CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2022 che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Locri del 2 aprile 2013 ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall. per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, confermando nel resto. -Considerato che l'unico motivo proposto, il quale lamenta il decorso del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato, in quanto parte ricorrente assume quale termine prescrizionale quello di anni dieci, senza contare l'aumento per atti interruttivi ex art. 161 cod. pen, con finale decorrenza del termine prescrizionale al 22/10/2022, successivamente alla sentenza di appello (emessa in data 28/06/2022). Sul punto è pacifica l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819). Situazione diversa è tuttavia quella in cui la prescrizione sia maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado, in quanto in questo caso l'inammissibilità del ricorso preclude la valida instaurazione del rapporto processuale e la rilevabilità, ex art. 129 cod. proc. pen., della maturazione della causa estintiva. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023 I