CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09102/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 2 ottobre 2020, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui di interesse, erano stati condannati per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte della Corte di appello, malgrado le circostanze evidenziate dalla difesa fossero state ritenute rilevanti per la riduzione della pena inflitta. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce violazione degli art. 110 e 192 cod.pen. in relazione alla presenza dell'imputato sul luogo del delitto ed al ruolo concorsuale svolto ed addebitato; dopo aver riportato il motivo di appello, il difensore osserva che la motivazione della decisione impugnata non integrava idonea risposta alle censure proposte, in particolare sulla presenza dell'imputato a Rimini sul luogo del fatto e sul concreto ruolo assunto. 2.2 Il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena base del trattamento sanzionatorio: non era infatti dato comprendere se la pena base di anni 5 e mesi 6 di reclusione fosse stata quantificata muovendo dal limite edittale minimo di 4 anni e 6 mesi o di 5 anni; a riprova di una certa ambiguità sul tema, un'analisi comparativa con la posizione [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che per quest'ultimo la pena base era stata individuata in 4 anni, quindi sotto il minimo edittale. 2.3 Il difensore eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. A seguito dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione di questa Corte, il difensore presentava richiesta di assegnazione alla seconda sezione osservando che: 3.1 quanto al primo motivo, i temi di critica introdotti con l'atto di appello non erano stati presi in considerazione dalla sentenza di primo grado; la sentenza impugnata non offriva congrua e logica risposta alle puntuali censure difensive relative alla prova della presenza del ricorrente sul locus commissi delicti ed al concreto ruolo concorsuale assunto; questa Corte, quale giudice ex art. 311 cod.proc.pen. della posizione [OSCURATO:PERSONA] (Sez.2, n.17418/2018), aveva rimarcato che il ruolo materiale di [OSCURATO:PERSONA] era "tuttora da determinare con 2 SL certezza" e, malgrado tale monito, tale determinazione mancava del tutto nella sentenza impugnata: 3.2 quando al secondo motivo, mancava del tutto una risposta circa l'esatta indicazione della forbice edittale, o meglio del minimo preso in considerazione in ragione del tempus commissi delicti; la sentenza di appello si era discostata dal minimo edittale senza neppure indicare quale fosse lo stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al motivo di ricorso proposto, si deve ribadire che "in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello è giunta alla decisione di ridurre la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per distinguere la sua posizione da quella (più grave) del coimputato [OSCURATO:PERSONA], negando la concessione delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e l'inserimento dell'imputato nel contesto criminale dedito alle rapine di rappresentanti di preziosi, con motivazione logica e quindi immune da censure. 2. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, 3 nfv`A pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Tutto ciò premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha osservato come la partecipazione alla rapina di [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal ruolo concreto dallo stesso assunto, è risultatikaccertatoL in base alle conversazioni intercettate ed alla sua presenza a Rimini insieme ai correi il giorno della commissione della rapina, applicando correttamente la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato. (Sez.2, Sentenza n. 48029 del 20/10/2016, Siesto e altro, Rv. 268177 - 01); su tali aspetti, il ricorso non si confronta assolutamente, con conseguente genericità del motivo. 1.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla quantificazione della pena, visto che la stessa è stata mantenuta nei limiti edittali previsti e ben motivata dal giudice di primo grado. 1.3 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha richiamato le argomentazioni per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando anche i i precedenti penali dell'imputato, sufficienti per negare il beneficio, indipendentemente dall'atteggiamento collaborativo o meno del ricorrente; poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è, pertanto, insindacabile in cassazione (vedi Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. r P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa d