CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11665/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • 40 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, a lui ascritto quale amministratore di fatto della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., dichiarata fallita il 16 gennaio 2015; Considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale si contesta la qualifica di "amministratore di fatto" dell'imputato — è generico, poiché evita di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento della sentenza di condanna: - è stato l'imputato medesima a dichiarare al curatore di essere l'amministratore di fatto della società, nonché l'autore materiale di una delle distrazioni in contestazione (sulla natura e sulla utilizzabilità di tali dichiarazioni si veda, tra le altre, Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto, Rv. 272664); - la circostanza ha trovato conferma nel fatto che il ricorrente è stato l'unico in grado di fornire risposte al curatore sulle vicende societarie, che invece non erano conosciute dall'amministratore di diritto, [OSCURATO:PERSONA], figlia di Crescenzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]A Mo' osini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]