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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44990/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Robert, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pisa ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per più ipotesi di furto in abitazione aggravato, tentato furto in abitazione aggravato e ricettazione, riconosciute le attenuanti generiche (in più località toscane;tra il settembre e l'ottobre 2021); che, con successivo atto, nonostante si proceda senza contraddittorio, la difesa ha rassegnato motivi nuovi, con allegato verbale di perquisizione e sequestro, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza per dedotto difetto di motivazione in ordine alla omessa restituzione degli oggetti in sequestro; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi, in particolare, di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per il riconoscimneto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); rilevato che, peraltro, tale circostanza non ha costituito oggetto del patto, avendo l'imputato proposto con il consenso del pubblico ministero, l'esclusione del capo 10) e il riconoscimento delle generiche, in ragione dell'ammissione di responsabilità per gli altri fatti, della manifestata resipiscenza, della scelta processuale, della incensuratezza e dei risarcimenti; che, l'inammissibilità del ricorso non consentirebbe in ogni caso l'esame dei motivi nuovi, poiché gli stessi devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, fle/ i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980); che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Robert, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Pisa ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per più ipotesi di furto in abitazione aggravato, tentato furto in abitazione aggravato e ricettazione, riconosciute le attenuanti generiche (in più località toscane;tra il settembre e l'ottobre 2021); che, con successivo atto, nonostante si proceda senza contraddittorio, la difesa ha rassegnato motivi nuovi, con allegato verbale di perquisizione e sequestro, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza per dedotto difetto di motivazione in ordine alla omessa restituzione degli oggetti in sequestro; ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, trattandosi, in particolare, di ricorso avverso sentenza applicativa dì pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (sussistenza dei presupposti per il riconoscimneto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, cod. pen.) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata); rilevato che, peraltro, tale circostanza non ha costituito oggetto del patto, avendo l'imputato proposto con il consenso del pubblico ministero, l'esclusione del capo 10) e il riconoscimento delle generiche, in ragione dell'ammissione di responsabilità per gli altri fatti, della manifestata resipiscenza, della scelta processuale, della incensuratezza e dei risarcimenti; che, l'inammissibilità del ricorso non consentirebbe in ogni caso l'esame dei motivi nuovi, poiché gli stessi devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, fle/ i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione (sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180; sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980); che, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158; sez. 5, n. 48044 del 2/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022. Il Consigliere este
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