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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28978/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43127/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (estinzione del delitto di cui all'art. 368 c.p. per prescrizione e conferma delle statuizioni civili), le conclusioni della parte civile; Esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e al dolo di calunnia, alle statuizioni civili con conseguente condanna alle spese; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile; P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 43127/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (estinzione del delitto di cui all'art. 368 c.p. per prescrizione e conferma delle statuizioni civili), le conclusioni della parte civile; Esaminati i motivi dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p. e al dolo di calunnia, alle statuizioni civili con conseguente condanna alle spese; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., anche sentenza di primo grado); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, in ragione del rito e del contributo in concreto offerto, di non dover procedere alla liquidazione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile; P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28978/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris