CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 5 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata in data 11 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata dall'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, ritenuta la diminuente di cui all'art. 416-bis 1, terzo comma, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), tale dovendo ritenersi quella con cui la Corte territoriale, nel confermare il congruo trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado, ha ribadito che erano stati presi in adeguata considerazione il contributo offerto dall'imputato all'autorità giudiziaria e il suo distacco dal sodalizio mafioso e da ogni legame con la vita anteriore attraverso il giudizio di bilanciamento fra circostanze in termini di equivalenza e il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis 1, terzo comma, cod. pen., osservando che in ogni caso la pena non si era discostata dal minimo edittale; ritenuto peraltro che, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, sarebbe stato sufficiente, per il giudice, richiamare la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento» (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsiglier