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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05351/2023

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello militare di Roma nel procedimento nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale militare di Verona giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, condannando l'imputato - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di quattro mesi di reclusione militare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa I'l dicembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato.

3. I fatti di reato contestati all'imputato ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che il tenente [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto al colonnello [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di una missiva indirizzata al suo superiore, per ragioni di servizio, il 6 aprile 2020.

All'epoca dei fatti, il tenente [OSCURATO:PERSONA] e il colonnello [OSCURATO:PERSONA], prestavano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] "Pozzuolo del Friuli" di Rema nzacco.

In questa cornice, il Tribunale militare di Roma riteneva che le frasi pronunciate dal tenente Delprete erano lesive del decoro, dell'onore e del prestigio del colonnello Tassi; mentre, la Corte militare di appello di Roma riteneva le condotte poste in essere dall'imputato, pur incontroverse, giustificate dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite e ai frequenti cambi di incarico assegnatigli all'interno del reparto dove prestava servizio.

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dall'imputazione ascrittagli, nei termini di cui in premessa.

4. Avverso questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 51, comma primo, e 59, comma quarto, cod. pen. mil . pace, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere il comportamento di insubordinazione ingiuriosa di [OSCURATO:PERSONA] giustificato dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite nel corso del tempo e ai frequenti cambi di incarico all'interno del reparto militare dove il ricorrente e la persona offesa prestavano servizio; convincimento sul quale nella sentenza impugnata ci si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che la decisione della Corte militare di appello di Roma, in linea con quando dedotto dalla parte ricorrente, risulta priva di un percorso argomentativo idoneo a dare conto delle ragioni che imponevano di ritenere il comportamento di discriminazione ingiuriosa contestato al tenente [OSCURATO:PERSONA] giustificato dal convincimento di essere vittima di comportamenti discriminatori, posti in essere in suo danno dal colonnello [OSCURATO:PERSONA], al quale indirizzava la missiva in cui erano contenute le frasi controverse.

Occorre, in proposito, rilevare che la Corte militare di appello di Roma riteneva giustificate le condotte di insubordinazione ingiuriosa del tenente [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che non poteva escludersi che il ricorrente fosse effettivamente convinto di essere vittima di comportamenti discriminatori da parte del suo superiore.

Tale convincimento traeva origine dal fatto che l'imputato, da diverso tempo, si riteneva sottoposto a condotte vessatorie, che, tra l'altro, reputava dimostrate dai frequenti cambi di incarico subiti, quale ufficiale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] "Pozzuolo del Friuli" di Remanzacco, disposti dal colonnello [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, questa ricostruzione degli accadimenti criminosi non appare corroborata dalle emergenze processuali, dalle quali non si evinceva che il tenente Delprete avesse ingiuriato il colonnello Tassi nell'erroneo convincimento che il suo superiore lo sottoponesse a un'attività discriminatoria, che lo avrebbe indotto all'invio della missiva trasmessa il 6 aprile 2020, nella quale erano contenute le frasi incriminate.

Ne consegue che l'istruttoria dibattimentale, così come ricostruita nella sentenza impugnata, non consentiva di affermare che il convincimento delle condotte discriminatorie subite avesse indotto Delprete alla trasmissione della lettera controversa e che tale erroneo convincimento possedesse una valenza scriminante dei comportamenti di insubordinazione ingiuriosa, contestati al ricorrente ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mit. pace.

Ne discende che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello militare di Roma, allo stato, non appare corroborato dalle emergenze processuali, che, così come prospettate nella sentenza impugnata, non risultano dimostrative dell'erroneo convincimento del ricorrente, posto a fondamento della pronuncia assolutoria censurata.

Non sembrano, pertanto, trovare riscontro le considerazioni esposte dalla Corte militare di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 16 della sentenza impugnata, faceva riferimento alla «erronea ma non inverosimile convinzione che il Col.

Tassi avesse posto in essere comportamenti inquinati da in pregiudizio nei confronti del sottoposto [...]».

A queste considerazioni deve aggiungersi che l'erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione non può fondarsi su una valutazione esclusivamente soggettiva, riferita allo stato d'animo dell'imputato, occorrendo che tale prospettazione sia corroborata da elementi oggettivi, tali da giustificare il convincimento, fallace, dell'agente di trovarsi nella condizione considerata.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi sull'esimente dello stato di necessità, correttamente richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui: «In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato» (Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto, Rv. 252636-01).

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui si ritenga operante una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una causa di giustificazione, reale o putativa, occorre provarne l'esistenza, non essendo sufficiente, come nel caso di Delprete, una mera asserzione sfornita di sussidi probatori.

Ne consegue che l'eventuale l'invocazione dell'erronea supposizione della sussistenza di un'esimente non può basarsi su un criterio esclusivamente soggettivo, ma deve incentrarsi su dati di fatto concreti, idonei a giustificare l'erroneo convincimento in capo all'agente di trovarsi in tale stato.

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, cui consegue il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte militare di appello di Roma, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con il conseguente il rinvio per un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello militare di Roma nel procedimento nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte militare di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27 maggio 2021 il Tribunale militare di Verona giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, condannando l'imputato - riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante - alla pena di quattro mesi di reclusione militare. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa I'l dicembre 2021 la Corte militare di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dall'imputato, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato. 3. I fatti di reato contestati all'imputato ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi, riguardando alcune frasi offensive che il tenente [OSCURATO:PERSONA] aveva rivolto al colonnello [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di una missiva indirizzata al suo superiore, per ragioni di servizio, il 6 aprile 2020. All'epoca dei fatti, il tenente [OSCURATO:PERSONA] e il colonnello [OSCURATO:PERSONA], prestavano servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] "Pozzuolo del Friuli" di Rema nzacco. In questa cornice, il Tribunale militare di Roma riteneva che le frasi pronunciate dal tenente Delprete erano lesive del decoro, dell'onore e del prestigio del colonnello Tassi; mentre, la Corte militare di appello di Roma riteneva le condotte poste in essere dall'imputato, pur incontroverse, giustificate dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite e ai frequenti cambi di incarico assegnatigli all'interno del reparto dove prestava servizio. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto dall'imputazione ascrittagli, nei termini di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza il Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva.Con tale doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 51, comma primo, e 59, comma quarto, cod. pen. mil . pace, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere il comportamento di insubordinazione ingiuriosa di [OSCURATO:PERSONA] giustificato dal convincimento di essere vittima di comportamenti vessatori, dovuti alle pressioni psicologiche subite nel corso del tempo e ai frequenti cambi di incarico all'interno del reparto militare dove il ricorrente e la persona offesa prestavano servizio; convincimento sul quale nella sentenza impugnata ci si esprimeva in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte militare di appello di Roma è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la decisione della Corte militare di appello di Roma, in linea con quando dedotto dalla parte ricorrente, risulta priva di un percorso argomentativo idoneo a dare conto delle ragioni che imponevano di ritenere il comportamento di discriminazione ingiuriosa contestato al tenente [OSCURATO:PERSONA] giustificato dal convincimento di essere vittima di comportamenti discriminatori, posti in essere in suo danno dal colonnello [OSCURATO:PERSONA], al quale indirizzava la missiva in cui erano contenute le frasi controverse. Occorre, in proposito, rilevare che la Corte militare di appello di Roma riteneva giustificate le condotte di insubordinazione ingiuriosa del tenente [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che non poteva escludersi che il ricorrente fosse effettivamente convinto di essere vittima di comportamenti discriminatori da parte del suo superiore. Tale convincimento traeva origine dal fatto che l'imputato, da diverso tempo, si riteneva sottoposto a condotte vessatorie, che, tra l'altro, reputava dimostrate dai frequenti cambi di incarico subiti, quale ufficiale in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] "Pozzuolo del Friuli" di Remanzacco, disposti dal colonnello [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, questa ricostruzione degli accadimenti criminosi non appare corroborata dalle emergenze processuali, dalle quali non si evinceva che il tenente Delprete avesse ingiuriato il colonnello Tassi nell'erroneo convincimento che il suo superiore lo sottoponesse a un'attività discriminatoria, che lo avrebbe indotto all'invio della missiva trasmessa il 6 aprile 2020, nella quale erano contenute le frasi incriminate. Ne consegue che l'istruttoria dibattimentale, così come ricostruita nella sentenza impugnata, non consentiva di affermare che il convincimento delle condotte discriminatorie subite avesse indotto Delprete alla trasmissione della lettera controversa e che tale erroneo convincimento possedesse una valenza scriminante dei comportamenti di insubordinazione ingiuriosa, contestati al ricorrente ex artt. 189, comma 2, 190, comma primo, n. 2, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mit. pace. Ne discende che il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello militare di Roma, allo stato, non appare corroborato dalle emergenze processuali, che, così come prospettate nella sentenza impugnata, non risultano dimostrative dell'erroneo convincimento del ricorrente, posto a fondamento della pronuncia assolutoria censurata. Non sembrano, pertanto, trovare riscontro le considerazioni esposte dalla Corte militare di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 16 della sentenza impugnata, faceva riferimento alla «erronea ma non inverosimile convinzione che il Col. Tassi avesse posto in essere comportamenti inquinati da in pregiudizio nei confronti del sottoposto [...]». A queste considerazioni deve aggiungersi che l'erronea supposizione della sussistenza di una causa di giustificazione non può fondarsi su una valutazione esclusivamente soggettiva, riferita allo stato d'animo dell'imputato, occorrendo che tale prospettazione sia corroborata da elementi oggettivi, tali da giustificare il convincimento, fallace, dell'agente di trovarsi nella condizione considerata. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi sull'esimente dello stato di necessità, correttamente richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui: «In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato» (Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto, Rv. 252636-01). Ne deriva che, nell'ipotesi in cui si ritenga operante una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di una causa di giustificazione, reale o putativa, occorre provarne l'esistenza, non essendo sufficiente, come nel caso di Delprete, una mera asserzione sfornita di sussidi probatori. Ne consegue che l'eventuale l'invocazione dell'erronea supposizione della sussistenza di un'esimente non può basarsi su un criterio esclusivamente soggettivo, ma deve incentrarsi su dati di fatto concreti, idonei a giustificare l'erroneo convincimento in capo all'agente di trovarsi in tale stato. 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, cui consegue il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte militare di appello di Roma, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con il conseguente il rinvio per un
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