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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 14220/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del locale G.u.p., emesso il 14 luglio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio premeditato, aggravato dall'impiego del metodo mafioso, risalente all'anno 2001.

In data 31 gennaio 2022 il medesimo G.u.p. aveva definito il giudizio di primo grado, celebrato in rito abbreviato, ritenendo la colpevolezza di Attanasio e condannandolo alla pena di trent'anni di reclusione.

Il Tribunale del riesame, al di là delle pur esistenti presunzioni legali in tema di esigenze cautelari, ravvisava sia il pericolo di reiterazione di gravi reati della stessa specie, o di criminalità organizzata, sia il pericolo di fuga.

2. Avverso l'ordinanza di riesame, Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce, sotto più profili, violazione di legge e vizio di motivazione.

Il primo profilo introdotto concerne la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza genetica autonomamente valutato le specifiche esigenze cautelari del caso concreto, anche in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato.

L'ordinanza genetica sarebbe affetta dal corrispondente vizio di nullità, che avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice del riesame.

Il ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere al loro soddisfacimento, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non sia operante dopo la pronuncia di condanna di primo grado.

Il ricorrente, poi, contesta la sfasatura temporale tra detta pronuncia e l'adozione della misura coercitiva, che integrerebbe violazione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.; e contesta l'avvenuto apprezzamento delle esigenze cautelari, a suo dire insussistenti alla luce del tempo trascorso, dei progressi trattannentali che si sarebbero registrati nel corso della carcerazione per espiazione di pena (che si era da poco conclusa), della sua cessata appartenenza malavitosa, della regolare condotta osservata sino al ripristino dello stato detentivo e, intervenuto quest'ultimo, della mancata proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Infine, il ricorrente assume che la pena irrogatagli con la sentenza 31 gennaio 2022, ove mai divenisse definitiva, sarebbe attratta in cumulo giuridico, ai sensi degli artt. 78 e 80 cod. pen. (indipendentemente dal riconoscimento della continuazione), e risulterebbe già scontata per intero, ovvero scontata oltre il limite di due terzi evocato (quale termine massimo assoluto di custodia cautelare) dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. 3.

La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in ognuna delle prospettazioni che lo compongono.

1.1. In ordine, anzitutto, alla pretesa violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., basti osservare che il giudice del riesame, dinanzi al quale l'eccezione era stata sollevata, ha espressamente pronunciato al riguardo, stabilendo che il G.u.p. aveva compiutamente esposto, ed autonomamente valutato, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, le specifiche esigenze cautelari ravvisate nella specie.

Tale asserzione è contrastata dal ricorrente in termini assolutamente generici, senza la necessaria indicazione dei passi dell'ordinanza genetica che, in tesi, ricalcherebbero pedissequamente la richiesta cautelare (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001-01), sicché la doglianza non può avere spazio ulteriore in questa sede.

1.2. Le presunzioni, in tema di rilievo e intensità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operano certamente anche quando la misura coercitiva sia stata applicata ai sensi del precedente comma 1-bis, dovendo l'eventuale loro superamento essere valutato, in questo caso, alla luce degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'esito del giudizio di primo grado e dalle modalità del fatto, quale accertato nella relativa sentenza (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826-01; Sez. 1, n. 37535 del 07/10/2010, Mauriello, Rv. 248542-01; Sez. 1, n. 30298 del 24/04/2003, Privitera, Rv. 226250-01).

E il citato comma 1-bis non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia di condanna, ma detta parametri valutativi integrativi, valevoli a partire da tale momento, e quindi anche per le misure ordinate successivamente alla condanna, fermo il dovere di non ritardarne l'emissione oltre tempi ragionevoli (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269956-01; Sez. 1, n. 18955 del 07/04/2004, Branciforte, Rv. 228161-01), come qui non avvenuto.In definitiva, il principio da osservare è quello per cui la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé fatto nuovo, che legittima l'emissione di una misura cautelare personale finanche in presenza di un giudicato cauteiare contrario, anteriormente formatosi, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare le presunzioni di pericolosità ivi previste (Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Zavettieri, Rv. 226103-01).

A tale principio l'ordinanza impugnata si è attenuta.

1.3. Quanto al merito, l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente apprezzato indici fattuali non equivoci, che non solo non smentiscono le presunzioni in discorso, ma rafforzano, in prognosi, il bisogno di tutela cautelare, valorizzando al riguardo i gravissimi precedenti penali dell'imputato, l'esistenza di importanti carichi ancora pendenti, la piena operatività in territorio di Siracusa del clan mafioso omonimo, la non cessata appartenenza ad esso e il ruolo apicale ancora rivestitovi dall'interessato, emergente da intercettazioni ambientali recentemente effettuate nell'istituto di pena.

Le contestazioni mosse in ricorso sono di stampo meramente confutativo, ovvero riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con esaustiva argomentazione dal giudice di merito.

1.4. Da ultimo, del tutto inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente al limite dei due terzi menzionato, quale sbarramento finale dei termini di custodia cautelare, dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non si riferisce alla pena residua espianda, ma alla comminatoria astratta edittale, relativa al reato per cui si procede; limite, dunque, sicuramente non valicato.

L'entità della pena ancora -in prospettiva- da scontare assume piuttosto rilevanza a norma dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che evoca un criterio di ragionevole sua proporzione rispetto alla misura prescelta; mentre l'art. 273, comma 2, stesso codice preclude l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare, non destinata a sfociare in una pena, almeno residualmente, eseguibile.

In questo contesto il ricorrente evoca il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., sostenendo che dalla sua applicazione in sede esecutiva, imposta dal successivo art. 80, non resterebbe pena ulteriore da mettere in esecuzione.

E' noto, tuttavia, che, in presenza di reati commessi in tempi diversi, e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, può essere necessario ricorrere alla formazione dei c.d. cumuli parziali, e che i limiti del citato art. 78 cod. pen. vanno autonomamente commisurati con riferimento a ciascun cumulo (da ultimo, Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459-01).

E il ricorrente non offre sufficienti elementi per consentire, in questa chiave, alcuna ponderata valutazione; né consta che li abbia offerti al giudice del riesame.Neppure l'ultima doglianza è dunque suscettibile di favorevole apprezzamento in questa sede.

2. Segue la reiezione del ricorso.

Da essa deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del locale G.u.p., emesso il 14 luglio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di omicidio premeditato, aggravato dall'impiego del metodo mafioso, risalente all'anno 2001. In data 31 gennaio 2022 il medesimo G.u.p. aveva definito il giudizio di primo grado, celebrato in rito abbreviato, ritenendo la colpevolezza di Attanasio e condannandolo alla pena di trent'anni di reclusione. Il Tribunale del riesame, al di là delle pur esistenti presunzioni legali in tema di esigenze cautelari, ravvisava sia il pericolo di reiterazione di gravi reati della stessa specie, o di criminalità organizzata, sia il pericolo di fuga. 2. Avverso l'ordinanza di riesame, Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce, sotto più profili, violazione di legge e vizio di motivazione. Il primo profilo introdotto concerne la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per non avere l'ordinanza genetica autonomamente valutato le specifiche esigenze cautelari del caso concreto, anche in rapporto al tempo trascorso dalla commissione del reato. L'ordinanza genetica sarebbe affetta dal corrispondente vizio di nullità, che avrebbe dovuto essere rilevato dal giudice del riesame. Il ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere al loro soddisfacimento, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non sia operante dopo la pronuncia di condanna di primo grado. Il ricorrente, poi, contesta la sfasatura temporale tra detta pronuncia e l'adozione della misura coercitiva, che integrerebbe violazione dell'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.; e contesta l'avvenuto apprezzamento delle esigenze cautelari, a suo dire insussistenti alla luce del tempo trascorso, dei progressi trattannentali che si sarebbero registrati nel corso della carcerazione per espiazione di pena (che si era da poco conclusa), della sua cessata appartenenza malavitosa, della regolare condotta osservata sino al ripristino dello stato detentivo e, intervenuto quest'ultimo, della mancata proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Infine, il ricorrente assume che la pena irrogatagli con la sentenza 31 gennaio 2022, ove mai divenisse definitiva, sarebbe attratta in cumulo giuridico, ai sensi degli artt. 78 e 80 cod. pen. (indipendentemente dal riconoscimento della continuazione), e risulterebbe già scontata per intero, ovvero scontata oltre il limite di due terzi evocato (quale termine massimo assoluto di custodia cautelare) dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in ognuna delle prospettazioni che lo compongono. 1.1. In ordine, anzitutto, alla pretesa violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., basti osservare che il giudice del riesame, dinanzi al quale l'eccezione era stata sollevata, ha espressamente pronunciato al riguardo, stabilendo che il G.u.p. aveva compiutamente esposto, ed autonomamente valutato, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, le specifiche esigenze cautelari ravvisate nella specie. Tale asserzione è contrastata dal ricorrente in termini assolutamente generici, senza la necessaria indicazione dei passi dell'ordinanza genetica che, in tesi, ricalcherebbero pedissequamente la richiesta cautelare (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001-01), sicché la doglianza non può avere spazio ulteriore in questa sede. 1.2. Le presunzioni, in tema di rilievo e intensità delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operano certamente anche quando la misura coercitiva sia stata applicata ai sensi del precedente comma 1-bis, dovendo l'eventuale loro superamento essere valutato, in questo caso, alla luce degli elementi sopravvenuti, costituiti dall'esito del giudizio di primo grado e dalle modalità del fatto, quale accertato nella relativa sentenza (Sez. 2, n. 25246 del 02/05/2019, Crivaro, Rv. 275826-01; Sez. 1, n. 37535 del 07/10/2010, Mauriello, Rv. 248542-01; Sez. 1, n. 30298 del 24/04/2003, Privitera, Rv. 226250-01). E il citato comma 1-bis non limita l'applicabilità delle misure cautelari al momento stesso della pronuncia di condanna, ma detta parametri valutativi integrativi, valevoli a partire da tale momento, e quindi anche per le misure ordinate successivamente alla condanna, fermo il dovere di non ritardarne l'emissione oltre tempi ragionevoli (Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269956-01; Sez. 1, n. 18955 del 07/04/2004, Branciforte, Rv. 228161-01), come qui non avvenuto.In definitiva, il principio da osservare è quello per cui la pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé fatto nuovo, che legittima l'emissione di una misura cautelare personale finanche in presenza di un giudicato cauteiare contrario, anteriormente formatosi, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare le presunzioni di pericolosità ivi previste (Sez. 6, n. 30582 del 12/03/2003, Zavettieri, Rv. 226103-01). A tale principio l'ordinanza impugnata si è attenuta. 1.3. Quanto al merito, l'ordinanza impugnata ha ineccepibilmente apprezzato indici fattuali non equivoci, che non solo non smentiscono le presunzioni in discorso, ma rafforzano, in prognosi, il bisogno di tutela cautelare, valorizzando al riguardo i gravissimi precedenti penali dell'imputato, l'esistenza di importanti carichi ancora pendenti, la piena operatività in territorio di Siracusa del clan mafioso omonimo, la non cessata appartenenza ad esso e il ruolo apicale ancora rivestitovi dall'interessato, emergente da intercettazioni ambientali recentemente effettuate nell'istituto di pena. Le contestazioni mosse in ricorso sono di stampo meramente confutativo, ovvero riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con esaustiva argomentazione dal giudice di merito. 1.4. Da ultimo, del tutto inconferente appare il richiamo operato dal ricorrente al limite dei due terzi menzionato, quale sbarramento finale dei termini di custodia cautelare, dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non si riferisce alla pena residua espianda, ma alla comminatoria astratta edittale, relativa al reato per cui si procede; limite, dunque, sicuramente non valicato. L'entità della pena ancora -in prospettiva- da scontare assume piuttosto rilevanza a norma dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen., che evoca un criterio di ragionevole sua proporzione rispetto alla misura prescelta; mentre l'art. 273, comma 2, stesso codice preclude l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare, non destinata a sfociare in una pena, almeno residualmente, eseguibile. In questo contesto il ricorrente evoca il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., sostenendo che dalla sua applicazione in sede esecutiva, imposta dal successivo art. 80, non resterebbe pena ulteriore da mettere in esecuzione. E' noto, tuttavia, che, in presenza di reati commessi in tempi diversi, e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, può essere necessario ricorrere alla formazione dei c.d. cumuli parziali, e che i limiti del citato art. 78 cod. pen. vanno autonomamente commisurati con riferimento a ciascun cumulo (da ultimo, Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459-01). E il ricorrente non offre sufficienti elementi per consentire, in questa chiave, alcuna ponderata valutazione; né consta che li abbia offerti al giudice del riesame.Neppure l'ultima doglianza è dunque suscettibile di favorevole apprezzamento in questa sede. 2. Segue la reiezione del ricorso. Da essa deriva, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per
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