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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36432/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente a seguito dell'annullamento in parte qua della sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte.

Quest'ultima sentenza, in particolare, aveva accolto il secondo motivo di ricorso in ordine all'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena a titolo di continuazione individuati per i reati satellite in quanto, in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, la decisione impugnata aveva individuato in maniera indistinta l'aumento di pena per i reati satellite.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano, propone ricorso il DAHMANI, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancata applicazione degli artt. 81, comma 2, 132 e 133, c:od. pen. e dell'art.533 cod. proc. pen.

L'imputato lamenta che la decisione emessa in sede di rinvio non avrebbe rispettato i principi espressi dalla sentenza di annullamento resa in sede di legittimità, con riferimento all'evidenziata esigenza di motivare i singoli aumenti di pena per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato poiché, in conformità a quanto statuito in sede di annullamento dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto fare applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza c.d.

Pizzone in omaggio ai quali, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24 giugno 2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nella predetta decisione delle Sezioni Unite è stato precisato, in proposito, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi che deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Discostandosi dai principi espressi dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice che erano stati posti a fondamento della pronuncia di annullamento e il cui rispetto si imponeva dunque allo stesso quale inderogabile regula juris il giudice del rinvio non ha motivato in modo distinto, neanche rispetto alla gravità dei singoli episodi delittuosi, gli aumenti di pena disposti per i reati satellite.

La decisione impugnata si è infatti limitata, dopo la frase "considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e particolarmente la pervicacia nel comportamento delittuoso e il numero delle persone favorite in ciascun singolo episodio", a calcolare la pena base e gli aumenti correlati ai reati satellite senza articolare, per ciascuno di essi', alcuna altra motivazione.

E' stato pertanto reiterato il vizio che aveva già determinato la precedente pronuncia di cassazione.

2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.

Il giudicato formatosi sulla responsabilità penale dell'imputato comporta che nel giudizio di rinvio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano rideterminava il trattamento sanzionatorio nei confronti del ricorrente a seguito dell'annullamento in parte qua della sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale da parte della Prima Sezione Penale di questa Corte. Quest'ultima sentenza, in particolare, aveva accolto il secondo motivo di ricorso in ordine all'omessa motivazione sulla misura degli aumenti di pena a titolo di continuazione individuati per i reati satellite in quanto, in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, la decisione impugnata aveva individuato in maniera indistinta l'aumento di pena per i reati satellite. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano, propone ricorso il DAHMANI, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un unico motivo di impugnazione, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancata applicazione degli artt. 81, comma 2, 132 e 133, c:od. pen. e dell'art.533 cod. proc. pen. L'imputato lamenta che la decisione emessa in sede di rinvio non avrebbe rispettato i principi espressi dalla sentenza di annullamento resa in sede di legittimità, con riferimento all'evidenziata esigenza di motivare i singoli aumenti di pena per i reati satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato poiché, in conformità a quanto statuito in sede di annullamento dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, il giudice del rinvio avrebbe dovuto fare applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza c.d. Pizzone in omaggio ai quali, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24 giugno 2021, Pizzone, Rv. 282269). Nella predetta decisione delle Sezioni Unite è stato precisato, in proposito, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi che deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Discostandosi dai principi espressi dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice che erano stati posti a fondamento della pronuncia di annullamento e il cui rispetto si imponeva dunque allo stesso quale inderogabile regula juris il giudice del rinvio non ha motivato in modo distinto, neanche rispetto alla gravità dei singoli episodi delittuosi, gli aumenti di pena disposti per i reati satellite. La decisione impugnata si è infatti limitata, dopo la frase "considerati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e particolarmente la pervicacia nel comportamento delittuoso e il numero delle persone favorite in ciascun singolo episodio", a calcolare la pena base e gli aumenti correlati ai reati satellite senza articolare, per ciascuno di essi', alcuna altra motivazione. E' stato pertanto reiterato il vizio che aveva già determinato la precedente pronuncia di cassazione. 2. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Il giudicato formatosi sulla responsabilità penale dell'imputato comporta che nel giudizio di rinvio non decorreranno ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione