CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 24413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sete le conclusioni del PG sT‹ 60-~- tt—Q.. f'‘ X j2j? I‘MIUM-12-t` ) >4 ett [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 15 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Torino - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta - ai sensi degli artt.671 cod.proc.pen. e 188 disp.att. - da [OSCURATO:PERSONA]. La domanda, con il consenso del PM indicava una pena finale pari a anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. In motivazione si afferma che la pena di cui si prospetta l'applicazione è del tutto incongrua, in rapporto al disvalore, numero (venti) e gravità dei reati (in prevalenza furti) commessi. Si aggiunge, altresì, che anche il nesso della comune ideazione non è ravvisabile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi, secondo il ricorrente non sarebbe adeguato il supporto argomentativo della decisione di rigetto sia sul punto della 'riconoscibilità' del nesso tra i reati sia sul punto del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 II punto decisivo è, ad avviso del Collegio, rappresentato dalla valutazione di incongruità della pena. In diritto è ricorrente l'affermazione interpretativa per cui in tema di applicazione della pena su richiesta, l'apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l'esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all'art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all'oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell'imputato, secondo í parametri dell'art. 133 cod. pen. (tra le molte, Sez. V n. 3779 del 24.11.2020, rv 280417).3.2 Nel caso in esame l'esercizio del potere di verifica da parte del giudice (espressamente richiamato nel corpo dell'art.188 disp.att.), e il conseguente diniego della domanda, va ritenuto del tutto ragionevole, posto che il numero dei fatti delittuosi (particolarmente elevato) è in quanto tale indicativo di una personalità incline alla ripetizione di condotte devianti, tale da imporre una determinazione più consistente del complessivo trattamento sanzionatorio. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensor