CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35345/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17134/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt. 73 co. 4 e 74 co. 1, 2, 3, 4 D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, risulta, oltre che generico, riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale. In particolare, la Corte ha valorizzato una pluralità di elementi, quali i costanti rapporti del ricorrente con i capi e gli altri membri dell'associazione nonché la consapevolezza che la propria abitazione costituisse la sede operativa del sodalizio, idonei a dimostrare la piena consapevolezza dell'esistenza dell'associazione (v. p. 7); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il