CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 29534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen., e 81 cpv. cod. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali evincibili dalle sentenze esecutive di cui alla richiesta di unificazione, sono assolutamente generiche. A fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dell'ordinanza del Tribunale di Roma impugnata in cui si evidenzia la notevolissima discrasia temporale, senza dubbio decisiva per escludere l'unificazione, tra i delitti, di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 73 stesso d.P.R., per i quali Pizzata è stato condannato con le due sentenze di cui alla richiesta difensiva (commessi il primo nel 2011 e la cessione di stupefacenti il 13 novembre 2019, ben sette anni dopo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.