagnaro abbia erroneamente pensato di individuare un non necessario elemento oggettivo di conferma delle sue dichiarazioni nella incompatibilità di orari dei due controlli nulla toglie ad un ricordo senza margini di equivocità quanto al fatto che il controllo non sia stato eseguito. Ne discende che la smentita di tale dato non disarticola affatto il ragionamento della Corte territoriale, al pari dei rilievi che investono ia posizione del Castagnaro come mero allievo carabiniere. Questi ultimi introducono dati formali, ladclove ciò che conta nel presente procedimento è il dato sostanziale per cui il Castagnaro ha nettamente smentito - ed è questa la conferma della relazione di servizio alla quale fa riferimento la sentenza impugnata - che il controllo sia stato eseguito. 2. Il secondo motivo è infondato. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (v., di recente, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585 - 0) «nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 ; comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado».Ora, siffatta sollecitazione nell'atto di appello, era stata correlata alla deposizione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe appreso dal medesimo Botturi che, in effetti, non era stato controllato. E, infatti, l'oggetto della richiesta, a fronte dell'assenza di riscontri documentali della vicenda, riguardava proprio l'omesso controllo e il colloquio avuto con il militare. Una volta espunto tale dato istruttorio dal compendio argomentativo della decisione di appello, che ha valorizzato solo la relazione del Castagnaro, quale da quest'ultimo confermata, ancora più emerge l'assoluta non necessità dell'approfondimento richiesto. 3. Il terzo motivo è fondato, dal momento che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il terzo motivo dell'atto di appello investe tanto la determinazione della pena base che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In questi limiti la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Va comunque precisato, alla stregua dell'insegnamento di Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258652, che, come è indiscutibile il formarsi del giudicato di condanna nell'ipotesi di pluralità di regiudicande, ove l'annullamento riguardi soltanto una parte delle imputazioni, altrettanto è a dirsi per il caso in cui, divenendo irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale in ordine ad una determinata ipotesi di reato, il giudizio debba proseguire in sede di rinvio soltanto agli effetti della determinazione del trattamento sanzionatorio, posto che i "punti" oggetto di annullamento non si riflettono sull'an, ma soltanto sul quantum della pena in concreto da irrogare. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 28/01/2022 77- Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente useppe [OSCURATO:PERSONA]