CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 27 marzo 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, di mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. Con il primo deduce la violazione dell'art. 131 bis cod.pen. nella parte in cui immotivatamente viene denegata la richiesta declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Con il secondo deduce la violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. relativamente all'immotivato diniego di concessione della circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. Con riguardo al primo motivo, la sentenza d'appello ha escluso l'addotta particolare tenuità del fatto, avuto riguardo all'entità non trascurabile dei danni causati all'auto, nonché per i numerosi precedenti penali specifici da cui l'imputato risulta gravato come tali indicativi di una condotta tutt'altro che sporadica ed occasionale. Ha ritenuto, con motivazione priva di vizi motivazionali e violazioni di legge, applicando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., che il fatto fosse tutt'altro che di minima entità e avesse leso in modo non occasionale e gravemente il bene giuridico protetto. -egru..r(guardo al. secopcjo, -motiyo., ,Corte di .app.eblo• ha ésOyso I. possità riconoscere l'entità del danno di minima rilevanza, seguendo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui si ritiene di aderire, secondo il quale, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità «presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res» (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv 260201). La diminuente è perciò chiaramente non ravvisabile, come ritenuto dalla Corte di merito, al cospetto di danni arrecati a più parti elettriche e meccaniche dell'autovettura. 4. Per tali ragioni, il ricorso manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec