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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19510/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio di questa Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in data 6 dicembre 2017, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta in data 18 dicembre 2018, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in ordine al reato di cui al capo 2) della rubrica - con la già ritenuta continuazione con i reati accertati con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 17 giugno 2014, irrevocabile 19 maggio 2015 - in anni 20 di reclusione.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, era stato condannato alla pena complessiva di anni 21 di reclusione.

La pena era stata, dal primo giudice, determinata: in anni dieci di reclusione per il reato di cui all'articolo 74 di cui al D.P.R. 309/90, contestato al capo 2), ed aumentata poi di mesi sei di reclusione per la contestata recidiva, di anni tre e mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'articolo 416.1 bis CP, di un anno di reclusione per la continuazione con i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 contestati al capo 3), infine di anni quattro di reclusione per il riconoscimento della continuazione con gli ulteriori reati giudicati con la sentenza resa in data 17 giugno 2014 dalla Corte d'appello di Caltanissetta, irrevocabile il 19 maggio 2015, computata a quest'ultimo riguardo la diminuente per il rito abbreviato con il quale era stato definito il relativo procedimento.

La pronuncia di secondo grado, emessa il 18 dicembre 2018, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Gela, era stata poi in parte annullata, unitamente a quella di primo grado, per motivi procedurali, limitatamente al capo 3), da questa Corte di Cassazione, con sentenza del 16 luglio 2020, con restituzione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso; contestualmente questa Corte aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al capo 2) dell'imputazione (art. 74 D.P.R. 309/90) e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena, dichiarando irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su tale capo 2 dell'imputazione.

2. Indi interveniva la suindicata pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta del 8.3.2021, che rideterminava la pena in anni venti di reclusione, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, che deduce l'erronea determinazione della pena, denunciando la violazione degli artt. 627 e 125, comma 3, del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] riportato in primo grado condanna alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui all'articolo 74, D.P.R. 309/90, contestato al capo 2), aumentata: di mesi sei di reclusione per la recidiva, di anni tre e mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'articolo 416.1 bis cod. pen., di un anno di reclusione per la continuazione coi reati di cui all'articolo 73 DPR 309/90 contestati al capo 3), quest'ultimo aggravato proprio dall'articolo 416.1 bis CP, andava diminuita proporzionalmente anche la suindicata porzione di pena pari ad anni tre e mesi sei di reclusione per la detta circostanza aggravante.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Al fine di definire l'oggetto della valutazione a cui è stata chiamata questa Corte mediante il ricorso in scrutinio, occorre considerare innanzitutto che si verte nell'ambito di giudizio scaturito da annullamento con rinvio disposto unicamente in relazione alla determinazione della pena in conseguenza dell'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado limitatamente al reato di cui al capo 3) dell'imputazione (art. 73 [OSCURATO:PERSONA] 309/90 aggravato dall'art. 416.1-bis cod. pen.).

Sicchè la corte territoriale, chiamata a tale operazione determinativa, non aveva altro compito che quello di rideterminare la pena complessiva espungendo quella parte di essa imputata al reato di cui al capo 3) dell'imputazione per il quale era intervenuto l'annullamento di questa Corte, non risultando, questo, disposto in relazione a profili ulteriori e diversi da quello strettamente legato a tale aspetto.

Quanto all'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416.1-bis cod. pen., che risulta specificamente contestata e ravvisata dai giudici di merito in relazione sia al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 del capo 2), che a quelli del capo 3), non resta quindi che osservare che esso è stato operato con riferimento alla pena base individuata - già dal primo giudice - in relazione al reato ritenuto più grave - quello, appunto, di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, del capo 2) - sicché non vi è spazio per la doglianza articolata in ricorso che si limita a lamentare che andava diminuita proporzionalmente anche la suindicata porzione di pena, pari ad anni tre e mesi sei di reclusione, applicata per la detta circostanza aggravante, risultando questa contestata anche per il reato di cui al capo 3).

Tale censura, invero, non considera, da un lato, che l'aumento per l'aggravante in parola contestata in relazione ai reati di cui al capo 3 inerisce all'aumento per la continuazione coi reati, appunto, di cui al capo 3), aumento che veniva quantificato, complessivamente, in un anno di reclusione, senza ulteriori specificazioni, e, dall'altro, che l'aumento per l'aggravante in questione è stato operato, come già evidenziato, sulla pena base individuata con riferimento al più grave reato di cui al capo 2), senza farsi alcun riferimento all'identica aggravante contestata anche in relazione ai reati satellite di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 del capo 3).

D'altronde, stando ai principi generali dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso (così, Sez. 5, Sentenza n. 12260 del 09/03/2012 Ud. (dep. 02/04/2012 ) Rv. 252010).

Sicché, stando alla prospettazione della rideterminazione della pena contenuta nella pronuncia impugnata nessun'altra riduzione avrebbe dovuto effettuare la corte territoriale, né, a rigore, essa, non essendo all'epoca in cui ebbe ad assumere la decisione ancora intervenuta la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, era tenuta ad una specifica indicazione e motivazione in ordine ai singoli aumenti effettuati (aspetto, comunque, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente).

Peraltro tale sentenza, nell'affermare che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; laddove nel caso di specie l'aumento operato per la continuazione coi plurimi reati di cui al capo 3) è stato comunque contenuto in un solo anno di reclusione.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6/4/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente enata [OSCURATO:PERSONA] abeone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Caltanissetta, decidendo in sede di rinvio di questa Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Gela, in data 6 dicembre 2017, nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta in data 18 dicembre 2018, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta in ordine al reato di cui al capo 2) della rubrica - con la già ritenuta continuazione con i reati accertati con sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 17 giugno 2014, irrevocabile 19 maggio 2015 - in anni 20 di reclusione. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza emessa dal Tribunale di Gela, era stato condannato alla pena complessiva di anni 21 di reclusione. La pena era stata, dal primo giudice, determinata: in anni dieci di reclusione per il reato di cui all'articolo 74 di cui al D.P.R. 309/90, contestato al capo 2), ed aumentata poi di mesi sei di reclusione per la contestata recidiva, di anni tre e mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'articolo 416.1 bis CP, di un anno di reclusione per la continuazione con i reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 contestati al capo 3), infine di anni quattro di reclusione per il riconoscimento della continuazione con gli ulteriori reati giudicati con la sentenza resa in data 17 giugno 2014 dalla Corte d'appello di Caltanissetta, irrevocabile il 19 maggio 2015, computata a quest'ultimo riguardo la diminuente per il rito abbreviato con il quale era stato definito il relativo procedimento. La pronuncia di secondo grado, emessa il 18 dicembre 2018, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Gela, era stata poi in parte annullata, unitamente a quella di primo grado, per motivi procedurali, limitatamente al capo 3), da questa Corte di Cassazione, con sentenza del 16 luglio 2020, con restituzione degli atti al G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso; contestualmente questa Corte aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al capo 2) dell'imputazione (art. 74 D.P.R. 309/90) e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena, dichiarando irrevocabile l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] su tale capo 2 dell'imputazione. 2. Indi interveniva la suindicata pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta del 8.3.2021, che rideterminava la pena in anni venti di reclusione, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, che deduce l'erronea determinazione della pena, denunciando la violazione degli artt. 627 e 125, comma 3, del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] riportato in primo grado condanna alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui all'articolo 74, D.P.R. 309/90, contestato al capo 2), aumentata: di mesi sei di reclusione per la recidiva, di anni tre e mesi sei di reclusione per la circostanza aggravante di cui all'articolo 416.1 bis cod. pen., di un anno di reclusione per la continuazione coi reati di cui all'articolo 73 DPR 309/90 contestati al capo 3), quest'ultimo aggravato proprio dall'articolo 416.1 bis CP, andava diminuita proporzionalmente anche la suindicata porzione di pena pari ad anni tre e mesi sei di reclusione per la detta circostanza aggravante. Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata, in parte qua, con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Al fine di definire l'oggetto della valutazione a cui è stata chiamata questa Corte mediante il ricorso in scrutinio, occorre considerare innanzitutto che si verte nell'ambito di giudizio scaturito da annullamento con rinvio disposto unicamente in relazione alla determinazione della pena in conseguenza dell'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado limitatamente al reato di cui al capo 3) dell'imputazione (art. 73 [OSCURATO:PERSONA] 309/90 aggravato dall'art. 416.1-bis cod. pen.). Sicchè la corte territoriale, chiamata a tale operazione determinativa, non aveva altro compito che quello di rideterminare la pena complessiva espungendo quella parte di essa imputata al reato di cui al capo 3) dell'imputazione per il quale era intervenuto l'annullamento di questa Corte, non risultando, questo, disposto in relazione a profili ulteriori e diversi da quello strettamente legato a tale aspetto. Quanto all'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416.1-bis cod. pen., che risulta specificamente contestata e ravvisata dai giudici di merito in relazione sia al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 del capo 2), che a quelli del capo 3), non resta quindi che osservare che esso è stato operato con riferimento alla pena base individuata - già dal primo giudice - in relazione al reato ritenuto più grave - quello, appunto, di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, del capo 2) - sicché non vi è spazio per la doglianza articolata in ricorso che si limita a lamentare che andava diminuita proporzionalmente anche la suindicata porzione di pena, pari ad anni tre e mesi sei di reclusione, applicata per la detta circostanza aggravante, risultando questa contestata anche per il reato di cui al capo 3). Tale censura, invero, non considera, da un lato, che l'aumento per l'aggravante in parola contestata in relazione ai reati di cui al capo 3 inerisce all'aumento per la continuazione coi reati, appunto, di cui al capo 3), aumento che veniva quantificato, complessivamente, in un anno di reclusione, senza ulteriori specificazioni, e, dall'altro, che l'aumento per l'aggravante in questione è stato operato, come già evidenziato, sulla pena base individuata con riferimento al più grave reato di cui al capo 2), senza farsi alcun riferimento all'identica aggravante contestata anche in relazione ai reati satellite di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 del capo 3). D'altronde, stando ai principi generali dettati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reato continuato, l'effetto sanzionatorio di una circostanza aggravante contestata in riferimento al reato satellite va commisurato sull'aumento di pena determinato per il reato stesso (così, Sez. 5, Sentenza n. 12260 del 09/03/2012 Ud. (dep. 02/04/2012 ) Rv. 252010). Sicché, stando alla prospettazione della rideterminazione della pena contenuta nella pronuncia impugnata nessun'altra riduzione avrebbe dovuto effettuare la corte territoriale, né, a rigore, essa, non essendo all'epoca in cui ebbe ad assumere la decisione ancora intervenuta la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, era tenuta ad una specifica indicazione e motivazione in ordine ai singoli aumenti effettuati (aspetto, comunque, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente). Peraltro tale sentenza, nell'affermare che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ha anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; laddove nel caso di specie l'aumento operato per la continuazione coi plurimi reati di cui al capo 3) è stato comunque contenuto in un solo anno di reclusione. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente enata [OSCURATO:PERSONA] abeone
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