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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19011/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 3 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal G.u.p. del Tribunale di Bologna con decisione del 6 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, responsabile di furto con strappo, utilizzo indebito di carta di credito, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 22 febbraio ed il 9 marzo 2016, e condannato, con la continuazione, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al diniego del riconoscimento del nesso della continuazione con ulteriori fatti accertati con tre sentenze passate in giudicato e prodotte nel giudizio di primo grado, risultando sussistenti, ad avviso del ricorrente, i presupposti ex art. 81 cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico: non si confronta puntualmente con la idonea, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata (pp. 2-3) che valorizza - anche, ma non solo - l'ampia distanza temporale (anche quattro anni) tra fatti ipotizzati commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. e estensore [OSCURATO:PERSONA] 7 ,L_ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (>

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 3 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui lo stesso è stato riconosciuto dal G.u.p. del Tribunale di Bologna con decisione del 6 ottobre 2017, all'esito del giudizio abbreviato, responsabile di furto con strappo, utilizzo indebito di carta di credito, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, fatti commessi tra il 22 febbraio ed il 9 marzo 2016, e condannato, con la continuazione, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al diniego del riconoscimento del nesso della continuazione con ulteriori fatti accertati con tre sentenze passate in giudicato e prodotte nel giudizio di primo grado, risultando sussistenti, ad avviso del ricorrente, i presupposti ex art. 81 cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché meramente reiterativo ed aspecifico: non si confronta puntualmente con la idonea, non incongrua e non illogica motivazione che si rinviene nella sentenza impugnata (pp. 2-3) che valorizza - anche, ma non solo - l'ampia distanza temporale (anche quattro anni) tra fatti ipotizzati commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. e estensore [OSCURATO:PERSONA] 7 ,L_ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (>
Sentenza Cassazione n. 19011/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris