CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 30409/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 940/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui deduce una presunta inutilizzabilità dì dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. — è manifestamente infondato in quanto non si comprende a quale atto istruttorio, in ipotesi confluito nel fascicolo del dibattimento ancorché formato in fase predibattimentale, l'impugnativa si riferisca e neanche quale ne sia la decisività rispetto al restante materiale istruttorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]