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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50151/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente è stato trovato a rovistare all'interno dell'imbarcazione sottoposta a sequestro e delimitata con segni ben visibili che evidenziavano il sequestro.

Il ricorso è generico e reil:era i motivi di appello prospettando un vizio della motivazione non sussistente.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto; il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto il ricorrente è stato trovato a rovistare all'interno dell'imbarcazione sottoposta a sequestro e delimitata con segni ben visibili che evidenziavano il sequestro. Il ricorso è generico e reil:era i motivi di appello prospettando un vizio della motivazione non sussistente. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
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