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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 38162/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica ha trasmesso a questa Corte gli atti di appello proposti dinanzi al Tribunale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di Pace della medesima città emessa in data 7 aprile 2022, atteso che avendo la sentenza impugnata condannato gli imputati alla sola pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 comma secondo D. Igs. 274/00, è possibile proporre averso siffatta sentenza unicamente ricorso per cassazione.

2. Il ricorso (così convertito l'atto di appello) è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non sq) cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di • difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683).

La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SCIACCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica ha trasmesso a questa Corte gli atti di appello proposti dinanzi al Tribunale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Giudice di Pace della medesima città emessa in data 7 aprile 2022, atteso che avendo la sentenza impugnata condannato gli imputati alla sola pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 comma secondo D. Igs. 274/00, è possibile proporre averso siffatta sentenza unicamente ricorso per cassazione. 2. Il ricorso (così convertito l'atto di appello) è stato deciso ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non sq) cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di • difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683). La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte. (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2023 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]
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