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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 2023

Cassazione n. 39369/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma 4, cod. pen. in relazione alla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato pur essendosi prescritto Io tesso antecedentemente alla sentenza di secondo grado.

Per il ricorrente, considerato il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'epoca dei fatti, quattro anni di reclusione, il reato, commesso il 9 dicembre 2013, si sarebbe prescritto il 9 aprile 2022, quindi antecedentemente alla sentenza d'appello, emessa il 7 settembre 2023, in considerazione dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 157 cod. pen., in relazione alla recidiva ex art. 99, comma 4, dello stesso codice, e degli effetti dell'interruzione o sospensione che, nella specie, sempre per il ricorrente, opererebbero nei limiti di un quarto ex art. 161 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo maturato il termine di prescrizione antecedentemente alla sentenza d'appello.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, difatti, la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. rileva, ai fini del termine di prescrizione, tanto in ordine al computo del termine ex art. 157 cod. pen., comportando un aumento pari a due terzi (nella specie sei anni e otto mesi), quanto, diversamente dalle deduzioni del ricorrente, in merito agli effetti dell'interruzione, comportando un ulteriore aumento di due terzi e non di un terzo, portando così, nella specie, il limite edittale a undici anni e quaranta giorni di reclusione (ex plurimis, Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 282228 - 01, la quale ha peraltro precisato che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pe ., non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza a effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., carne modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti).

4. All'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma 4, cod. pen. in relazione alla recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato pur essendosi prescritto Io tesso antecedentemente alla sentenza di secondo grado. Per il ricorrente, considerato il massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'epoca dei fatti, quattro anni di reclusione, il reato, commesso il 9 dicembre 2013, si sarebbe prescritto il 9 aprile 2022, quindi antecedentemente alla sentenza d'appello, emessa il 7 settembre 2023, in considerazione dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 157 cod. pen., in relazione alla recidiva ex art. 99, comma 4, dello stesso codice, e degli effetti dell'interruzione o sospensione che, nella specie, sempre per il ricorrente, opererebbero nei limiti di un quarto ex art. 161 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non essendo maturato il termine di prescrizione antecedentemente alla sentenza d'appello. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, difatti, la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. rileva, ai fini del termine di prescrizione, tanto in ordine al computo del termine ex art. 157 cod. pen., comportando un aumento pari a due terzi (nella specie sei anni e otto mesi), quanto, diversamente dalle deduzioni del ricorrente, in merito agli effetti dell'interruzione, comportando un ulteriore aumento di due terzi e non di un terzo, portando così, nella specie, il limite edittale a undici anni e quaranta giorni di reclusione (ex plurimis, Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 282228 - 01, la quale ha peraltro precisato che in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pe ., non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza a effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., carne modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti). 4. All'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris