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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26962/2026

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di XXXXXXXXXXXXXRilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha rilevato, ai sensi dell’art. 593, comma 3, l’inappellabilità della sentenza indata 20 marzo 2025 del Tribunale di Parma che aveva affermato la penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 643 cod. pen. conapplicazione allo stesso della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità edha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità ai sensi dell’art.568, comma 5, cod. proc. pen.

Il reato in contestazione risulta commesso il 2settembre 2016.Considerato che il gravame originariamente proposto innanzi alla Corte diappello di Bologna e trasmesso per competenza a questa Corte di legittimità conil quale si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimentodel danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è generico per indeterminatezza perchéprivo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata (v. pagg. 6 e 7)logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;che, l’invocata attenuante non può essere riconosciuta perché ilrisarcimento è intervenuto oltre i termini di legge.Rilevato, pertanto, che l’impugnazione deve essere dichiaratainammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di XXXXXXXXXXXXXRilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bolognaha rilevato, ai sensi dell’art. 593, comma 3, l’inappellabilità della sentenza indata 20 marzo 2025 del Tribunale di Parma che aveva affermato la penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al reato di cui all’art. 643 cod. pen. conapplicazione allo stesso della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità edha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità ai sensi dell’art.568, comma 5, cod. proc. pen. Il reato in contestazione risulta commesso il 2settembre 2016.Considerato che il gravame originariamente proposto innanzi alla Corte diappello di Bologna e trasmesso per competenza a questa Corte di legittimità conil quale si lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimentodel danno di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. è generico per indeterminatezza perchéprivo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. inquanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata (v. pagg. 6 e 7)logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censuraformulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;che, l’invocata attenuante non può essere riconosciuta perché ilrisarcimento è intervenuto oltre i termini di legge.Rilevato, pertanto, che l’impugnazione deve essere dichiaratainammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 26962/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris