CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 49937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che in data 04/03/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Modena che lo aveva condannato per concorso in truffa, ritenuta la recidiva qualificata. A seguito delle entrate in vigore decreto legislativo n. 150/2022 il reato di truffa, aggravato dalla recidiva qualificata, è diventato perseguibile a querela. In data 15 settembre 2023 è stato trasmesso verbale della persona offesa di remissione di querela regolarmente accettata dall'imputato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 21/09/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA GeppinoRA O [OSCURATO:PERSONA]