CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 26/09/2019 della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Kate TASSONE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - C"" [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarata fallita il 12 ottobre 2016, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, condannandolo alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, con le pene accessorie fallimentari determinate in anni dieci - ha rideterminato la pena principale in anni due di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo dolendosi del contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena, del tutto mancante nel dispositivo, nonostante argomentati motivi favorevoli presenti in sentenza. 3. L'unico motivo di ricorso prospettato dalla Difesa dell'imputato è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata, la Corte di appello si è soffermata sugli elementi favorevoli all'imputato -già riconosciuti con la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis c.p. , con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante - elementi che "inducono ad una prognosi favorevole all'astensione futura dalla commissione di ulteriori reati ed alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena". E' vero, come sostiene il ricorrente, che a detta statuizione la Corte territoriale non ha dato coerente seguito nel dispositivo, nel quale risulta omessa la pronuncia riguardante, appunto, la sospensione condizionale della pena. Ma l'infondatezza del ricorso sta nella circostanza che, come si evince dalla annotazione allegata alla sentenza impugnata, la Corte di appello, con provvedimento del 15 gennaio 2020, reso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., ha preso atto dell'omissione, rispondente a un errore materiale commesso nella redazione del provvedimento, e ha disposto la integrazione inserendo nel dispositivo le parole" pena sospesa". Il provvedimento risulta, inoltre, ritualmente notificato ( come da annotazione in calce all'atto) alle parti, prima del deposito del ricorso per cassazione, avvenuto solo in data 08 febbraio 2021. In tal modo, il dispositivo è conformato alla sentenza, nella quale, come si è premesso, è contenuta, con congrua argomentazione, la motivazione in ordine alla positiva valutazione della sussistenza dei presupposti per la riconoscibilità del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. 4.Tuttavia, il Collegio deve rilevare, ex officio, la illegalità delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. I.f., applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 , infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti - previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e -t l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, si osserva che, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U , n. 28910 del 28/02/2019, SURACI, Rv. 276286) 5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie , con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Salerno. Nel resto il ricorso è inammissibile. 6. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato e, quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, alla pena principale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Salerno. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in R