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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12107/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato la qualificazione giuridica della condotta contestata operata dal giudice di primo grado con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce del quadro probatorio puntualmente delineato, da cui emergeva chiaramente come la violenza perpetrata dall'imputato fosse finalizzata a garantirsi l'impunità e la conservazione della refurtiva, condotta, questa, perfettamente sussumibile nella fattispecie di rapina impropria, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato la qualificazione giuridica della condotta contestata operata dal giudice di primo grado con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce del quadro probatorio puntualmente delineato, da cui emergeva chiaramente come la violenza perpetrata dall'imputato fosse finalizzata a garantirsi l'impunità e la conservazione della refurtiva, condotta, questa, perfettamente sussumibile nella fattispecie di rapina impropria, come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 12107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris