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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21836/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2904 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato edifeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 69/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 28/02/2022 R.G.N. 131/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/2026Data pubblicazione 26/06/20261.

Con ricorso innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di PiovaniIvano C conveniva in giudizio l’INPS e impugnava quattroavvisi di addebito tutti conseguenti alla revoca del beneficiodella fiscalizzazione degli oneri sociali già riconosciuti a seguitodella cessazione delle attività di estrazione di materiale di cava.La parte ricorrente contestava le pretese creditorie dell’INPSsostenendo che una volta ricevuto il primo avviso di addebitoaveva saldato quasi l’intero importo dimenticando solo l’importodi euro 154,38 comunque di seguito saldato.

La parte ricorrentededuceva l’illegittimità del provvedimento di decadenza daibenefici per non avere mai ricevuto il preavviso del DURCnegativo.

L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodella domanda.

Il Tribunale di Verbania, con la sentenza n.104/2020, rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello.L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodell’impugnazione.2.1.

Con la sentenza n. 69/2022 depositata in data 28/02/2022la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, ha accoltoparzialmente l’appello annullando due avvisi di addebito e unterzo per un importo limitato.

Ha poi respinto nel restol’impugnazione confermando il rigetto dell’opposizione come giàdisposto dal Tribunale.3.

Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della dittacon controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.4.

La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/20265.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di coNunmseirgo dlii ora ccolta generale 21836/2026Data pubblicazione 26/06/2026del 12/06/2026.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge296 del 2006, del d.m. 30/01/2015 e deduce che la questionecontroverse è se sia venuto meno il diritto del datore di lavoroai benefici già riconosciuti della fiscalizzazione degli oneri socialiper effetto della cessazione dell’attività di estrazione dimateriale di cava per il periodo successivo all’adempimento deldebito pur intervenuto dopo la scadenza del termine concessoper la regolarizzazione.1.1.

Deduce il ricorrente che dalla sentenza stessa emerge cheil pagamento non era stato regolarizzato entro il termine diquindici giorni stabilito dalla legge e anche dopo che l’INPSaveva comunicato la decadenza dal diritto agli sgravi.2.

La sentenza impugnata ha rilevato che gli avvisi di addebitosi riferivano a diversi periodi e che la società aveva dato provadi avere corrisposto il dovuto relativo al mese di gennaio del2017 (sebbene oltre il termine) e che l’INPS – nonostantel’emissione di DURC negativo – non avesse dato prova diulteriori inadempienze.

Secondo la Corte territoriale, nonessendo provati altri debiti oltre quello di euro 154,38 relativoal mese di gennaio del 2017, regolarizzato a settembre del2018, l’irregolarità contributiva era da limitarsi al periodoappunto da gennaio 2017 al settembre 2018 e solo in quei limiti,cioè per le somme riferibili a sgravi e fiscalizzazioni godute indetti periodi, era legittima la pretesa creditoria dell’INPS, conriferimento agli altri periodi e per le somme residue erano,invece, da annullare gli avvisi di addebito.Numero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/20263.

Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso soNlulmeevroa dti ara ccolta generale 21836/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla società controricorrente.

Contrariamente a quantosostenuto con tale eccezione, il ricorso non presuppone lanecessità di rivalutare la prova condotta dalla Corte di Appellocirca la (in)sussistenza di altri debiti: dalla lettura della sentenzaemerge infatti, quale circostanza incontestata, che esisteva undebito contributivo non sanato entro i termini e tanto, secondol’INPS, era sufficiente per determinare la decadenza dallafiscalizzazione degli oneri contributivi goduta per il periodo inquestione.4.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato, conorientamento costante e di recente ribadito (Cass. 25/05/2026,n.16198/2026) che «il mero possesso del DURC, di per sé solo,non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolaritàcontributiva e non può, quindi, essere considerato elemento cheimpedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere alrecupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciòostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché lalettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durccome condizione necessaria ma non sufficiente per fruire deibenefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza diviolazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermigli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratticollettivi» (Cass. n. 30459/2025 che richiama n. 30788/2024)».5.

Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione enon constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione.

In ogni caso, la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determinerebbe l'inesigibilità delle differenze contributiverispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimentoNumero registro generale 20599/2022di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 deNl umero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 21836/2026DM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla CorteData pubblicazione 26/06/2026ha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi.

Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «glieffetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti allaregolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n.24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).6.

Si consideri anche quanto affermato di recente da Cass.27/04/2026 n. 11215, secondo la quale il contenuto dell’art. 1,comma 1175, l. n. 297 del 2006 è chiaro nel senso disubordinare il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi allacontinua e permanente regolarità contributiva, il chepresuppone il pagamento integrale dei contributi previdenzialialle scadenze di legge.

In tema di benefici contributivi, per la cuifruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l.n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolaritàNumero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/2026contributiva (c.d.

DURC), la mancata segnaNluamzeiroo ndi era ccolta generale 21836/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'Inps,non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispettoagli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cuiall'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, puòconsentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo,in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare lanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi (così anche Cass. n. 27107/2018e, in senso conforme da ultimo, Cass. 2678/2026).7.

La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi edeve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competentealla quale è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, allaquale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro2904 [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentato edifeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 69/2022 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 28/02/2022 R.G.N. 131/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/2026Data pubblicazione 26/06/20261. Con ricorso innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di PiovaniIvano C conveniva in giudizio l’INPS e impugnava quattroavvisi di addebito tutti conseguenti alla revoca del beneficiodella fiscalizzazione degli oneri sociali già riconosciuti a seguitodella cessazione delle attività di estrazione di materiale di cava.La parte ricorrente contestava le pretese creditorie dell’INPSsostenendo che una volta ricevuto il primo avviso di addebitoaveva saldato quasi l’intero importo dimenticando solo l’importodi euro 154,38 comunque di seguito saldato. La parte ricorrentededuceva l’illegittimità del provvedimento di decadenza daibenefici per non avere mai ricevuto il preavviso del DURCnegativo. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodella domanda. Il Tribunale di Verbania, con la sentenza n.104/2020, rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello.L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodell’impugnazione.2.1. Con la sentenza n. 69/2022 depositata in data 28/02/2022la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, ha accoltoparzialmente l’appello annullando due avvisi di addebito e unterzo per un importo limitato. Ha poi respinto nel restol’impugnazione confermando il rigetto dell’opposizione come giàdisposto dal Tribunale.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione. [OSCURATO:PERSONA] in qualità di titolare della dittacon controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.4. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/20265. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di coNunmseirgo dlii ora ccolta generale 21836/2026Data pubblicazione 26/06/2026del 12/06/2026.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge296 del 2006, del d.m. 30/01/2015 e deduce che la questionecontroverse è se sia venuto meno il diritto del datore di lavoroai benefici già riconosciuti della fiscalizzazione degli oneri socialiper effetto della cessazione dell’attività di estrazione dimateriale di cava per il periodo successivo all’adempimento deldebito pur intervenuto dopo la scadenza del termine concessoper la regolarizzazione.1.1. Deduce il ricorrente che dalla sentenza stessa emerge cheil pagamento non era stato regolarizzato entro il termine diquindici giorni stabilito dalla legge e anche dopo che l’INPSaveva comunicato la decadenza dal diritto agli sgravi.2. La sentenza impugnata ha rilevato che gli avvisi di addebitosi riferivano a diversi periodi e che la società aveva dato provadi avere corrisposto il dovuto relativo al mese di gennaio del2017 (sebbene oltre il termine) e che l’INPS – nonostantel’emissione di DURC negativo – non avesse dato prova diulteriori inadempienze. Secondo la Corte territoriale, nonessendo provati altri debiti oltre quello di euro 154,38 relativoal mese di gennaio del 2017, regolarizzato a settembre del2018, l’irregolarità contributiva era da limitarsi al periodoappunto da gennaio 2017 al settembre 2018 e solo in quei limiti,cioè per le somme riferibili a sgravi e fiscalizzazioni godute indetti periodi, era legittima la pretesa creditoria dell’INPS, conriferimento agli altri periodi e per le somme residue erano,invece, da annullare gli avvisi di addebito.Numero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/20263. Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso soNlulmeevroa dti ara ccolta generale 21836/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla società controricorrente. Contrariamente a quantosostenuto con tale eccezione, il ricorso non presuppone lanecessità di rivalutare la prova condotta dalla Corte di Appellocirca la (in)sussistenza di altri debiti: dalla lettura della sentenzaemerge infatti, quale circostanza incontestata, che esisteva undebito contributivo non sanato entro i termini e tanto, secondol’INPS, era sufficiente per determinare la decadenza dallafiscalizzazione degli oneri contributivi goduta per il periodo inquestione.4. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato, conorientamento costante e di recente ribadito (Cass. 25/05/2026,n.16198/2026) che «il mero possesso del DURC, di per sé solo,non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolaritàcontributiva e non può, quindi, essere considerato elemento cheimpedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere alrecupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciòostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché lalettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durccome condizione necessaria ma non sufficiente per fruire deibenefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza diviolazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermigli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratticollettivi» (Cass. n. 30459/2025 che richiama n. 30788/2024)».5. Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsitempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione enon constano specifici profili controversi attinenti all’invito allaregolarizzazione. In ogni caso, la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'INPS,non determinerebbe l'inesigibilità delle differenze contributiverispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimentoNumero registro generale 20599/2022di cui all'art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 deNl umero sezionale 2904/2026Numero di raccolta generale 21836/2026DM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla CorteData pubblicazione 26/06/2026ha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita lasanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove laregolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto alriconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn.27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107/2018), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «glieffetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti allaregolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n.24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).6. Si consideri anche quanto affermato di recente da Cass.27/04/2026 n. 11215, secondo la quale il contenuto dell’art. 1,comma 1175, l. n. 297 del 2006 è chiaro nel senso disubordinare il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi allacontinua e permanente regolarità contributiva, il chepresuppone il pagamento integrale dei contributi previdenzialialle scadenze di legge. In tema di benefici contributivi, per la cuifruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l.n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolaritàNumero registro generale 20599/2022Numero sezionale 2904/2026contributiva (c.d. DURC), la mancata segnaNluamzeiroo ndi era ccolta generale 21836/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell'Inps,non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispettoagli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cuiall'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, puòconsentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo,in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare lanecessaria e costante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi (così anche Cass. n. 27107/2018e, in senso conforme da ultimo, Cass. 2678/2026).7. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi edeve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competentealla quale è demandata anche la liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, allaquale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudiziodi legittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 12 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 21836/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris