CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42988/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA vista la richiesta di rlrnessone proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] averso il provvedimento del 10/05/2021 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parli; udita la relazione svolta dal Conslgliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta l'istanza di rimessione del processo presentata da [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le successive memorie depositate dall'istante; ritenuto che detta istanza, ulteriormente illustrata attraverso la produzione di motivi nuovi, è inammissibile in quanto, in disparte ogni considerazione sulla difficile comprensibilità delle argomentazioni esposte, è manifestamente infondata avendo il Bongiovanni dedotto circostanze vaghe e indeterminate, per lo più fondate su mere congetture, di per sé inidonee a configurare alcun fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia sorgere il concreto pericolo di compromissione della imparzialità dell'ufficio giudiziario (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa); ritenuto che all'inammissibilità dell'istanza consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18